GUIDA I.C.I. 2007

Chi deve pagare l’ICI:

L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:

dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;

dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;

dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);

dai concessionari di aree demaniali.

La Dichiarazione

I soggetti interessati devono presentare al Comune una apposita comunicazione relativa al possesso degli immobili entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi.

 

Calcolo dell’imposta

Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, e infine moltiplicata:

per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari connesse al mutamento della soggettività passiva o della destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, può essere utile, ai fini della determinazione dell'imposta, consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.

Come e quando si paga l’I.C.I.:

L'Ici va versata in due rate: a. la prima rata, da pagare tra il 1° e il 18 giugno 2007, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; b. la seconda rata, da pagare tra il 1° e il 16 dicembre 2007 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto. E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso. Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta. Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.

Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali sul c.c. N. 69656635 intestato a: COMUNE DI OSTUNI SERVIZIO TESORERIA I.C.I. PIAZZA DELLA LIBERTÀ' S.N. - 72017 OSTUNI BR.

I ritardatari possono pagare l'ICI entro trenta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Inoltre, il contribuente può regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento. In tale ipotesi, va applicata la sanzione pari al 6% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 3% annuo, anche in questo caso calcolati soltanto sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale appositamente predisposto per l’ICI avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".

Esempio:

Se contribuente effettua il versamento dell'ICI con un ritardo di 22 giorni e l’imposta da pagare è pari ad € 100,00, il calcolo da effettuare è il seguente:

€ 100,00 a titolo di imposta;
€ 3,75 a titolo di sanzione ottenuta dal calcolo: € 100,00 x 3,75%;
€ 0,19 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo ottenuti dal calcolo

€ 100 x 3 x 22
36.500

Soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, dal 1° al 20 dicembre, con applicazione degli interessi del 3%.

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata Per ulteriori informazioni sulle aliquote e sulle detrazioni è possibile consultare l’Ufficio Tributi o telefonare ai seguenti numeri telefonici 0831/307375-0831307325 o consultare il sito internet del Comune di Ostuni.

 

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