S T A T U T O
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 - IL COMUNE DI OSTUNI
1.
Il Comune di Ostuni è un ente locale autonomo che rappresenta la
propria comunità ed opera al servizio di essa curandone gli
interessi, coordinandone le attività e promuovendone lo sviluppo
sociale, civile culturale ed economico, e assicurando la più ampia
partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte
politiche ed amministrative che riguardano la comunità locale.
2.
Il Comune di Ostuni ha autonomia organizzativa ed amministrativa,
nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell’ambito del proprio
Statuto, dei Regolamenti e delle Leggi.
3.
L'azione del Comune di Ostuni è rivolta ai componenti della propria
comunità, comprese le persone emigrate o immigrate che per ragioni di
lavoro, di studio o di interessi localizzati sul territorio comunale
comunque siano in rapporto con esso ed è finalizzata:
·
a promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale,
rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla
tutela dei minori e degli anziani, ed al diritto delle persone
disabili e degli immigrati ad una rete di servizi e di interventi che ne
facilitino l'integrazione sociale;
·
a promuovere azioni positive per favorire l'inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro, per sostenere l'azione della scuola e
della famiglia, anche attraverso il potenziamento degli spazi pubblici
di ricreazione, di pratica sportiva e di solidarietà;
·
ad assicurare le condizioni per lo sviluppo della persona e per
l'effettiva partecipazione alla vita della città integrando gli
istituti della democrazia rappresentativa con istituti ed
esperienze di democrazia diretta;
·
ad incentivare la tutela e lo sviluppo del territorio con la
valorizzazione dei beni storici, museali, artistici e naturali;
·
a favorire una diffusione dei servizi sul territorio equilibrata
ed omogenea, nell'ambito del coordinamento della propria azione con
quella degli altri soggetti pubblici, collettivi e del privato sociale
operanti sul territorio;
·
a coordinare tempi e modalità della vita urbana per rispondere
alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori, con
particolare riferimento alla disciplina degli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici e degli Uffici periferici delle
Amministrazioni Pubbliche. A tal fine il Comune si avvale dell'apparato
partecipato delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali,
imprenditoriali, nonché di tutte quelle rappresentative dei consumatori e
degli utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di pari
opportunità.
4.
Il Comune è
titolare di funzioni proprie e di quelle conferite ad esso con Legge dello
Stato o della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Esercita
tali funzioni mediante i propri organi e secondo le competenze e le
attribuzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, assicurando la più
ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati, ed anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5.
Il Comune
valorizza le libere forme associative e gli organismi di
volontariato, promuove gli organismi di partecipazione e
cooperazione; informa la propria azione politico-amministrativa ai
principi di partecipazione in virtù di un fecondo rapporto con le
associazioni, gli organismi di volontariato, le associazioni cooperative
e le altre forme di partecipazione.
6.
Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta Europea
della Autonomia Locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei
Comuni d'Europa al fine di collegare la valorizzazione delle autonomie al
processo di unificazione europea.
7.
Si adopera per la diffusione di una educazione interculturale e
per l'affermazione di una cultura di pace, di solidarietà e di mediazione
attiva come unici mezzi per la soluzione dei problemi e delle
conflittualità fra gli uomini e fra i loro interessi particolari.
8.
Nell'ambito
dei propri poteri e delle proprie funzioni
l'Amministrazione Comunale è impegnata a superare le
discriminazioni tra i sessi determinando anche con specifiche azioni
positive condizioni di pari opportunità nel lavoro e
promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alla
popolazione femminile il pieno godimento dei diritti di cittadinanza
sociale.
9.
Nell’ambito
delle attività produttive, l’Ente quale soggetto attivo dello sviluppo
locale riconosce:
a)
l’agricoltura
quale risorsa primaria dell'economia del proprio territorio e
contribuisce, anche con proprie forme di incentivazione, alla
riqualificazione produttiva con sistemi e metodi che salvaguardino gli
assetti idrogeologici e la qualità ambientale;
b)
al turismo un ruolo trainante nello sviluppo economico e stimola
gli operatori ad affermare il principio del pieno rispetto
dell'ospite. Individua nel patrimonio ambientale, naturale e storico
culturale la risorsa fondamentale per il richiamo turistico ed opera per
la sua valorizzazione e tutela;
c)
alla formazione di un distretto di piccole e medie imprese ed
all’innovazione tecnologica un ruolo determinante nella necessaria
modernizzazione competitiva dell’economia locale del mercato globale.
ART. 2 -
IL TERRITORIO, LA SEDE E L'EMBLEMA
1.
Il territorio del Comune che si estende per circa 206 Kmq. dalle
ultime propaggini delle Murge al mare Adriatico, comprende i terreni
riportati in catasto nelle mappe dal n. 1 al n. 222, e confina con i
territori dei Comuni di Carovigno, S. Michele Salentino, S. Vito dei
Normanni, Ceglie Messapica, Martina Franca, Cisternino e Fasano.
2.
La circoscrizione territoriale del Comune può essere
modificata, nelle forme previste dalle leggi regionali, previa
consultazione, mediante referendum locale, della popolazione
interessata.
3.
La sede del Comune è Palazzo San Francesco in Piazza della Libertà;
presso di esso si riuniscono: il Consiglio, la Giunta, le Commissioni,
salvo esigenze particolari che possono consigliare lo svolgimento delle
sedute in altra sede.
4.
Ostuni, Comune insigne per storia e monumenti, ha il titolo di Città
per Decreto del Capo del Governo in data 16 dicembre 1936, trascritto
nei registri della Consulta Araldica ed è autorizzato ad usare il
Gonfalone Civico con Decreto reale in data 9 dicembre 1937.
5.
Lo stemma è d'azzurro a tre monticelli d'oro sostenenti tre torri
dello stesso colore, finestrate di nero, la media più alta, circondato
da due rami di quercia e d'alloro annodati da un nastro dai colori
nazionali, sormontato dalla corona turrita.
6.
Il Gonfalone riproduce lo stemma e l'iscrizione centrata "Città di
Ostuni", su un drappo partito verticalmente di azzurro e giallo
riccamente ornato di ricami d'argento. Le parti di metallo e i nastri
saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro
con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato
lo stemma della città e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri
tricolorati dei colori nazionali e fregiati di argento.
7.
Gli originali dello stemma e del Gonfalone sono depositati e
custoditi nella biblioteca comunale.
8.
Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato
dal Sindaco che indossa la fascia tricolore è scortato dai Vigili Urbani
in alta uniforme. Per fini diversi da quelli istituzionali è vietato l’uso
del nome e la riproduzione dell’emblema salvo espressa autorizzazione
della Giunta Comunale.
ART. 3 -
I BENI COMUNALI
1.
I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali
secondo le norme di legge. La valorizzazione, gestione ed eventuale
alienazione dei beni comunali saranno disciplinate da apposito
regolamento, previa dettagliata inventariazione dei beni mobili ed
immobili.
2.
Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI
E CONTROLLO DI GESTIONE
Capo I - Funzioni, compiti e programmazione
ART. 4 -
LE FUNZIONI DEL COMUNE
1.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano
la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori
organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio
e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito
ad altri soggetti della legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
2.
Il Comune per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri
Comuni e con la Provincia.
3.
In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
a)
pianificazione territoriale dell'area comunale;
b)
viabilità, traffico, e trasporti;
c)
tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d)
difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione
delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e)
raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f)
servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g)
servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione
professionale e degli altri servizi urbani;
h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e
al suo sviluppo economico e civile;
i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza
comunale;
j) servizi per lo sviluppo e la promozione turistica, agrituristica e
le attività produttive.
k)
interventi
socio-sanitari a favore delle persone disabili.
ART. 5 - I COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI
DI COMPETENZA STATALE
1.
Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato
civile, di statistica e di leva militare.
2.
Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale
di Governo.
3.
Il Comune svolge ulteriore funzioni amministrative per servizi di
competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola
anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4.
Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco - ove occorra -
funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno
svolte in modo organizzato tramite personale specializzato, secondo la
normativa vigente, anche mediante forme di coordinamento fra gli organi
preposti alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico.
5.
Il Comune adotta tutti i provvedimenti per assicurare ai cittadini
ed alle persone che vi dimorano, anche temporaneamente, una serena
convivenza civile ed un tranquillo esercizio delle attività produttive
e sociali.
6.
6. Il Comune opera, nell'interesse dell'intera comunità cittadina,
per promuovere una cultura della legalità e per assicurare ogni azione
finalizzata al rispetto delle regole della civile convivenza
contrastando i fenomeni di criminalità diffusa e ogni altra forma di
illegalità.
ART. 6 -
LA PROGRAMMAZIONE
-
Il Comune assume la politica di programmazione
coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti
territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il
programma di sviluppo economico e i piani di intervento
settoriale nel proprio territorio in conformità con le norme sulla
valutazione di impatto ambientale.
-
Il Comune realizza la programmazione anche
attraverso la partecipazione democratica dei cittadini, delle
associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
-
Il Comune opera con la politica del bilancio e
con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le
regole della programmazione.
-
Il Comune:
·
Promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario
avanzato per assicurare la qualificazione professionale e
l’occupazione giovanile.
·
Favorisce l’associazione e la cooperazione come strumento di
sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al
processo produttivo.
·
Appresta e gestisce aree attrezzate per l’insediamento di
imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione
territoriale comunale.
·
Promuove lo sviluppo dell’artigianato locale, al fine di
consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa
remunerazione del lavoro.
ART. 7 – I
SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
1.
I soggetti della programmazione sono:
a)
il Comune;
b)
gli organismi di gestione dei servizi pubblici locali.
ART. 8 -
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
1.
Gli strumenti della programmazione discendono dalle linee
programmatiche del Sindaco, le quali si attuano, di norma, attraverso:
a)
Il Piano Comunale di Sviluppo;
b)
i piani comunali di settore;
c)
i piani comunali dei servizi pubblici locali.
ART. 8 bis -
LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO
1.
Il quadro di riferimento per la pianificazione e la programmazione
generale e/o di settore del territorio comunale è costituito dalle
linee programmatiche del Sindaco così come approvate dal Consiglio
Comunale.
2.
Entro la
seduta successiva a quella dell’insediamento del Consiglio Comunale, il
Sindaco, sentita la Giunta relaziona al Consiglio circa i progetti da
realizzare nel corso del mandato e costituenti le linee programmatiche che
sono definite ed approvate nella stessa seduta e successivamente
modificate, nel corso del mandato, qualora se ne presenti la necessità.
3.
In occasione dell’esame del bilancio di previsione relativo ad ogni
esercizio finanziario il Sindaco e i singoli Assessori sottopongono
all’esame del Consiglio Comunale la verifica dell’attuazione e l’eventuale
adeguamento delle linee programmatiche.
ART. 9 - IL
PIANO COMUNALE DI SVILUPPO
1.
Il Piano Comunale di sviluppo:
a)
recepisce gli
indirizzi economici e sociali della programmazione regionale e provinciale
ed indica il modo e le procedure per la loro coordinata realizzazione,
unitamente agli obiettivi della programmazione locale, sul territorio
comunale;
b)
individua le zone da destinare alla allocazione dei servizi
pubblici di interesse regionale e provinciale;
c)
indica le aree e/o gli ambienti da sottoporre a specifica
disciplina di tutela, disponendo, in casi particolari, prescrizioni
immediatamente operative;
d)
stabilisce, articolandoli per ambiti territoriali omogenei, i
principali parametri da osservare nella formazione degli strumenti
urbanistici comunali.
2.
Il Piano Comunale di Sviluppo ha durata quadriennale purché
l'insorgere di impreviste e gravi modifiche del tessuto socio-
economico e di obiettivi di sviluppo della programmazione di livello
superiore non ne renda necessaria la riformulazione.
3.
Il Piano Comunale di Sviluppo determina i piani di settore e i piani
dei servizi pubblici locali.
4.
Le procedure della formazione, approvazione, verifica ed
aggiornamento del Piano Comunale di Sviluppo sono stabiliti da apposito
regolamento.
5.
Per la formazione, l'attuazione, la verifica e l'aggiornamento del
Piano Comunale di Sviluppo è istituito l'Ufficio del Piano.
6.
L'Ufficio del Piano opera alle dirette dipendenze del Sindaco.
7.
Il Comune promuove, per la definizione del Piano Comunale di
Sviluppo, consultazioni con le associazioni e gli organismi di
partecipazione previsti dal presente Statuto.
8.
Ai fini dell'aggiornamento, delle verifiche periodiche del Piano e
della valutazione del suo impatto sul sistema socio-economico locale, il
regolamento d'attuazione stabilisce le relative procedure.
ART. 10
- I PIANI COMUNALI DI SETTORE
1.
I Piani comunali di settore articolano sul territorio comunale le
previsioni del Piano Comunale di Sviluppo in funzione di specifici
interessi comunali.
2.
I piani comunali di settore hanno lo stesso contenuto e seguono lo
stesso procedimento di formazione ed approvazione del Piano Comunale di
Sviluppo.
3.
I piani comunali di settore hanno una durata compresa nel periodo di
validità del Piano Comunale di Sviluppo.
4.
Le procedure della formazione, approvazione, verifica ed
aggiornamento dei piani comunali di settore sono stabiliti nell'ambito del
regolamento del Piano Comunale di Sviluppo.
ART. 11 - I
PIANI COMUNALI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1.
I piani dei servizi pubblici locali specificano le previsioni del
Piano Comunale di Sviluppo relativamente alla produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità locale.
2.
I piani dei servizi pubblici locali determinano i singoli servizi da
erogare, il loro ambito ottimale di gestione e le forme di gestione.
3.
I piani comunali dei servizi pubblici locali hanno una durata
compresa nel periodo di validità del Piano Comunale di Sviluppo.
4.
Le procedure della formazione, approvazione, verifica ed
aggiornamento dei piani comunali dei servizi pubblici locali sono
stabiliti nell'ambito del regolamento del Piano Comunale di Sviluppo.
ART. 11 bis -
L'INFORMAZIONE
1.
1.
Il Comune assicura l'informazione, promuove l'immagine della
Città e cura
l'istituzione di mezzi e
strumenti della comunicazione idonei per portare a
conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza.
2.
Attraverso la stampa del Bollettino Ufficiale a cadenza
periodica, il Comune pubblicherà i propri atti amministrativi più
importanti, le circolari interpretative, le risoluzioni, i programmi
nonché i Regolamenti Comunali, la cui raccolta aggiornata sarà accessibile
al pubblico.
Capo II - Gestione dei
servizi pubblici locali
ART. 12 - I
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1.
Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze - provvede alla
gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la
produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale
2.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla
legge.
3.
Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede
appositi regolamenti.
4.
Il Comune promuove la partecipazione di associazioni, organismi di
volontariato, cooperative, nella gestione dei servizi pubblici locali.
ART. 13
- FORME E AMBITI OTTIMALI DI GESTIONE
1.
Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle seguenti
forme:
·
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una
istituzione o un'azienda;
·
in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche,
economiche o di opportunità sociale;
·
a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
·
a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
·
a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal
Comune, qualora sia opportuno in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o
privati.
2.
Il Comune attiva le procedure per verificare gli ambiti ottimali
di gestione dei servizi pubblici locali e promuovere le forme di gestione
rispondenti ai principi di funzionalità, efficienza ed economicità. In
particolare il Comune si attiva per rilevare e soddisfare i bisogni
emergenti della comunità locale. A tali fini sono promosse forme di
controllo di gestione.
3.
Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità
e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la
gestione dei servizi pubblici. Le forme di gestione possono essere
anche le seguenti:
-
le convenzioni apposite tra il Comune e la
Provincia, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142 del 1990;
-
i consorzi appositi tra il Comune, la Provincia e/o tra enti locali
diversi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142 del 1990;
-
gli accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142
del 1990.
4.
Il Sindaco convoca entro il 15 settembre di ogni anno una
conferenza dei servizi pubblici locali per verificare il buon andamento
degli stessi e formulare idonee soluzioni per il loro miglioramento.
ART. 14 -
L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI
1.
L'Istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia
gestionale.
2.
Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il
Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3.
Gli organi dell’Istituzione sono nominati dal Sindaco, sulla base
dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale salvaguardando le minoranze
consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere
Comunale e documentata competenza tecnica ed amministrativa
preferibilmente nello stesso settore di attività, restano in carica, salvo
il caso di revoca anticipata, per l’intero mandato amministrativo del
Sindaco.
4.
Il Sindaco può provvedere alla revoca di cui al comma precedente al
sopravvenire delle cause individuate dal Consiglio Comunale.
ART. 15 - FUNZIONAMENTO DELLA
ISTITUZIONE
1.
Il Comune con
delibera di costituzione dell’Istituzione per i servizi sociali adotta gli
adempimenti seguenti:
a)
conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed
immobili ed il capitale finanziario;
b)
approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi,
delle strutture e degli uffici della Istituzione;
c)
approva uno schema di regolamento di contabilità;
d) dota l'Istituzione del personale occorrente al buon
funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2.
Il Comune,
con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi
della Istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio di
Amministrazione della Istituzione stessa dovrà conformarsi.
3.
L’Istituzione, e per essa gli organi preposti deve informare la
propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa
ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4.
Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue
funzioni anche nei confronti dell'Istituzione per i servizi sociali.
ART.
16 - LE AZIENDE SPECIALI
1.
L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2.
Organi dell'Azienda speciale sono il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale.
3.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono
nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunali,
salvaguardando le minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti
per la nomina a Consigliere Comunale e competenza tecnica ed
amministrativa, preferibilmente nello stesso settore d’attività
dell’azienda.
4. Il Sindaco può revocare l’incarico al Presidente ed ai componenti
del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, sulla base del
sopravvenire delle cause individuate dal Consiglio Comunale.
5. La nomina, la conferma e la revoca del Direttore competono al
Consiglio di Amministrazione dell’azienda.
6.
Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di
Amministrazione
7.
Il Comune con delibera del Consiglio Comunale conferisce il capitale
di dotazione, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza,
verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali conseguenti ad apposita decisione del Consiglio Comunale.
8.
Lo statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito organo di
revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale
9.
Ulteriori specificazioni e discipline per le Aziende sono stabilite
dalla legge vigente.
Capo III - Forme associative
e di collaborazione
ART. 17
- PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento
ottimale dei servizi informa la propria attività al principio
associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni, che
con la Provincia, la Regione e altri Enti pubblici e privati, anche
attraverso contratti, convenzioni, costituzioni di consorzi, accordi di
programma, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2.
Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica
Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti
ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti
la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei
servizi resi alla popolazione.
3. Ai fini della scelta delle forme associative e di collaborazione ed
in considerazione delle opzioni programmatiche contenute nelle linee
programmatiche del Sindaco e nei suoi strumenti attuativi, il Comune
effettua analisi di fattibilità tecnico-economica e finanziaria, in modo
da garantire una stretta relazione tra attività da svolgere su scala
sovracomunale, obiettivi da raggiungere, struttura organizzativa per
l'espletamento delle attività.
ART. 18
- LE CONVENZIONI TRA COMUNI E PROVINCIA
1.
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia
apposite convenzioni.
2.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
3.
e i reciproci obblighi e garanzie, nonché gli organi decisionali
legittimati a compiere le scelte relative alla gestione dell'oggetto delle
convenzioni, le risorse umane destinate al perseguimento degli obiettivi,
in considerazione dei risultati delle analisi di fattibilità di cui al
precedente art. 17.
4.
Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per
la realizzazione di un'opera, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge
n. 142 dell'8 giugno 1990, lo Stato e la Regione, nelle materie di propria
competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra il
Comune di Ostuni, altri Comuni e/o la Provincia, previa statuizione di un
disciplinare tipo.
5.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di Uffici Comuni, che operano con personale distaccato
dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega
di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno
di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.
ART. 19 - I CONSORZI
1.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può
costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio, secondo le
norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2.
Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti
una convenzione ai sensi dell'art. 24 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e
del precedente art. 18, unitamente allo statuto del consorzio.
3.
In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione,
agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio. Tali atti
vengono pubblicati contestualmente negli albi pretori degli enti
consorziati.
4.
Organi del consorzio sono l'Assemblea, il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente, il Direttore, al quale compete la
responsabilità gestionale.
5.
L'Assemblea del consorzio è composto dai rappresentanti degli enti
associati nella persona del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione
e dallo statuto.
6.
Il Sindaco, nel caso in cui nomini un suo delegato, ne dà tempestiva
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Con le
stesse modalità di nomina il Sindaco può revocare l'incarico con atto
motivato ed eventualmente nominare un nuovo delegato.
7.
Il Comune non può costituire con gli stessi enti più di un
consorzio.
8.
Con la Legge dello Stato possono essere costituiti consorzi
obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, attuati con
legge regionale.
ART. 20
- INTESE E ACCORDI DI PROGRAMMA
1.
Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi
di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della
Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici,
comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui
programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un
accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2.
L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3.
Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Sindaco
convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le Amministrazioni
interessate. La proposta di accordo di programma deve essere
preventivamente approvata dal Consiglio Comunale.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle
amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5.
L'accordo qualora adottato con decreto del Presidente della Regione,
produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
6.
Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal Consiglio Comunale entro il termine di sessanta giorni a
pena di decadenza.
7.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
8.
presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti
interessati, nonchè dal Commissario del Governo nella Regione o dal
Prefetto nella Provincia, se all'accordo partecipano Amministrazioni
statali o Enti pubblici nazionali.
9.
Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o più Regioni finitime la conclusione dell'accordo di
programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui
spetta convocare la conferenza di cui al comma III. Il collegio di
vigilanza di cui al comma VI è in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto
dai rappresentanti di tutte le Regioni che hanno partecipato all'accordo.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni
attribuite dal comma VI al Commissario del Governo ed al Prefetto.
ART. 20
BIS - PATTO TERRITORIALE
1.
Anche in attuazione di intese e accordi di programma, il Sindaco
può stipulare un patto territoriale tra soggetti pubblici e privati
per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di
interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo
locale.
Capo IV -
Programmazione e revisione finanziaria
ART. 21
- LA FINANZA LOCALE
1.
La finanza del Comune è costituita da:
a)
imposte proprie;
b)
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o
regionali;
c)
tasse e diritti per servizi pubblici;
d)
trasferimenti erariali;
e)
trasferimenti regionali;
f)
altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g)
risorse per investimenti;
h)
altre entrate.
2.
Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi
sui servizi di propria competenza. Il Comune determina per i servizi
pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non
generalizzato.
3.
Le entrate fiscali del Comune finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione
erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
ART. 22
- BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1.
I principi dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Ente locale
sono stabiliti dalle leggi dello Stato e applicati dal Comune nel
Regolamento di contabilità secondo modalità organizzative corrispondenti
alle caratteristiche della comunità locale.
1.
bis
- Il regolamento di contabilità stabilisce le norme
relative alle competenze specifiche dei soggetti
dell'Amministrazione preposti alla programmazione, adozione
ed attivazione dei provvedimenti di gestione
che hanno carattere
finanziario contabile, in
armonia con le disposizioni
dell'ordinamento delle Autonomie locali e
delle altre leggi vigenti.
2.
Il Comune
delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità
ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine
può essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con
il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, in presenza di
motivate esigenze.
3.
Il
bilancio è corredato di un Bilancio pluriennale di durata pari a
quello redatto dalla Regione Puglia, comunque non inferiore
a tre anni, e di una
relazione previsionale e programmatica
che copra un periodo pari a quello del bilancio
pluriennale. (Artt.12 e 13 D.Lgs.77\95).
4.
Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo
da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
5.
Gli impegni
di spesa diventano esecutivi a seguito dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del servizio finanziario.
6.
I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica
e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto
del patrimonio e il conto economico.
7.
La contabilità patrimoniale è articolata in modo da garantire le
necessarie correlazioni con la gestione del bilancio e comporta adeguate
forme di rilevazione inventariale dei beni mobili ed immobili.
8.
Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della
Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti.
9.
Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30
giugno dell'anno successivo.
10.
La Giunta Comunale entro il 30 settembre presenta al Consiglio
Comunale il rapporto di gestione annuale che sintetizza i risultati
dell'attività di controllo di gestione dei servizi gestiti o promossi dal
Comune, anche in rapporto ai risultati della Conferenza dei servizi
pubblici locali, di cui all'art. 13. La redazione del rapporto di
gestione è affidata all'Ufficio del Piano di cui all'art. 9.
11.
I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni,
aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono
trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati dal
Consiglio Comunale rispettivamente insieme al bilancio ed insieme al
conto consuntivo del Comune.
12.
I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta
Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità
alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è
allegato al conto consuntivo del Comune.
13.
Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio
approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una
partecipazione finanziaria.
ART. 23 - REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
1.
Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due
componenti, il Collegio dei Revisori, composto da tre membri.
2.
I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere
scelti:
a)
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il
quale svolge le funzioni di Presidente del
b)
Collegio. (Art. 100 D.Lgs. 77\95).
c)
uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
d)
uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3.
I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo
inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4.
I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente
ed assistono, al fine di formulare pareri tecnici, alle sedute degli
organi istituzionali, su richiesta degli stessi.
5.
L'organo dei revisori svolge le seguenti funzioni:
a)
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare
secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b)
pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei
documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c)
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate,
all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione,
agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo
di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di
campionamento;
d)
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine,
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a
giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata
dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché
rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza,
produttività ed economicità della gestione;
e)
e)
referto all'organo consiliare
su gravi irregolarità
di gestione, con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali ove si configurino
ipotesi di responsabilità;
f)
verifiche di cassa di cui all'art. 64 del D.Lgs. 77\95.
6.
Nella relazione di cui al comma precedente, il Collegio dei
revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza produttiva ed economicità della gestione. A tal fine, la
Giunta Comunale assicura al Collegio le informazioni necessarie secondo le
modalità e le procedure stabilite dal regolamento di contabilità.
7.
Il Collegio dei revisori in merito alle sue attribuzioni di
impulso e di proposta, esercita, in particolare, i seguenti compiti:
a)
a) suggerisce parametri e metodi per migliorare le forme
del controllo economico interno di gestione;
b)
fornire opinioni sulla scelta delle fonti di copertura
finanziaria delle spese di investimento e sulla articolazione dei piani
finanziari;
c)
valutare le misure delle tariffe dei servizi nel rispetto delle
indicazioni legislative in materia.
8.
I Revisori dei conti rispondono della verità delle loro
attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne
riferiscono immediatamente al Consiglio.
9.
Ai Revisori dei conti ed al Presidente del Collegio spettano i
compensi previsti dalla legge.
10.
I rapporti tra il Collegio dei revisori e gli organi elettivi e
burocratici del Comune sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.
Lo stesso Regolamento disciplina i requisiti di eleggibilità dei
revisori, le cause di revoca e decadenza dall'Ufficio, i compiti del
Collegio.
ART. 24
- IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE
1.
Il bilancio preventivo e il bilancio pluriennale determinano le
risorse finanziarie per la gestione annuale e pluriennale dei programmi
fissati dall'Amministrazione nella relazione previsionale e programmatica.
2.
Il controllo economico interno di gestione completa il controllo
della gestione finanziaria onde consentire di valutare la coerenza
dell'andamento della gestione con costi individuati a preventivo.
3.
Le attività del controllo economico interno di gestione
competono al Servizio Controllo di Gestione che inserito
funzionalmente all'interno del Servizio Finanziario opera in piena
autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica.
4.
Al fine del controllo economico di gestione e secondo le modalità
e le procedure stabilite nel regolamento di contabilità il Comune adotta
una contabilità parallela per centri di costo, ai sensi degli artt.
2424, 2425 e 2425bis e seguenti del codice civile.
5.
La contabilità parallela prevede:
a)
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle
singole unità operative onde pervenire
b)
alla valutazione dell'efficienza ed efficacia della spesa
articolata per Uffici, servizi, programmi;
c)
la elaborazione di indici di produttività.
6.
La Giunta Comunale può individuare centri di costo per i quali
attivare specifiche forme di rilevazione anche temporanee.
7.
La
contabilità parallela si richiama ai criteri del budget-program e del
budget-control secondo i principi della programmazione e controllo per
centri di costo.Essa si articola nelle seguenti fasi:
a) determinazione degli obiettivi;
b) programmazione delle operazioni;
c) esecuzione di azioni di gestione;
d) controllo dei risultati, con evidenziazione
degli scarti
rispetto
agli obiettivi prefissati.
8.
Con cadenza trimestrale, nonché a chiusura dell'esercizio
finanziario, il Servizio Controllo di gestione redige un referto con il
quale rassegna le conclusioni del controllo ai fini della verifica
dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici e alla
rispondenza della spesa agli scopi perseguiti dall'Amministrazione
anche in riferimento al Bilancio Pluriennale. Detto referto viene
trasmesso al competente Assessore e ai centri di responsabilità
tecnica. L'Assessore entro un mese dal ricevimento del referto,
relaziona al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei programmi.
9.
La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui al comma
precedente, dispone rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di
valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi
realizzati o in corso di realizzazione.
10.
Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche
di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.
ART. 25 - DISCIPLINA DEI
CONTRATTI
1.
I contratti sono disciplinati da apposito regolamento, ferme
restando le previsioni di cui all'art. 56 comma I, della Legge 142/90 per
la cui stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, nonché le penalità previste in caso di inadempienza;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base.
2.
Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della
Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Capo I - Partecipazione popolare e diritti dei cittadini
ART. 26 -
TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
1.
Le disposizioni di questo capo si applicano, oltre che ai cittadini
iscritti nelle liste elettorali del Comune anche:
·
ai cittadini, residenti nel Comune, che abbiano compiuto il 16°
anno di età;
·
ai cittadini non residenti che esercitano nel Comune la propria
attività prevalente di lavoro e/o di studio;
·
agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Ostuni.
2.
La disposizione del comma precedente non trova applicazione in
materia di referendum locale.
3.
La disciplina di dettaglio di quanto previsto negli articoli di cui
al presente Capo viene dettata da appositi regolamenti.
ART. 27 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE
1.
Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni
del volontariato assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio
delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture e ai
servizi comunali; promuove, inoltre, organismi di partecipazione dei
cittadini anche su base di quartiere.
2.
Il Comune promuove il Forum della Società Civile composto da
associazioni, organismi di volontariato, organizzazioni sindacali e di
categoria, ordini professionali. Il Forum ha funzioni consultive e
propositive circa l'attività del Consiglio Comunale. Il Forum è luogo di
incontro di tutte le forze sociali, culturali ed economiche.
3.
Il Comune istituisce l'Albo delle associazioni legalmente
costituite, nonché delle associazioni studentesche e degli organismi di
volontariato; ad esso possono essere iscritte le associazioni:
·
che ne fanno richiesta;
·
che non hanno scopo di lucro;
·
che hanno libertà di accesso, ispirandosi ai principi
democratici della Costituzione;
·
che operano sul territorio ostunese da almeno un anno;
·
che depositino copia dello statuto e dell'atto costitutivo
presso il Comune.
4.
La gestione dell'Albo è disciplinata dal regolamento della
partecipazione.
5.
Il Comune informa le associazioni e gli organismi sulla propria
attività in relazione alle materie di intervento di tali enti; in
particolare vengono comunicati alle forme associative, di cui al
precedente art. 12 comma 4, dati sulla qualità, quantità, numero di
utenti, costi e tariffe dei servizi erogati.
6.
Il Comune, in base alle disponibilità indicate nel bilancio e
secondo modalità da indicare con il regolamento della partecipazione,
attua forme di sostegno consistenti nella messa a disposizione di
strutture o mezzi, nonché nella concessione di sovvenzioni e/o contributi
per la realizzazione di singoli progetti di intervento.
7.
Il Comune promuove e istituisce, inoltre, organismi di
partecipazione e Consulte come referenti per l’azione comunale, tra gli
altri, nei quartieri, a tutela della popolazione anziana, per
l’aggregazione dei giovani, per garantire la pari dignità tra uomini e
donne, per la tutela dei consumatori, per la promozione di attività
sportive, turistico-culturali, per la tutela dell’ambiente. Il documento
politico-programmatico della Giunta Comunale dovrà prevedere il numero
degli organismi consultivi e i relativi ambiti di interesse.
8.
I meccanismi di funzionamento del Forum, la istituzione ed il
funzionamento delle Consulte di Settore, le modalità della informazione,
la organizzazione di eventuali consultazioni periodiche, la
regolamentazione delle forme di sostegno e tutta la disciplina di
dettaglio è disciplinata a mezzo di apposito regolamento della
partecipazione.
ART. 27
bis – VOLONTARIATO
1.
1. Il Comune riconosce l’apporto del volontariato e delle
cooperative a scopo sociale per il conseguimento di pubbliche finalità,
e può avvalersene nell’erogazione di servizi secondo le modalità
contenute in un apposito regolamento.
2.
Il Comune riconosce l’elevato valore sociale e morale del servizio
civile e ne promuove l’impiego nell’ambito delle proprie strutture.
ART. 28
– DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI
1.
1. Il Comune riconosce nella informazione la condizione
essenziale per assicurare la partecipazione dei
2.
cittadini, singoli e in forma associata, alla vita sociale e
politica.
3.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne
vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto da apposito
regolamento per la trasparenza dell’attività amministrativa.
4.
3. In nessun caso può essere vietata l’esibizione degli atti di
competenza del Consiglio Comunale, nonché dei provvedimenti
riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e/o privati.
5.
Il regolamento per la trasparenza dell’attività amministrativa
stabilisce:
·
i tempi entro cui l’Amministrazione deve rispondere;
·
le categorie di atti e documenti per i quali l’esibizione non
può che essere differita;
·
le forme del diniego di esibizione e delle reazioni dei
cittadini;
·
i soggetti tenuti alla esibizione, la individuazione del
responsabile e la istituzione di un apposito Ufficio informazione di
assistenza al cittadino;
·
i costi della riproduzione degli atti;
·
le modalità della pubblicità degli atti fondamentali del Comune, con
l’eventuale ricorso a convenzioni con i mass media locali.
ART. 29
– PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1.
1. Ogni cittadino ha il diritto, nell’osservanza dei principi
stabiliti dalla Legge 7.8.1990, n. 241, a partecipare ai procedimenti
amministrativi che lo riguardano; tale posizione soggettiva è estesa alle
associazioni, agli organismi di volontariato e agli organismi di
partecipazione.
2.
Ogni procedimento deve essere concluso con provvedimenti espressi
e motivati nei termini indicati dal regolamento e dalla legge; occorre
comunicarne l’inizio agli interessati.
3.
Per ogni procedimento, in base alle norme regolamentari, deve
essere individuato il responsabile.
4.
L’esame delle domande deve avvenire secondo un criterio
cronologico, salva espressa deroga disciplinata dal regolamento per la
trasparenza dell’attività amministrativa.
ART. 30
– AZIONE POPOLARE
1.
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi
che spettano al Comune.
ART. 30
bis - AZIONE RISARCITORIA CONSEGUENTE A DANNO AMBIENTALE
1.
Le Associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della
Legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di
competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune conseguenti a
danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato a favore dell’Ente
sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell’Associazione.
ART. 31
- ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1.
L'istanza è l'atto di iniziativa con il quale si sollecita il
Comune ad adottare un provvedimento o ad assumere un
comportamento. La petizione è l'atto di iniziativa a seguito del quale
v'è obbligo per il Comune di prendere in considerazione l'oggetto
della richiesta. La proposta è l'atto di iniziativa con il quale si
propone al Comune di assumere una determinata decisione, così come
formulata nella richiesta.
2.
Le istanze, le petizioni, e le proposte devono essere
presentate, in forma scritta al Sindaco, con sottoscrizione legalmente
autenticata, su moduli predisposti dal Comune.
3.
Il Sindaco, completata l'istruttoria dell'Ufficio, risponde con
formale provvedimento entro 30 giorni.
4.
Le istanze, le proposte e le petizioni sottoscritte da 200
cittadini, con firme autenticate, a richiesta, sono inseriti nell'ordine
del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, sempre che
attengano a materia di competenza consiliare. L'autentica delle firme per
le istanze, le proposte e le petizioni non comporta alcun costo per i
sottoscrittori.
5.
La disciplina di dettaglio è regolata in apposito regolamento della
partecipazione.
ART. 32
– I REFERENDUM
1.
1. Il Sindaco su iniziativa di almeno duemila elettori o con
deliberazione approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati indice
referendum consultivi ovvero abrogativi relativi ad atti di competenza
consiliare.
2.
Sono esclusi dalla consultazione referendaria i provvedimenti in
materia:
·
di mera esecuzione di attività regionale e statale;
·
già sottoposta, nel corso dello stesso mandato, al giudizio
degli elettori;
·
di tributi locali, tariffe, assunzioni di mutui, emissione di
prestiti obbligazionari e comunque provvedimenti attinenti alla finanza
comunale;
·
che interessa le qualità di singole persone;
·
che contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e
della uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione
per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali;
·
i referendum abrogativi inoltre, fermo il limite per materia,
possono riguardare i soli regolamenti di competenza consiliare; non sono
ammessi referendum abrogativi di atti politici e di indirizzo e comunque
non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini, nonché di norme
dello Statuto Comunale.
3.
Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti gli elettori
iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della indizione.
4. I referendum sono sottoposti, prima della raccolta delle firme,
e comunque entro 60 giorni dalla richiesta, al giudizio di ammissibilità
di una commissione composta dal Presidente del Consiglio Comunale,
dal Difensore Civico e dal Segretario Comunale. In caso di rigetto i
promotori possono, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al
Consiglio Comunale che dovrà esprimersi nei successivi 30 giorni, a
maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5.
I referendum ad iniziativa popolare, devono essere promossi da un
comitato dei promotori composto da almeno 50 elettori del Comune di
Ostuni.
6.
La raccolta delle firme, regolarmente autenticate, in caso di
referendum ad iniziativa popolare, deve concludersi entro
7.
novanta giorni dalla comunicazione al responsabile del Comitato
promotore del giudizio di ammissibilità del referendum. La
Commissione di cui al comma 4 verifica la piena validità delle firme
raccolte.
8.
I referendum possono svolgersi non più di una volta l’anno e non
possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e
comunali.
8.
bis. Nei referendum abrogativi , l’approvazione della proposta
referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso
sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla
proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è
tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare
gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina
sostitutiva degli atti abrogativi.
9.
L'esito del referendum assume efficacia a condizione che alla
consultazione partecipi il cinquanta per cento più uno degli aventi
diritto.
10.
Il Consiglio Comunale delibera sull’oggetto del referendum entro un
mese dalla proclamazione dei risultati che è effettuata dal Sindaco; ove
l’organo comunale competente intenda discostarsi dall’esito della
votazione referendaria, deve indicare i motivi per cui non si uniforma
all’avviso degli elettori. La deliberazione deve essere adottata a
maggioranza dei due terzi dei membri assegnati al Consiglio.
11.
L'attività di informazione e propaganda è disciplinata dalla
normativa nazionale in materia.
ART. 33
- CONSULTAZIONI POPOLARI
1.
Le consultazioni popolari hanno la forma dei sondaggi, delle
assemblee pubbliche e/o dei questionari.
2.
Possono essere indette dalla Giunta Municipale, dal Consiglio
Comunale e dal Forum della Società Civile, con la maggioranza dei due
terzi delle associazioni iscritte all'Albo, ovvero da mille cittadini.
3.
Devono essere adeguatamente pubblicizzate dal Comune.
4. Sulle risultanze delle consultazioni popolari, il Presidente del
Consiglio Comunale promuove un dibattito in Consiglio Comunale entro
30 giorni dalla comunicazione dell'esito.
5.
La normativa di dettaglio è regolata dal regolamento della
partecipazione.
ART. 34
- DIFENSORE CIVICO
1.
Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico.
2.
Il Difensore Civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento
dell'attività del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali del
Comune; in particolare agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei
cittadini in attuazione dei principi sanciti con la legge 8.6.1990, n.
142, con la legge 7.8.1990, n. 241, con la legge 15.5.1997, n. 127 e
nello Statuto e nei regolamenti.
3.
Il
Difensore Civico relaziona semestralmente al Consiglio Comunale
sull'attività svolta, circa le
segnalazioni di associazioni e di
singoli cittadini, nonché di
propria iniziativa, nelle forme indicate nel Regolamento sulla
Trasparenza dell'attività amministrativa.
4.
Il
Difensore Civico provvede d'ufficio o a richiesta di
singoli cittadini, enti pubblici e/o privati, associazioni, a
controllare il regolare espletamento di pratiche presso gli uffici
dell'Amministrazione Comunale, degli enti, istituti o aziende
dipendenti, segnalando, secondo le modalità
previste nel regolamento per
la trasparenza dell'attività
amministrativa, ritardi, irregolarità o inadempienze. Il
Difensore Civico può, inoltre, intervenire d'ufficio
qualora abbia notizie di abusi,
disfunzioni e disorganizzazioni che
incidono su interessi di singoli cittadini.
5.
Il Difensore Civico esercita il controllo di legittimità
sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, per le materie con le
procedure di cui al comma 38 dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, nella forma della richiesta di riesame al Consiglio per
i presunti riscontrati vizi di legittimità.
6.
Può, altresì, intervenire, mediante segnalazioni e suggerimenti, in
materia di controllo di gestione.
7.
E' dotato di un ufficio comunale, la cui organizzazione è
disciplinata nel regolamento e percepisce una indennità pari a quella del
Presidente del Consiglio Comunale, così come previsto dalla legge per
questo Comune.
8. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con la
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati ed è scelto
nell'ambito di una o più terne indicate dal Forum della Società
Civile, da almeno 10 Associazioni non iscritte al Forum, che abbiano
almeno un anno di attività documentata sulla quale si esprimerà il
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, da almeno 500 elettori. Nel
caso in cui nessun candidato consegua la maggioranza prescritta, si
procede ad altra votazione, nella stessa seduta. Nel caso in cui nessun
candidato consegua la maggioranza dei due terzi il Consiglio viene
riconvocato entro trenta giorni per procedere all'elezione del Difensore
Civico con le stesse modalità della prima seduta. Nell'ipotesi in
cui neppure in questa seconda seduta, alcuno dei candidati abbia
conseguito la maggioranza dei due terzi, si procede ad una seduta
distinta non prima di 90 giorni dalla seconda seduta e risulterà
eletto il candidato che in due votazioni nel corso della stessa seduta
ottenga la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8.
bis. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni
altra carica elettiva pubblica.
9.
Deve essere un cittadino italiano, residente nel territorio di
Ostuni, con competenze di tipo giuridico-amministrativo che non sia
dipendente del Comune, Consigliere Comunale, Provinciale e Regionale,
Parlamentare nazionale, né dirigente di alcun partito politico e
organizzazione sindacale. Deve, inoltre, possedere i requisiti di
eleggibilità a Consigliere Comunale.
10.
Il mandato del Difensore Civico dura tre anni e può essere
rinnovato per non più di una volta.
11.
Il Difensore Civico cessa dalla carica:
·
alla scadenza del mandato triennale;
·
per dimissioni, morte, impedimento grave o decadenza;
·
quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei quattro
quinti dei Consiglieri assegnati, deliberi la revoca della nomina per
gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali.
12.
Il Difensore Civico quando ravvisi atti, comportamenti o
omissioni in violazione dei principi di imparzialità e di buon
andamento trasmette al responsabile del procedimento del servizio una
comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità
per sanare la violazione riscontrata e, in caso di inadempienza,
può richiedere al Sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei
limiti e con le modalità precisate nel regolamento della partecipazione.
13.
Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio
se non per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.
14.
L'istituto del Difensore Civico entrerà in funzione ad avvenuta
approvazione dei regolamenti obbligatori previsti dal presente statuto.
Capo II - Forme del
decentramento
ART. 35 -
CONSULTE DI QUARTIERE
1.
Il Comune promuove la formazione, quali organismi di
partecipazione e di consultazione, delle Consulte di quartiere.
2.
La organizzazione e le funzioni delle Consulte sono
disciplinate da apposito regolamento della partecipazione.
3.
Le Consulte devono riferirsi a parti omogenee del centro urbano.
4.
Sono altresì istituite due Consulte rispettivamente per la zona
collinare e per quella verso il mare.
5.
Le Consulte rappresentano le esigenze della popolazione ivi
residente nell'ambito delle unità del Comune.
6.
Il regolamento dovrà:
·
indicare le materie per le quali è richiesto il parere delle
Consulte ed in genere definire i rapporti di queste con gli organi
comunali, con le istituzioni e con le aziende dipendenti dal Comune;
·
disciplinare le attribuzioni, le funzioni e le modalità di
funzionamento.
ART. 35 BIS - CONSULTE
1.
Per facilitare il lavoro di partecipazione dei cittadini e delle
Associazioni il Comune promuove la formazione delle seguenti consulte di
settore:
A.
Consulta delle attività produttive;
B.
Consulta della cultura, istruzione e sport;
C. Consulta della salvaguardia dell'ambiente, dell'assetto
del territorio, della tutela dei beni culturali;
D. Consulta delle attività sociali, sanitarie e della qualità
della vita.
TITOLO IV
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI ED ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Capo I - Attribuzioni degli
organi
ART. 36 - GLI ORGANI DEL
COMUNE
1.
Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2.
Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo.
3.
La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4.
Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente; è capo
dell'Amministrazione Comunale nonché Ufficiale di Governo per i servizi di
competenza statale e Ufficiale Sanitario.
5.
Gli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni,
improntano il proprio comportamento ai criteri di imparzialità e buona
amministrazione.
ART.
36-bis - TRASPARENZA DELLE SPESE ELETTORALI
1.
Unitamente alla lista ed alle relative candidature per l'elezione
dei consiglieri comunali deve essere depositata, presso l'Ufficio del
Segretario Generale, una dichiarazione, sottoscritta con firma
autenticata, con cui ciascun candidato dichiari la spesa che prevede di
sostenere direttamente o indirettamente per la propria campagna
elettorale.
2.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale,
e comunque all'atto della nomina a Consigliere Comunale, ogni
candidato deve presentare presso l'Ufficio del Segretario Generale il
rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
3.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2
i dati previsionali e consuntivi delle predette spese elettorali sono
resi pubblici mediante avviso del Sindaco da affiggere all'Albo pretorio
per trenta giorni consecutivi. Di tale affissione è data notizia
attraverso giornali e mezzi radiofonici e televisivi locali.
ART. 37
- IL CONSIGLIO COMUNALE
1.
Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed
organizzativa, esercita le potestà ad esso attribuite dalla Costituzione,
dalle leggi e dallo Statuto.
2.
Le competenze di esso sono tassative ed inderogabili.
3.
Adotta i seguenti atti fondamentali:
·
atti normativi quali l'approvazione dello statuto e dei
regolamenti;
· atti di programmazione economico-finanziaria, di assetto del
territorio e dei servizi;
· atti di gestione quali la contrazione di mutui, la fissazione di
spese che impegnino più bilanci, gli acquisti, le alienazioni immobiliari
e le relative permute, appalti e concessioni, la nomina e la
designazione di propri rappresentanti in enti vari.
4.
Svolge l'attività di indirizzo:
·
in via diretta mediante l'adozione degli atti fondamentali;
·
in via indiretta attraverso le manifestazioni della volontà
politica, cioè mediante risoluzioni, ordini del giorno, mozioni e
direttive.
·
In particolare:
·
approva direttive generali per programmi, progetti e settori di
intervento;
·
stabilisce i criteri generali per l'esercizio, da parte della
Giunta Comunale, della potestà regolamentare in materia di ordinamento
degli uffici e dei servizi comunali;
·
determina gli obiettivi dell'azione delle istituzioni, delle aziende
speciali e delle forme associative intercomunali cui partecipa il Comune.
5.
Svolge l'attività di controllo:
·
direttamente mediante l'esame del conto consuntivo e del rapporto
di gestione, nonché mediante indagini ed inchieste conoscitive;
·
indirettamente mediante l'attività dei singoli consiglieri di
interpellanza e di interrogazione, nonché mediante il controllo sugli
atti deliberativi della Giunta compiuto dai capigruppo.
6.
In particolare:
·
stabilisce i termini e le modalità di presentazione, da parte
della Giunta, della relazione annuale sull'attività gestionale, con
riferimento agli indirizzi fissati;
·
verifica i risultati delle direttive impartite;
·
acquisisce atti, documenti e relazioni sui risultati della
gestione di istituzioni ed aziende.
7.
Il Consiglio Comunale, nella prima riunione, dopo la convalida
degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno, del Presidente del
Consiglio e di due Vice-Presidenti, secondo le modalità stabilite
dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.
8.
L’elezione
dei Vice Presidenti, uno dei quali espressione dello schieramento opposto
a quello che esprime il Presidente con funzioni di Vice Presidente
Vicario, ha luogo dopo l’elezione del Presidente e con unica votazione con
voto limitato a uno.
9.
La convocazione e la presidenza del Consiglio comunale competono,
salvi i casi speciali disciplinati dalla legge, al Presidente
dell'assemblea o ad un Vice-Presidente.
10.
Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e
preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri
sulle questioni sottoposte al Consiglio.
11.
Si riunisce di norma una volta al mese e, quando lo richiede un
quinto dei consiglieri, entro venti giorni dalla richiesta con,
all'ordine del giorno, l'esame delle questioni richieste, secondo le
norme di legge.
12.
Sono demandate alla disciplina regolamentare le seguenti materie:
· il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni;
· i termini e le modalità di presentazione di interpellanze,
interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno, nonché i termini entro i
quali deve essere fornita la risposta o iscritto l'oggetto
all'ordine del giorno;
· il procedimento di nomina e di designazione dei rappresentanti
comunali in enti vari;
·
la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
·
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei
confronti delle istituzioni e delle aziende speciali;
· l'esercizio, in genere, delle funzioni consiliari di indirizzo e di
controllo;
· la fissazione delle modalità attraverso le quali fornire al
Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il
funzionamento;
· la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento del
Consiglio e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.
12.
Gli assessori hanno il diritto di partecipare alle sedute
consiliari, pur non incidendo con la loro presenza sul "quorum"
strutturale e funzionale. Essi hanno altresì il diritto di
intervenire, al pari dei consiglieri comunali, sugli argomenti iscritti
all'ordine del giorno della seduta, ma non compete loro di partecipare
alla votazione per le deliberazioni.
ART. 38 - I
CONSIGLIERI COMUNALI E I CAPIGRUPPO CONSILIARI
1.
I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di
competenza consiliare. Possono formulare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e risoluzioni.
2.
Ai singoli consiglieri possono essere conferiti dal Consiglio
Comunale, su proposta del Sindaco, incarichi speciali limitati nel
tempo e nell'oggetto. Essi hanno il compito di approfondire e riferire al
Consiglio in ordine alle problematiche relative all'incarico ricevuto,
nonché possono proporre atti deliberativi al Consiglio nell'ambito delle
competenze consiliari fissate dall'art. 32 della legge n. 142/1990.
3.
Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti,
aziende, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici locali
notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento
del loro mandato; non può ad essi essere opposto il segreto d'ufficio,
in particolare ai capigruppo contestualmente all'affissione all'albo
dovranno essere trasmesse le deliberazioni adottate dalla Giunta; i
relativi testi saranno messi a disposizione nelle forme stabilite dal
regolamento.
4.
Ai
Capigruppo va inviato almeno ogni 10 (dieci) giorni l’elenco delle
determinazioni dei dirigenti con il relativo oggetto.
5.
I consiglieri devono organizzarsi in gruppi consiliari la cui
composizione corrisponde, di norma, alle liste presentate in occasione
della consultazione elettorale.
6.
La
costituzione successiva di nuovi gruppi consiliari non deve avere una
composizione inferiore a numero due Consiglieri.
7.
Le modalità di esercizio dei poteri di iniziativa e di
sindacato ispettivo dei consiglieri sono disciplinati dal
regolamento del Consiglio Comunale.
8.
Il funzionamento dei gruppi consiliari è, altresì, disciplinato dal
regolamento, dovranno comunque essere assicurati ai gruppi gli
strumenti adeguati per l'espletamento ottimale delle loro funzioni.
9.
I capigruppo si riuniscono in conferenza. La conferenza
convocata dal Presidente del Consiglio, decide l'ordine del giorno del
Consiglio Comunale.
ART. 38 bis – DECADENZA DEI CONSIGLIERI
1.
La mancata partecipazione consecutiva non giustificata a tre sedute
di Consiglio Comunale distintamente convocate, comporta la decadenza dalla
carica di Consigliere Comunale.
2.
Il Presidente del Consiglio Comunale contesta tale circostanza al
Consigliere Comunale interessato con atto notificato.
3. Entro 20 (venti) giorni dalla notifica il Consigliere Comunale può
presentare le proprie giustificazioni.
4.
Il Presidente
del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, successiva al termine di
cui al comma precedente, è tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno del
Consiglio Comunale, al primo punto, l’argomento inerente la decadenza del
Consigliere Comunale.
5. Il Consiglio Comunale delibera sulla decadenza del Consigliere
Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
ART. 39
- LE COMMISSIONI CONSILIARI
1.
Le commissioni consiliari possono avere carattere permanente e
temporaneo.
2.
Sono nominate secondo un carattere proporzionale garantendo
comunque alla minoranza la partecipazione a tutte le commissioni.
3.
Possono essere invitati ai lavori delle commissioni, senza diritto
di voto, esponenti del Forum della Società Civile e delle Consulte.
4.
E' istituita, su base paritetica, la Giunta per il Regolamento che
vigila sull'applicazione del regolamento consiliare e decide in ordine
ai contrasti interpretativi dello stesso. Ove non sia stata rinnovata la
Giunta per il Regolamento, le relative attribuzioni sono esercitate dalla
conferenza dei capi gruppo.
5.
Le commissioni consiliari devono esaminare preventivamente le
questioni di competenza consiliare ed esprimere su di esse il proprio
parere. Possono, altresì, essere chiamate ad esprimere pareri su
altre questioni che Sindaco e Assessori ritengono di sottoporre.
Possono, di propria iniziativa, proporre al Consiglio, tramite il
Sindaco, determinati argomenti.
6.
I lavori delle commissioni consiliari permanenti sono pubblici, con
deroghe per casi particolari, così come avviene per il Consiglio Comunale.
7.
Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno
commissioni di indagini sull'attività dell'amministrazione,
determinandone l'oggetto ed i limiti anche temporali. I poteri, la
composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono
disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
8.
La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di
controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni,
così come previsto dalla legge.
ART. 40
- LA GIUNTA COMUNALE
1.
La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.
Alla Giunta comunale compete :
a)
compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla
legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario
generale o dei Responsabili delle ripartizioni;
b)
collaborare con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi
generali del Consiglio Comunale;
c)
riferire semestralmente al Consiglio Comunale sulla propria
attività;
d)
svolgere attività propositive e di impulso nei confronti del
Consiglio Comunale;
e)
adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
3.
La Giunta Comunale è composta, rispettivamente, dal Sindaco, che la
presiede, e da un numero di Assessori, che non deve essere superiore ad un
terzo, arrotondato aritmeticamente, dal numero dei Consiglieri Comunali,
computando, a tale fine, il Sindaco, e comunque il numero degli Assessori
non può essere inferiore a sei.
4.
La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, è composta dal numero
di Assessori dallo stesso nominati, che non siano in rapporto di parentela
o affinità entro il terzo grado civile con il Sindaco e tra loro.
5. Salvo che disposizioni legislative o regolamentari prevedano
espressamente "quorum" funzionali speciali, la Giunta adotta le
proprie deliberazioni collegiali a maggioranza dei voti favorevoli su
quelli contrari, a condizione che partecipi al voto la maggioranza
assoluta dei componenti.
6.
Sono demandate al regolamento della Giunta comunale le norme in
materia di:
·
funzionamento della Giunta;
·
modalità e termini di convocazione;
·
iniziativa;
·
deposito degli atti;
·
delega di funzioni dal Sindaco agli Assessori.
ART. 41
– GLI ASSESSORI E VICE-SINDACO
1.
Il Sindaco provvede con decreto a nominare gli Assessori comunali.
2.
Gli
Assessori possono essere scelti anche tra cittadini non facenti parte
del Consiglio comunale purché siano in possesso dei
requisiti di compatibilità ed
eleggibilità alla carica di
Consigliere Comunale;
3.
La nomina ad Assessore comunale ha efficacia a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di presentazione, presso l'Ufficio del
Segretario Generale, dell'accettazione della carica.
4.
Il Consigliere comunale eletto Assessore cessa dalla carica di
Consigliere dallo stesso giorno in cui ha efficacia la nomina ad
Assessore.
5.
Il Sindaco provvede con decreto motivato alla revoca degli Assessori
ed alla nomina dei nuovi in sostituzione di quelli venuti a cessare dalla
carica per qualunque causa.
6.
I provvedimenti di nomina e di revoca degli assessori devono essere
immediatamente affissi all'Albo pretorio e comunicati ai Capigruppo
consiliari ed ai componenti il Collegio dei revisori dei conti, nonché
comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta.
7.
Il Sindaco provvede con decreto a nominare uno degli Assessori
Vice-Sindaco, al quale compete esercitare le funzioni del Sindaco in caso
di sua assenza o impedimento anche temporaneo.
8.
Nell'ipotesi che siano contemporaneamente assenti o impediti il
Sindaco o il Vice-Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate
dall'Assessore Anziano, intendendosi per tale il più anziano di età tra
gli Assessori in carica.
ART. 42
- IL SINDACO
1.
Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta,
sovraintende al funzionamento di servizi ed uffici.
2.
Inoltre:
·
agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del
Comune, con deliberazione della Giunta;
·
indice i referendum comunali;
·
accetta le dimissioni degli Assessori. Provvede alla loro
sostituzione dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
·
coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di
armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e
generali degli utenti.
·
nelle ipotesi in cui il Consiglio comunale sia sciolto, o sia
comunque impossibilitato a riunirsi o a deliberare validamente,
provvede, dopo aver sentito i Capigruppo consiliari, alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
secondo i seguenti indirizzi:
a)
qualora sopravvenga una causa di incompatibilità o di
ineleggibilità o ne sia riscontrata una preesistente alla nomina;
b)
quando si siano assentati per tre sedute anche non consecutive senza
comprovati giustificati motivi;
c)
per violazione di legge da cui comunque possa derivare
pregiudizio alle finanze o al prestigio dell'ente, azienda o istituzione
rappresentante.
Nelle ipotesi in cui il Consiglio Comunale sia sciolto, o sia
comunque impossibilitato a riunirsi o a deliberare validamente,
provvede, dopo aver sentito i capigruppo consiliari, alla nomina e alla
designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed
istituzioni, secondo i seguenti indirizzi:
a)
i designati devono avere i requisiti prescritti per essere
Consiglieri comunali e non devono trovarsi in alcuna delle relative
cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
b)
non possono essere nominati o designati i consiglieri, gli
assessori comunali, i componenti del collegio dei revisori dei conti,
nonché i loro parenti ed affini sino al terzo grado civile;
c)
la nomina e
la designazione deve essere motivata circa la professionalità posseduta
dai designati rispetto alle cariche da ricoprire;
·
informa la Giunta ed il Consiglio circa le richieste di stipula di
accordi di programma e di convenzioni pervenute, nonché circa quelli che
intende promuovere;
·
determina le funzioni spettanti al vice-sindaco;
·
rilascia gli attestati di notorietà o ne delega il potere ad un
funzionario di sua fiducia;
·
provvede alla nomina dei messi comunali previsti dalla pianta
organica.
3.
Il Sindaco ha, altresì, tutti i poteri e le funzioni proprie della
qualità di ufficiale di governo previste dall’art.38 della Legge 8 giugno
1990, n. 142, come modificata dalla Legge 3 agosto 1999, n.. 265, e
successive modifiche ed integrazioni.
4.
Il Sindaco provvede, allorché occorra, ad informare la popolazione
su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con
esigenze di protezione civile.
Capo II - Organizzazione
degli uffici e del personale
ART. 43 -
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
1.
L'organizzazione degli uffici risponde a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione. E' finalizzata al servizio verso
la comunità e si ispira ai principi della professionalità.
2.
L'organizzazione degli uffici si fonda su tre fasi fondamentali:
a. definizione degli obiettivi e dei programmi;
b. attuazione dei programmi;
c. valutazione dei risultati e verifica degli obiettivi.
3.
L'organizzazione degli uffici risponde ai principi e ai criteri
desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione e
si suddivide in aree funzionali. Gli Uffici possono essere decentrati sul
territorio.
4.
Per l'organizzazione degli uffici in moduli flessibili di lavoro
in funzione delle diverse materie da trattare e degli obiettivi
programmatici dell'attività amministrativa con regolamento può
essere istituito l'Ufficio Organizzazione. Spettano all'Ufficio
Organizzazione le funzioni conoscitive e diagnostiche di studio
dell'organizzazione interna degli uffici e di consulenza
nell'elaborazione dei regolamenti di servizio.
5.
Il Comune con apposito regolamento disciplina l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi.
ART. 44
- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
1.
L'organizzazione del personale risponde ai principi della
partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale,
qualificazione professionale e mobilità.
2.
2. Nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi sono stabilite le funzioni del personale, secondo la
contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione,
degerarchia e competenza, in modo da privilegiare il lavoro di gruppo
improntato alla interdisciplinarietà e alla partecipazione.
3.
Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità di cui all'art. 2229 del codice civile oppure di alto
valore in base all'art. 2222 del codice civile.
4.
Sono riservate ai regolamenti attuativi delle leggi speciali le
seguenti materie:
a) gli organi, gli uffici, nonché l'organizzazione ed i modi
di conferimento della titolarità degli stessi;
b)
i ruoli, le dotazioni organiche, nonché la loro consistenza
complessiva;
c)
i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
d)
i diritti dei lavoratori successivi al rapporto di impiego.
5.
Sono riservati ai regolamenti attuativi dei contratti
collettivi di lavoro del personale degli Enti Locali e delle leggi che li
regolano:
a) i diritti dei lavoratori ed in generale il loro stato giuridico
nascente dal rapporto di impiego;
b) i doveri dei dipendenti, le sanzioni e le procedure
disciplinari, i provvedimenti cautelari di sospensione dal
servizio.
ART. 45 - RESPONSABILITA' E COMPITI DEI
DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI DIRETTIVI
1.
Il
regolamento disciplina l’attribuzione ai dirigenti delle rispettive
responsabilità per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del
Comune e stabilisce le modalità dell’attività di coordinamento.
2.
Spetta ai dirigenti e ai funzionari direttivi responsabili la
direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri
di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la
gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3.
I dirigenti ed i funzionari direttivi sono direttamente
responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza
amministrativa e della efficienza della gestione.
4.
3 bis. Spetta in particolare ai dirigenti ed ai funzionari
direttivi titolari di competenze :
a)
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)
la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c)
la stipulazione dei contratti;
d) l'adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
e) l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) l'adozione dei provvedimenti autorizzativi, concessori ed
analoghi, il cui rilascio presupponga
g) anche accertamenti e valutazioni di natura discrezionale,
nel rispetto dei criteri di legge, di
h)
regolamento o derivanti da atti generali di indirizzo;
i) l'emanazione degli atti costituenti manifestazioni di giudizio e di
conoscenza;
j) la formulazione di proposte agli organi di direzione politica
per l'elaborazione di programmi,
k)
progetti e obiettivi;
l) la formulazione di pareri per problemi amministrativi,
giuridici e tecnici nei settori di
m)
competenza;
n)
gli atti delegati dal Sindaco sulla base dei regolamenti.
5.
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici,
di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.
6.
Con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le
alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire.
7.
5 bis. Gli incarichi dirigenziali e di direzione delle strutture di
massima dimensione sono conferiti a tempo determinato, con
provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del Sindaco. L'attribuzione degli incarichi può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a
seguito di concorsi.
6.
Il regolamento disciplina la responsabilità, le sanzioni
disciplinari, il relativo procedimento, la destinazione d'ufficio e la
riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati
civili dello Stato.
ART. 46
- IL SEGRETARIO COMUNALE
1.
Il Comune ha un Segretario titolare nominato dal Sindaco, dirigente
dipendente dall' Agenzia autonoma ed inserito nell'Albo regionalmente
articolato.
2.
La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al
Segretario Comunale.
3.
3. Il Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo
dell'Amministrazione, svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nel confronti degli Organi
dell'Ente in conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
Statuto ed ai regolamenti.
4.
Il Segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l'attività ove il Sindaco non si sia avvalso
della facoltà di nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 51 bis
della Legge 142 del 1990.
ART. 47
- IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
1.
E' istituita la figura professionale del vice segretario comunale
per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo
o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2.
La funzione di vice segretario spetta al dirigente nominato di volta
in volta dal Sindaco.
ART. 48 -
RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO
E DEI
DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI
1.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di
entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2.
Nel caso in cui il Comune temporaneamente non abbia il
funzionario o i funzionari responsabili dei servizi, il parere è
espresso dal Segretario Comunale in relazione alle sue competenze.
3.
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e
contabile dei pareri espressi.
ART. 48
BIS - COPERTURA ASSICURATIVA
1.
1. Nell'ambito delle proprie risorse l'Ente assume iniziative a
favore dei Consiglieri Comunali, degli Amministratori, dei dirigenti, per
la copertura assicurativa collettiva, comprensiva degli oneri di
assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, del rischio di
responsabilità civile per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti
e atti, connessi all'espletamento del mandato o del servizio, con
esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
ART. 49 - REGOLAMENTI DI
ATTUAZIONE
1.
Il Consiglio Comunale procede alla approvazione dei regolamenti
indicati nel presente statuto entro un anno dalla approvazione di questo.
Può comunque disporre l'approvazione di ulteriori regolamenti.
ART. 50
- NORME SUL CONTROLLO
1.
Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dalla
legge 8.6.1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, capi XI e
XII, nonchè dall'apposita legge regionale.
ART. 51
- REVISIONE DELLO STATUTO – ENTRATA IN VIGORE
1.
Le proposte di modifica dello Statuto sono preventivamente
sottoposte all’esame degli organi di partecipazione popolare.
Lo Statuto e le eventuali modifiche entrano in vigore decorsi trenta
giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio, dopo l’esame dell’organo di
controllo; del che viene data adeguata pubblicità anche mediante
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.