COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi 

 

OGGETTO: Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

                 Applicazione anno 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.48 commi 10 e 21 della legge 27/12/97 n.449 che delegava il Governo ad istituire l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni ai sensi del capo I della legge 15.03.1997 n.59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

Visto il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche con decorrenza 1° gennaio 1999 in attuazione della delega recata dall'art. 7, comma 3 bis, della Legge 15.03.1998, n. 57;

Considerato che, in virtù del precitato D.Lgs., il Comune di Ostuni ha stabilito, per l’anno 2001, con deliberazione consiliare n.6 del 26/03/01 una aliquota variabile da applicare all' I.R.P.E.F. nel limite massimo di 0,2 punti percentuali, confermata anche per gli anni successivi;

Dato atto che, come espressamente previsto dal citato decreto all'art. 1 comma 3°, i Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota "opzionale" dell'addizionale anche in assenza del provvedimento di determinazione dell'aliquota "obbligatoria" da parte dello Stato;

Ritenuto opportuno e necessario confermare per l’anno 2006 la quota aggiuntiva dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,20 percentuale, come da delibera della Giunta Municipale n.74 del 18.03.2005, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa previsti nell'ambito del progetto di bilancio predisposto per l'anno stesso, e, per le seguenti esigenze di bilancio:

finanziare le spese per le nuove funzioni ed i nuovi compiti trasferiti ai Comuni;

assicurare l’equilibrio di bilancio mantenendo inalterato le qualità e quantità dei servizi;

Visto che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l’art.1, comma 155, della legge 23 dicembre 2005 n.266, che prevede la proroga del termine al 31.03.2006 per la deliberazione consiliare del bilancio 2006;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”,che testualmente recita:

16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.”;

Vista la legge n.289 del 27.12.2002;

Visto l’art.1, comma 51, della legge 30 dicembre 2004, n.311 che conferma la sospensione della facoltà di aumentare l’aliquota di compartecipazione anche per gli anni 2005-2006-2007;

Dato atto che sono stati acquisiti sulla proposta di deliberazione i preliminari prescritti dall’art.49 comma 1 del T.U.LL.EE.LL. approvato con D.L.gs. n.267/00, che inseriti sul frontespizio del presente provvedimento sono sottoscritti dai funzionari responsabili.

Il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Tommaso Gagliani “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica;

Il Responsabile del Settore Ragioneria Dr. Tommaso Gagliani “favorevole” in ordine alla regolarità contabile;

Con voto unamine,

DELIBERA

Di confermare, per le ragioni in premessa esposte, la variazione in aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2006 nella misura dello 0,20 punti percentuali da applicarsi ai redditi e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale entro il termine di giorni 30 dalla sua esecutività;

Di inviare copia della presente deliberazione alla Direzione Regionale delle Entrate Puglia Servizio Fiscalità Locale Bari.

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 co. 3° del T.U.LL.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/00;

 

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