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Chi deve pagare l’ICI:
L’imposta comunale sugli immobili
deve essere pagata:
dai proprietari di fabbricati,
aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
dai titolari di diritti reali
di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli
stessi beni;
dai locatari in caso di
locazione finanziaria (leasing);
dai concessionari di aree
demaniali.
La Dichiarazione
I soggetti interessati devono
presentare al Comune una apposita comunicazione relativa al possesso degli
immobili entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se non si verificano variazioni che
comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la comunicazione ha effetto
anche per gli anni successivi.
Calcolo dell’imposta
Per quanto riguarda i
fabbricati, l’ICI si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune
alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile,
rivalutata del 5%, e infine moltiplicata:
per 100 per i fabbricati
dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e
C/1);
per 50 per i fabbricati del
gruppo catastale D e della categoria A/10;
per 34 per i fabbricati
della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la
base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base
imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato
per 75.
L'imposta è dovuta
proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il
possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è
computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per
almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha
posseduto per meno di 15 giorni.
Nel corso dell'anno di imposta
possono verificarsi delle situazioni particolari connesse al mutamento della
soggettività passiva o della destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso,
può essere utile, ai fini della determinazione dell'imposta, consultare gli
esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.
Come e quando si paga l’I.C.I.:
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L'Ici va versata in due
rate: a. la prima rata, da pagare tra il 1° e il 18 giugno 2007, è pari al 50%
dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei 12 mesi dell'anno precedente; b. la seconda rata, da pagare tra il 1° e
il 16 dicembre 2007 a saldo
dell'imposta dovuta per
l'intero anno, è calcolata
applicando le aliquote e le
detrazioni deliberate per
l'anno in corso e sottraendo
quanto già versato a titolo
di acconto. E' possibile
anche effettuare il
versamento dell'ICI in
un'unica soluzione entro il
termine previsto per
l'acconto, applicando le
aliquote e le detrazioni
stabilite dal Comune per
l'anno in corso. Se si
posseggono più immobili
nello stesso Comune, basterà
un unico versamento per
l'ICI complessivamente
dovuta. Se si posseggono
invece immobili situati in
Comuni diversi, è necessario
effettuare distinti
versamenti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato
presso gli uffici postali
sul
c.c.
N.
69656635 intestato a:
COMUNE DI OSTUNI SERVIZIO
TESORERIA I.C.I. PIAZZA
DELLA LIBERTÀ' S.N. - 72017
OSTUNI BR.
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I ritardatari possono pagare l'ICI
entro trenta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3,75%
dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati solo
sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, il contribuente può
regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza
prevista per il pagamento. In tale ipotesi, va applicata la sanzione pari al 6%
dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 3% annuo, anche in questo
caso calcolati soltanto sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati a
titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da
versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale
appositamente predisposto per l’ICI avendo cura di barrare la casella
"Ravvedimento".
Esempio:
Se contribuente effettua il
versamento dell'ICI con un ritardo di 22 giorni e l’imposta da pagare è pari ad
€ 100,00, il calcolo da effettuare è il seguente:
€ 100,00 a titolo di imposta;
€ 3,75 a titolo di sanzione ottenuta dal calcolo: € 100,00 x 3,75%;
€ 0,19 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo ottenuti dal
calcolo
€ 100 x 3 x 22
36.500
Soggetti non residenti nel
territorio dello Stato.
Le persone fisiche non residenti
nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di
effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 20
dicembre, con applicazione degli interessi del 3%.
Si ricorda che per i cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata Per
ulteriori informazioni sulle aliquote e sulle detrazioni è possibile consultare
l’Ufficio Tributi o telefonare ai seguenti numeri telefonici
0831/307375-0831307325 o consultare il sito internet del Comune di Ostuni.
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