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REGOLAMENTO SULLA TUTELA
DEI DATI PERSONALI
approvato
con deliberazione
della Giunta Comunale
n. 165 in data
13/05/2003
a
cura del dr. Agostino Galeone
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente
regolamento, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all'identità personale nonché al fine di garantire i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione, disciplina :
a)
i criteri di organizzazione di questo Comune riferiti al trattamento dei
dati personali contenuti nelle banche-dati organizzate, gestite o utilizzate
dall’Amministrazione comunale in relazione al conseguimento delle finalità
istituzionali, ai sensi dell’art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b)
le modalità per la individuazione delle tipologie di dati sensibili e
delle operazioni eseguibili per attività che sebbene riferite a rilevanti
finalità di interesse pubblico non sono individuate da norme legislative e
regolamentari nonché dal Garante, ai sensi dell’art. 22, commi 3 e 3-bis, della
legge n. 675/1996 e del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 135;
c)
le modalità per l’attuazione delle misure di sicurezza finalizzate alla
conservazione ed alla tutela dei dati personali contenuti nella banche-dati di
questo Comune, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 675/1996 e del d.P.R. 28
luglio 1999, n. 318.
Articolo 2
DEFINIZIONI
1.
Ai fini del presente regolamento si intendono:
a)
per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale, acquisita dagli Uffici di
questo Comune o agli stessi conferita dal soggetto cui si riferiscono o da altri
soggetti in relazione allo svolgimento di attività istituzionali del Comune;
b)
per "dato sensibile", ogni dato idoneo a rivelare (origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del soggetto cui si riferiscono;
c)
per “dato giudiziario”, qualunque dato personale idoneo rilevare
provvedimenti di cui all’art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3 del codice di
procedura penale;
d)
per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
e)
per "banca dati", un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in
una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato, su supporto cartaceo o
informatico o di qualsiasi altra natura, secondo una pluralità di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
f)
per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l‘ente o
l’associazione cui si riferiscono i dati personali
a)
per "tipo di dati", la specificazione del dato in relazione all'attività
svolta e definita da disposizioni di legge, di regolamento o dal garante di
rilevante interesse pubblico;
b)
per "operazioni eseguibili", le differenti forme e soluzioni di
trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall'ente;
c)
per "comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più
soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
d)
per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
e)
per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
f)
per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
g)
per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30 della legge
n. 675/96.
Articolo 3
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali oggetto del trattamento
devono essere:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed
utilizzati in altre operazioni del
c)
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
d)
esatti e, se necessario, aggiornati;
e)
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti e successivamente trattati;
f)
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. Il trattamento dei dati avviene avvalendosi
di strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati.
3. Le modalità di trattamento dei dati possono
prevedere l’utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati con altri
provenienti da altri soggetti.
4. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o
il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del
procedimento adotta opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati
sensibili di cui all’articolo 22 della legge n. 675/1996.
Articolo 4
FINALITA’ E LIMITI DEL TRATTAMENTO
1. L’Amministrazione comunale, attraverso le
propria struttura organizzativa, esegue il trattamento dei dati personali e
gestisce le banche dati di cui è titolare esclusivamente per l’esercizio delle
funzioni istituzionali previste dalla legge, dai regolamenti e dal proprio
Statuto, o nell’ambito di eventuali accordi tra enti pubblici intesi a favorire
la trasmissione dei dati, nei limiti previsti dagli artt. 22, 24, 24-bis e 27
della legge 675/1996.
2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno
contenere, in apposito protocollo d’intesa, l’indicazione del titolare e del
responsabile della banca dati e del relativo trattamento, delle finalità e delle
operazioni di trattamento, delle modalità di connessione e comunicazione dei
dati, nonché delle misure di sicurezza adottate.
3. Tali garanzie dovranno essere formalmente
assicurate in tutte le situazioni che prevedano il trattamento da parte di:
a)
società, enti o consorzi che per conto del comune forniscono specifici
servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del
Comune, ovvero attività necessarie all’esecuzione delle prestazioni e dei
servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati
al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
b)
soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria
per lo svolgimento delle attività loro affidate dal Comune;
c)
soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta
da disposizione di legge o di regolamento.
4. Il trattamento dei dati sensibili e dei dati
giudiziari è eseguito esclusivamente sulla base del D.L.vo 11/05/1999 n. 135 e
dei provvedimenti del Garante n. 1 e n. 7 del 2000. In mancanza di espressa
disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di
modificazione ed integrazione emanati in attuazione della legge 675/96, il
Sindaco può richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa,
l’individuazione delle attività, demandate alla competenza dell’Amministrazione
stessa, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato il trattamento.
Articolo 5
RILEVANTI FINALITA’ DI
INTERESSE PUBBLICO
1. Agli organi
di governo, di gestione, consultivi, di controllo e di valutazione appartenenti
all’Amministrazione comunale di Ostuni nonché a quelli delle istituzioni e degli
altri organismi strumentali interni è consentito il trattamento dei dati
personali soltanto per lo svolgimento delle attività che perseguono rilevanti
finalità di interesse pubblico, di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti.
2. Per rilevanti
finalità di interesse pubblico riferibili alle attività dell’Amministrazione
comunale, ai fini del precedente comma, si intendono quelle riferite :
-
alle funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona
e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, ad eccezione delle funzioni attribuite espressamente ad altri
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (ex
art. 13 del D.L.vo n. 267/2000);
-
alla gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di
leva militare e di statistica (ex art. 13 del D.L.vo n. 267/2000);
-
alle attività finalizzate alla cura degli interessi ed dello sviluppo
della comunità locale nell’ambito della propria autonomia statutaria, normativa,
organizzativa, e amministrativa, impositiva e finanziaria, in conformità alle
norme statutarie e regolamentari comunali e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica (ex art. 3 del D.L.vo n. 267/2000);
-
alle funzioni ed ai servizi svolte da questo Comune nelle forme
associative con altri enti locali previste dalle disposizioni di cui al Capo V
del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
-
a funzioni e compiti attributi, delegati o conferiti da disposizioni
legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali ovvero da
provvedimenti regionali e provinciali;
-
ai compiti e servizi espletati nell’ambito dei servizi istituzionali su
delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati.
Articolo 6
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1. Il Comune di
Ostuni, nella qualità di titolare, adotta le decisioni in ordine alle finalità
ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
della sicurezza, secondo le norme del presente regolamento.
2. Compete al titolare,
attraverso i dirigenti apicali delle massime strutture dell’ente, provvedere a
:
-
comunicare al
garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le
quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di
interesse pubblico;
-
formulare, per
iscritto, le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili ed
agli incaricati;
-
controllare la
corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
-
costituire ed
aggiornare l’archivio delle banche dati, personali e sensibili, esistenti ed i
nominativi dei rispettivi responsabili e incaricati.
Articolo 7
RESPONSABILI DEL
TRATTAMENTO
1. Il Sindaco provvede a
nominare per iscritto, specificando analiticamente i relativi compiti, i
responsabili del trattamento dei dati personali e delle banche-dati, tra i
dirigenti apicali delle strutture di massima dimensione in cui si articola
l’organizzazione del Comune di Ostuni e tra i funzionari sub-apicali inquadrati
nella categoria D) di cui al C.C.N.L., i quali per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza delle banche-dati.
2. I responsabili per il
trattamento provvedono, nell’ambito dei compiti loro rispettivamente conferiti
con l’atto di nomina, per i rispettivi ambiti di competenza, alle attività
previste dalla legge ed in particolare a:
a)
individuare, se ritenuto opportuno, dandone comunicazione al Sindaco, i
soggetti incaricati del trattamento dei dati, anche non nominativamente e con
riferimento a categorie o specifici profili di operatori e alla loro
collocazione organizzativa;
b)
fornire agli incaricati, per iscritto, sulla base delle direttive di
massima impartite dalla Giunta Comunale, dal Sindaco, dal Direttore Generale o,
in mancanza, dal Segretario Generale, le istruzioni per il corretto trattamento
dei dati personali, eseguendo gli opportuni controlli;
c)
adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza
della conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso sulla base delle
direttive a tale scopo impartite dal responsabile dei Sistemi Informativi
dell'ente;
d)
curare, ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96 e successive modifiche ed
integrazioni, l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la
modulistica o altre forme idonee di informazione, inerente i propri Uffici
facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che
prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
e)
curare l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il
trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica norma di legge o
regolamento che ne preveda il trattamento;
f)
adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti
dell'interessato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/96 e successive
modifiche e integrazioni e dell'art. 17 del dpr 31/3/1998 n. 501;
g)
controllare che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei
limiti degli articoli 22, 27 e 9 della legge 675/96 e successive modifiche ed
integrazioni nonché dell'art. 3 del dlgs 135/99;
h)
inviare al garante, attraverso la struttura di coordinamento di cui al
comma 3, le comunicazioni e le notificazioni previste dalla L. 675/96 e
successive modifiche e integrazioni;
i)
stipulare gli accordi con altri soggetti pubblici o privati per
l’esercizio del diritto di accesso alle banche-dati nei limiti previsti dalle
disposizioni legislative e regolamentari;
j)
stabilire le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a
banche dati condivise da più articolazioni organizzative, d'intesa con gli altri
responsabili. In caso di mancato accordo tra i responsabili, decide il direttore
generale o, in mancanza il segretario generale, sentiti gli stessi responsabili
competenti;
k)
individuare le tipologie di dati sensibili assoggettabili a trattamento
secondo le garanzie degli articoli 2, 3 e 4 del dlgs n. 135/99 e le operazioni
su di essi eseguibili da comunicare ai sensi dell'art. 3, comma 3 del presente
regolamento.
3. Ai fini della definizione
delle direttive di cui al comma 3, lettera c), la struttura responsabile dei
sistemi informativi provvede, in relazione alle conoscenze acquisite in base al
processo tecnologico, ad assicurare lo sviluppo delle misure di sicurezza degli
archivi informatici previste dall'art, 15 della legge n. 675/96 e successive
modifiche e integrazioni e del relativo regolamento di attuazione, al fine di:
-
ridurre al
minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
memorizzati su supporti magnetici o ottici gestiti, nonché delle banche dati e
dei locali ove sono collocate;
-
evitare
l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi
informatici del comune;
-
prevenire
trattamenti dei dati non conformi alla legge o ai regolamenti e la cessione o
distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
4. Il responsabile del
trattamento può delegare, per iscritto, una o più delle sue competenze ad uno o
più responsabili di servizio inquadrati in categoria non inferiore alla D) di
cui al vigente C.C.N.L., specificando i limiti anche temporali della delega.
5. Le funzioni del
responsabile del trattamento, in caso di sua assenza o impedimento anche
temporanei sono svolte dal responsabile del servizio competente.
Articolo 8
INCARICATI DEL
TRATTAMENTO
1. L’elaborazione materiale dei dati personali compete al
responsabile del trattamento e all’incaricato del trattamento.
2. La nomina di uno o più incaricati del trattamento è
disposta con provvedimento del responsabile del trattamento, di norma
tra i responsabili dei servizi e degli uffici e/o tra altri dipendenti,
secondo le previsioni del regolamento comunale di organizzazione degli
uffici e dei servizi.
3. La nomina è disposta con formale provvedimento, nel quale
devono essere specificati gli eventuali limiti alle operazioni di
trattamento dei dati personali alle cui banche-dati gli incaricati del
trattamento hanno accesso nell’espletamento delle relative
funzioni d’istituto.
4. Ai medesimi incaricati compete, in relazione al trattamento dei dati
personali:
-
il trattamento in modo lecito e secondo correttezza;
-
la raccolta e la registrazione per gli scopi inerenti l’attività svolta
da ciascuno;
-
la verifica in ordine alla loro pertinenza, completezza e non eccedenza
delle finalità per le quali sono state raccolto o successivamente trattati,
secondo le indicazioni ricevute dal responsabile del trattamento;
-
la conservazione, rispettando le misure di sicurezza predisposte al
riguardo.
5. Per ogni operazione di trattamento è da garantire la massima
riservatezza.
6. Nel caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro,
l’incaricato verifica che non vi sia possibilità da parte
di terzi, anche se dipendenti ma estranei al procedimento interessato,
di accedere alle banche-dati e/o ai dati personali per i quali è
in corso un qualsiasi tipo di trattamento.
7.Nessun dato personale e sensibile può essere comunicato o
diffuso a soggetti diversi da quelli aventi una posizione
giuridicamente rilevante rispetto al procedimento o al provvedimento
cui gli stessi dati si riferiscono ovvero competenti alla loro
conoscenza per l’esercizio di funzioni istituzionali.
Articolo 9
TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI DA SOGGETTI ESTERNI
1. Nella ipotesi che a
soggetti pubblici o privati esterni a questo Comune sano affidati su delega,
convenzione o concessione lo svolgimento di compiti e/o servizi richiedenti il
trattamento di dati personali e la gestione di una banca-dati, il relativo
provvedimento o contratto di affidamento deve prevedere norme specifiche
attraverso le quali si provvede a nominare il legale rappresentante del soggetto
pubblico o privato concessionario quale responsabile del trattamento dei dati
personali e delle banche dati per la durata del rapporto convenzionale ovvero si
obblighi il soggetto incaricato ad osservare le prescrizioni di cui alla legge
n. 675/1996 e delle altre fonti di diritto in materia di tutela della
riservatezza dei dati personali e dei dati sensibili e delle misure minime di
sicurezza.
2. Nelle ipotesi di
trattamento dei dati personali di cui al precedente comma, il dirigente apicale
della massima struttura organizzativa del Comune competente per materia in
relazione al compito e/o al servizio ha il dovere di verificare che il soggetto
esterno osservi le predette prescrizioni; ed il funzionario responsabile della
struttura comunale dei sistemi informativi verifica che siano osservate le norme
riferite all’attuazione delle misure minime di sicurezza..
Articolo 10
UTILIZZO INTERNO DEI DATI
1. La comunicazione dei dati
all’interno della struttura organizzativa del comune, per ragioni d’ufficio e
nell’ambito delle specifiche competenze dei Servizi, non è soggetta a
limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi e
regolamenti.
2. Il Responsabile del trattamento può tuttavia
disporre, con adeguata motivazione, le misure necessarie alla tutela della
riservatezza degli interessati, qualora la comunicazione concerna dati
sensibili.
Articolo 11
UTILIZZO DI DATI DA PARTE
DI AMMINISTRATORI COMUNALI
1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli
Assessori hanno diritto di accedere a documenti contenenti dati personali
detenuti dall’Amministrazione comunale nei limiti e con le modalità previsti
dalle disposizioni di legge e di regolamenti.
2. Le notizie e le informazioni così acquisite
devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità pertinenti al loro
mandato, rispettando il divieto di divulgazione dei dati personali nonché la
segretezza degli stessi nei casi espressamente determinati dalla legge.
Articolo 12
UTILIZZO ESTERNO DEI DATI
1. La comunicazione e la diffusione dei dati ad
altri soggetti pubblici sono ammesse quando siano previste da norme di legge o
di regolamento, o risultino, comunque, necessarie per lo svolgimento delle loro
funzioni istituzionali. In quest’ultimo caso dovrà esserne data comunicazione al
Garante che potrà vietarla ove contraria alla legge.
2. La comunicazione e la diffusione dei dati nei
confronti di soggetti privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se
previste da norme di legge o di regolamento.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati
sono comunque permesse quando siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica e di statistica e si tratti di dati anonimi e quando siano richieste
dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1. Lettere b),d) ed e) della legge
675/1996, per finalità di difesa e sicurezza dello Stato e di prevenzione o
repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia.
Articolo 13
ATTIVITA’ CHE PERSEGUONO
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO NON RAPPORTABILI AL QUADRO NORMATIVO
DEL D.L.VO N. 135/1999
1. Per favorire
l’individuazione delle attività istituzionali non correlabili a rilevanti
finalità di interesse pubblico date previste dal d.l.vo 11 maggio 1999, n. 135 e
per consentire al garante per la protezione dei dati personali di adottare
specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 3-bis della legge 31
dicembre 1996, n. 675, l’Amministrazione comunale, attraverso i responsabili del
trattamento:
a)
verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il
trattamento di dati sensibili in relazione al buon andamento dell'attività
amministrativa;
b)
verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro
di riferimento dettato dal suindicato decreto legislativo;
c)
individua e configura la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con
la particolare attività istituzionale.
2. L’Amministrazione
comunale comunica al Garante per la protezione dei dati personali le attività
individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente
rilevante finalità di interesse pubblico.
3. Le modalità di
comunicazione al garante degli elementi di cui al comma 2 del presente articolo
sono definite dalla Giunta comunale nelle disposizioni organizzative di cui
all'art. 6.
Articolo 14
TIPOLOGIE DI DATI E DELLE
OPERAZIONI ESEGUIBILI
PER ATTIVITA’ CON
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO
INDIVIDUATE DALLA LEGGE O
DAL GARANTE
1. A fronte delle rilevanti
finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante, in assenza
della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per
poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il comune
provvede a determinare quali tipi di dati sensibili sono trattabili e quali
forme di gestione su di essi possano essere realizzate.
2. Con propria deliberazione
la Giunta comunale indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti
finalità di interesse pubblico date dalle legge o dal garante e definisce le
relative operazioni eseguibili.
3. Ai contenuti della
deliberazione di cui al comma precedente è data massima diffusione presso le
varie articolazioni organizzative dell'amministrazione comunale e negli ambiti
di relazione della stessa con la comunità locale.
4. Per la diffusione dei
contenuti della deliberazione di cui al comma 2 possono essere utilizzate
soluzioni differenziate, ivi comprese quelle comportanti l’utilizzo delle reti
telematiche e dei mezzi di comunicazione di massa.
5. L'aggiornamento del
quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili assoggettabili a
trattamento secondo le garanzie del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 135 e per le
operazioni su di essi eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta
comunale con proprio provvedimento.
6. L'aggiornamento può
aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative,
tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria
l’individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.
7. Nell'informativa resa ai
sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soggetti che
conferiscono dati al comune per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono
fornite tutte le indicazioni inerenti la corrispondente rilevante finalità di
interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta
necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.
Articolo 15
DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE E CONTROLLO
1. La Giunta comunale,
nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, ed i
responsabili del trattamento, nell'esercizio dei loro poteri di organizzazione e
di gestione delle risorse, adottano provvedimenti e misure volti a dare piena
attuazione alle disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 4 del dlgs 11
maggio 1999, n. 135, per la corretta gestione dei dati personali sensibili.
2. Le disposizioni
organizzative di cui al comma 1 del presente articolo devono essere coerenti con
i provvedimenti attuativi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e devono essere
adottate con particolare riguardo per :
a) la corretta gestione del
rapporto tra amministrazione e cittadini;
b) la semplificazione delle
modalità di trattamento dei dati personali;
c) la definizione di
adeguate garanzie per le operazioni inerenti i dati sensibili.
3. I responsabili de
trattamento provvedono, nell'ambito dei propri poteri di controllo, a effettuare
periodiche verifiche sulla corretta applicazione della normativa in materia di
trattamento dei dati sensibili e del presente regolamento nell'ambito delle
articolazioni organizzative cui sono preposti, in accordo coni controlli
specifici effettuati dal responsabile dei trattamenti.
Articolo 16
PUBBLICIZZAZIONE DELLE
TIPOLOGIE DI DATI SENSIBILI TRATTABILI
E DELLE OPERAZIONI
ESEGUIBILI
1. I dati sensibili
trattabili e le operazioni su di essi eseguibili sono pubblicizzati mediante
affissione all'Albo pretorio e mediante sistema informatico nonché con adeguate
comunicazioni interne agli uffici e servizi dell'amministrazione.
2. Gli elementi riguardanti
le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni su di essi eseguibili
sono comunque resi noti si soggetti che conferiscono dati personali
all'amministrazione comunale per l’attivazione di un procedimento nel momento in
cui si ha la presentazione dell'istanza, con le medesime modalità procedurali
con cui sono fornite le informazioni previste dall'art. 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. In relazione ad attività
riguardanti un rilevante numero di soggetti che conferiscono dati sensibili ai
servizi dell'amministrazione comunale, la Giunta comunale adotta adeguate
misure, di carattere organizzativo e informativo, finalizzate a garantire, anche
mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, la massima
pubblicizzazione agli elementi individuati. Tali misure sono poste in essere dai
responsabili dei trattamenti.
Articolo 17
TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E INFORMATIVA
1. Le informazioni rese agli
interessati ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 devono
contenere esplicito riferimento ai seguenti elementi:
a)
indicazione dei riferimenti normativi comportanti il trattamento dei dati
sensibili;
b)
indicazione delle tipologie di dati sensibili trattati nella specifica
attività e delle operazioni su di essi eseguibili;
c)
sintesi delle misure poste a garanzia del trattamento dei dati sensibili
in relazione alla specifica atti
Articolo 18
MISURE DI SICUREZZA
1. La Giunta ed i
Responsabili di Servizio/Settore definiscono, nell’ambito delle rispettive
competenze le misure di sicurezza previste dall’art. 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, al fine di:
a)
ridurre al minimo i rischio di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonchè delle
banche-dati e dei locali ove esse sono collocate;
b)
evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in
generale, ai servizi informatici del Comune;
c)
prevenire:
c.1) trattamenti dei
dati non conformi alla legge od ai regolamenti;
c.2) la cessione o la
distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.
2. Le misure di sicurezza
sono determinate in relazione alle potenzialità organizzative
dell’Amministrazione ed al livello di sviluppo tecnologico da essa acquisito con
riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.
3. In sede di determinazione
delle misure minime di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in
materia, i Responsabili dei trattamenti definiscono soluzioni tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle
specificità di trattamento dei dati personali e, particolarmente, dei dati
sensibili e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili,
compresa l’archiviazione degli stessi.
Articolo 19
MISURE MINIME
DI SICUREZZA
PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO
CON STRUMENTI
ELETTRONICI O COMUNQUE AUTORIZZATI
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili contenuti
negli elenchi, registri e banche-dati tali, il responsabile del
trattamento deve adottare, ai sensi del D.P.R. 28/07/1999 n. 318,
distinte misure di sicurezza tali da consentire sia l’esercizio
del diritto di accesso di cui alle leggi n.142/90 e n. 241/90 sia il
trattamento degli stessi dati da parte degli incaricati del trattamento.
2. Compete al responsabile del trattamento adottare i provvedimenti
necessari per attuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2,
4 e 5 del DPR n. 318/99.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del DPR n.
318/99, la parola chiave è determinata :
a)
dal responsabile del trattamento se l’elaboratore a cui accedere è a
servizio di uno o più uffici dello stesso settore o di più settori dipendenti da
un unico responsabile del trattamento;
b)
dal responsabile del centro elaborazione dati o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Direttore Generale o, in caso di assenza di quest’ultimo, dal
Segretario Generale, se l’elaboratore a cui accedere è a servizio di due o più
settori dipendenti da diversi responsabili del trattamento.
Articolo 20
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
SULLA SICUREZZA
PER IL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI EFFETTUATO
CON ELABORATORI ACCESSIBILI
MEDIANTE UNA RETE INFORMATICA
DISPONIBILE AL PUBBLICO
1. Al fine della redazione del documento programmatico sulla
sicurezza di cui all’articolo 6 del DPR n. 318/99, i responsabili del
trattamento, tenendo conto dell’analisi dei rischi, della distribuzione dei
compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 675/96, sentiti
i responsabili degli uffici e dei servizi nonché gli incaricati del trattamento,
e previo controllo dell’efficacia delle attuali misure di sicurezza, entro il
mese di aprile di ogni anno, inviano al Sindaco le proprie relazioni e le
proprie proposte utili per la redazione del predetto documento programmatorio.
2. Il documento programmatorio di cui al precedente comma è
approvato entro il mese di giugno di ogni anno dalla Giunta Comunale.
Articolo 21
MISURE MINIME DI SICUREZZA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI EFFETTUATO
CON STRUMENTI DIVERSI DA
QUELLI ELETTRONICI
O COMUNQUE AUTOMATIZZATI
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili contenuti
negli elenchi, registri e banche-dati tali, il responsabile del
trattamento deve adottare, ai sensi del D.P.R. 28/07/1999 n. 318,
distinte misure di sicurezza tali da consentire sia l’esercizio
del diritto di accesso di cui alle leggi n.142/90 e n. 241/90 sia il
trattamento degli stessi dati da parte degli incaricati del trattamento.
2. Compete al responsabile del trattamento adottare i provvedimenti
necessari per attuare gli adempimenti previsti dagli articoli 9 e
10 del DPR n. 318/99.
3. Le misure di sicurezza devono essere adottate immediatamente con
l’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 22
DISPONIBILITA’ E
CONSULTAZIONE DI DATI IN BLOCCO
1. E’ vietata la messa a disposizione o la consultazione di dati
in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni
contenute in elenchi, registri e banche-dati, senza limiti di
procedimento o settore, onde evitare che soggetti non autorizzati dalla
legge per fini istituzionali possano crearsi proprie banche dati.
2. Al divieto di cui al precedente comma fanno eccezioni le
fattispecie previste espressamente dalla legge.
Articolo 23
PUBBLICIZZAZIONE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento deve essere posto a disposizione dei
cittadini anche mediante strumenti informatici.
Articolo 24
NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto
nel presente regolamento sono da osservare le disposizioni legislative e
regolamentari comunitari e statali in materia di riservatezza dei dati personali
nonché i provvedimento del Garante della riservatezza dei dati personali, di cui
in particolare :
- legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto legislativo 8
maggio 1998, n. 135;
- decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135;
- decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 281;
- decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 282;
- decreto legislativo 6
novembre 1998, n. 389;
- decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
- legge 3 novembre 2000, n.
325;
- provvedimentI del Garante
n. 1 e n. 7 del 2000.
Articolo 25
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente
regolamento entra in vigore contemporaneamente all’entrata in vigore della
deliberazione con la quale è stato approvato.
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