l’art.48 commi 10 e 21 della legge 27/12/97 n.449 che delegava il Governo ad
istituire l’addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a
copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai Comuni ai sensi
del capo I della legge 15.03.1997 n.59, con corrispondente riduzione dei
trasferimenti erariali;
Visto
il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale sul
reddito delle persone fisiche con decorrenza 1° gennaio 1999 in attuazione
della delega recata dall'art. 7, comma 3 bis, della Legge 15.03.1998, n. 57;
Considerato
che, in virtù del precitato D.Lgs., il Comune di Ostuni ha stabilito, per
l’anno 2001, con deliberazione consiliare n.6 del 26/03/01 una aliquota
variabile da applicare all' I.R.P.E.F. nel limite massimo di 0,2 punti
percentuali, confermata anche per gli anni successivi;
Dato atto
che, come espressamente previsto dal citato decreto all'art. 1 comma 3°, i
Comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota "opzionale"
dell'addizionale anche in assenza del provvedimento di determinazione
dell'aliquota "obbligatoria" da parte dello Stato;
Ritenuto
opportuno e necessario confermare per l’anno 2006 la quota aggiuntiva
dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,20 percentuale, come da delibera
della Giunta Municipale n.74 del 18.03.2005, al fine di assicurare entrate
sufficienti a finanziare i programmi di spesa previsti nell'ambito del
progetto di bilancio predisposto per l'anno stesso, e, per le seguenti
esigenze di bilancio:
finanziare le spese per le
nuove funzioni ed i nuovi compiti trasferiti ai Comuni;
assicurare l’equilibrio di
bilancio mantenendo inalterato le qualità e quantità dei servizi;
Visto
che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e
48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle
tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;
Visto
l’art.1, comma 155, della legge 23 dicembre 2005 n.266, che prevede la
proroga del termine al 31.03.2006 per la deliberazione consiliare del
bilancio 2006;
Visto
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante:“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)”,che testualmente recita:
“
Di confermare, per le ragioni in
premessa esposte, la variazione in aumento dell’aliquota dell’addizionale
comunale sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2006 nella misura
dello 0,20 punti percentuali da applicarsi ai redditi e secondo le
modalità di cui al D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale entro il termine di giorni
30 dalla sua esecutività;
Di inviare copia della presente
deliberazione alla Direzione Regionale delle Entrate Puglia Servizio
Fiscalità Locale Bari.
DELIBERA
Di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 co. 3° del
T.U.LL.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/00;