|
Regolamento
GESTIONE dei RIFIUTI URBANI
e
dei RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI
D.Lgs. 5-2-1997, n. 22 e ss.mm. •
Approvato DAL CONSIGLIO COMUNALE
con deLIBERAZIONE N. 17 DEL 23
MAGGIO 2003
S o
m m a r i o
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -
Campo d'applicazione
Art. 2 -
Finalità
Art. 3 -
Prevenzione della produzione di rifiuti
Art. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
Art. 5 - SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI
Art. 6 - DEFINIZIONI
Art. 7 - CLASSIFICAZIONE
Art. 8 - ASSIMILAZIONE DEI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
Art. 9 - ESCLUSIONI
Art. 10 - COMPETENZE DEL COMUNE
Art. 11 - ONERI DEI PRODUTTORI E
DEI DETENTORI
Art. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI
E URGENTI
Art. 13 - DIVIETI DI ABBANDONO
Art. 14 - BONIFICA
ART. 15
- AUTORITÀ
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO BR/1
TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI
RIFIUTI DI IMBALLO
CAPO I: NORME RELATIVE ALLA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO
Art. 16 - DEFINIZIONE
Art. 17 - CONFERIMENTO
Art. 18 - RACCOLTA
1) Individuazione
2) Sistemi di
raccolta
3) Dotazione di
cassonetti e bidoni
4) Raccolta RSU
fuori perimetro
5) Raccolta
assimilati
Art. 19 - PULIZIA E DISINFEZIONE
DEI CONTENITORI
Art. 20 - PERIODICITA’ DELLA
RACCOLTA
Art. 21 - DIVIETO DI ACCESSO
NELLE PROPRIETA’ PRIVATE
Art. 22 - TRASPORTO
Art. 23 - STAZIONI DI
TRASFERIMENTO - TRASBORDO
CAPO II: NORME
RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Art. 24 - DEFINIZIONE
Art. 25 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E
TRATTAMENTO
Art. 26 - MODALITA’ DI
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Art. 27 - CESTINI STRADALI
Art. 28 - PULIZIA DEI FABBRICATI
E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
Art. 29 - PULIZIA DEI TERRENI NON
EDIFICATI
Art. 30 - PULIZIA DEI MERCATI
Art. 31 - AREE OCCUPATE DA
PUBBLICI ESERCIZI
Art. 32 - AREE ADIBITE A LUNA -
PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Art. 33 - CARICO E SCARICO DI
MERCI E MATERIALI
Art. 34 - OBBLIGO DEI FRONTISTI
DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI
Art. 35 - ASPORTO DEGLI SCARICHI
ABUSIVI
Art. 36 - OSSERVANZA DI ALTRE
DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
Art. 37 - AREE DI SOSTA
TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
CAPO III: NORME
RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 38 - BENI DUREVOLI
Art. 39 - RIFIUTI SANITARI
Art. 40 - VEICOLI A MOTORE,
RIMORCHI E SIMILI
Art. 41 - OLI E GRASSI VEGETALI
ED ANIMALI ESAUSTI
Art. 42 - RIFIUTI DI BENI IN
POLIETILENE
Art. 43 - RIFIUTI SPECIALI
Art. 44 - RIFIUTI CIMITERIALI
Art. 45 - RIFIUTI INERTI ( NON
PERICOLOSI )
Art. 46 - RIFIUTI DERIVANTI
DALLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE
DEGLI AFFLUENTI
Art. 47 - RIFIUTI PERICOLOSI
Art. 48 - RIFIUTI DI AMIANTO
CAPO IV:
GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E DEI RIFIUTI DI
IMBALLAGGIO
Art. 49 - CONFERIMENTO AI FINI
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PIATTAFORME O AREE ECOLOGICHE
A) Rifiuti urbani
interni, domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi
B) Rifiuti urbani
esterni
C) Rifiuti urbani
pericolosi
D) Rifiuti
provenienti da attività del “fai da te domestico”
E) Rifiuti di
imballaggio
F) Altri rifiuti
con gestione differenziata
Art. 50 - RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI CARTA, VETRO, PLASTICA, LATTINE, RUP.
Art. 51 - RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI CARTONE E PLASTICA
Art. 52 - ALTRE FORME DI
CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Art. 53 - RAMAGLIE E SFALCI
PROVENIENTI DA GIARDINI PRIVATI
Art. 54 - NORMA TRANSITORIA
TITOLO III
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
Art. 55 - DEFINIZIONI
Art. 56 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI
E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI
Art. 57 - MODELLO UNICO
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
Art. 58 - IMBALLAGGI DEL
CONSUMATORE
TITOLO IV
TASSA / TARIFFA
Art. 59 - TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Art. 60 - PESATURA DEI RIFIUTI
TITOLO V
RAPPORTI CON L’UTENZA E
ASSOCIAZIONI
Art. 61 - ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 62 - IL RICONOSCIMENTO E
L’AUTORIZZAZIONE
Art. 63 - PRINCIPI GESTIONALI E
REQUISITI
Art. 64 - CONDIZIONI OPERATIVE
Art. 65 - COINVOLGIMENTO DEGLI
UTENTI
Art. 66 - INCENTIVI
Art. 67 - RISCONTRI E
DIVULGAZIONE DEI RISULTATI
TITOLO VI
GESTIONE DEL SERVIZIO
Art. 68 - PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 69 - STANDARD DI QUALITA’
Art. 70 - INFORMAZIONI E
COMUNICAZIONI ALL’ UTENTE
Art. 71 - FORME DI GESTIONE
Art. 72 - GESTIONE DEL SERVIZIO
TRAMITE IL GESTORE DEL SERVIZIO
TITOLO VII
VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO,
CONTROLLI E SANZIONI
Art. 73 - OSSERVANZA DI ALTRE
DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
Art. 74 - CONTROLLI
Art. 75 - ACCERTAMENTI
Art. 76 - EFFICACIA DEL PRESENTE
REGOLAMENTO
Art. 77 - SISTEMA SANZIONATORIO
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 78 - RINVIO ED ALTRE
DISPOSIZIONI
Art. 79 - PUBBLICITA’ DEL
REGOLAMENTO
Art. 80 - DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATI
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo d’applicazione
1. Il presente
regolamento disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti speciali assimilati,
dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, disciplina
lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali
assimilati, stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi in cui tale gestione si articola e prevede
norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari
tipologie di rifiuti urbani.
Art. 2
Finalità
1. La gestione dei
rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal
presente regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e
controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono
essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per
l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da
rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e
i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei
rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di
tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo
e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell’ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento
delle finalità del presente regolamento il comune , nell’ambito delle proprie
competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna
azione avvalendosi anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti
pubblici e privati qualificati.
Art. 3
Prevenzione della produzione di
rifiuti
1. Il comune adotta
nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via
prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità
dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie
pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse
naturali.
b) la promozione di strumenti
economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei
prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori.
c) la determinazione di condizioni
di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di
prevenzione della produzione di rifiuti.
d) la promozione di accordi e
contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della
quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Art. 4
Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento
finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per
ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche
e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione e la
raccolta differenziata, l’impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine
di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l’utilizzazione dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati
preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Il Comune promuove e
stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al
fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con
particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti
dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in
materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il
ricorso a strumenti economici.
Art. 5
Smaltimento dei rifiuti
1. Lo smaltimento dei
rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase
residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare
allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la
prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei
rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti
di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione
che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l’autosufficienza
nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali
ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei
rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i
movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le
tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e
della salute pubblica.
Art. 6
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si intende per:
1) rifiuto:
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell’allegato A del D.Lgs.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l’obbligo di disfarsi;
1.2) rifiuto
assimilato ai rifiuti urbani: il rifiuto definito nel successivo art. 8 del
presente regolamento;
1.3) produttore:
la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato
operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato
la natura o la composizione dei rifiuti;
1.4) detentore: il
produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
1.5) gestione: la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il
controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura;
1.6) raccolta:
l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro
trasporto;
1.7) raccolta
differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee;
1.8) smaltimento:
le operazioni previste nell’ allegato B del D.Lgs. 22/97
1.9) recupero: le
operazioni previste nell’allegato C del D.Lgs. 22/97
1.10) luogo di
produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si
svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
1.11) stoccaggio:
le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare
di rifiuti di cui al punto D15 dell’ allegato B del D.Lgs: 22/97 nonché le
attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di
materiali di cui al punto R 13 dell’allegato C del D.Lgs. 22/97.
1.12) deposito
temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti depositati non devono
contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli
in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in
quantità superiore a 25 ppm;
b) i rifiuti pericolosi devono
essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero,
in alternativa quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito
raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un
anno se il quantitativo dei rifiuti in deposito non supera i 10 mc. nell’anno e
se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori;
c) i rifiuti non pericolosi devono
essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero,
in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi
nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
d) il deposito temporaneo deve
essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
e) devono essere rispettate le
norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;
1.13) bonifica:
ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa
contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo
previsto dell’area;
1.14) messa in
sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della
fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
1.15) combustibile da
rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento
finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a
garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche
specificate con apposite norme tecniche;
1.16) compost da
rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei
rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in
particolare a definirne i gradi di qualità;
1.17) frazione secca
del rifiuto: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da
elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio,
legno, tessuti, etc.;
1.18) frazione umida:
la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina,
ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio;
1.19) spazzamento:
le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
1.20) cernita: le
operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio,
riutilizzazione o recupero degli stessi;
1.21) raccolta a
chiamata e/o programmata: l’insieme delle operazioni di prelievo di alcuni
rifiuti pericolosi e non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati
presso utenti prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi
appositamente attrezzati;
1.22) conferimento:
l’insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata
dall’utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati a
recupero;
1.23) stazioni
ecologiche di base o isole ecologiche: le piazzole attrezzate con
contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta
differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
1.24) stazioni
ecologiche attrezzate: le aree attrezzate sia con contenitori idonei per la
gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base
per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili
soltanto in orari prestabiliti;
1.25) piattaforme o
aree ecologiche: gli impianti destinati al conferimento dei rifiuti in
maniera differenziata da parte dei cittadini e degli operatori economici nonché
da parte del gestore dei servizi di igiene ambientale; dotate o meno di sistemi
per la pesatura dei rifiuti ai fini dell’applicazione degli sgravi previsti
dalla legge o dai regolamenti. Da tali impianti usciranno i rifiuti
differenziati per frazioni merceologiche per essere avviati al riciclaggio, allo
smaltimento, al recupero ovvero allo stoccaggio definitivo; esse sono custodite
ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
1.26) rifiuti speciali
recuperabili: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei
produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati,
ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle
frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
1.27) rendiconto
annuale della raccolta differenziata: la relazione sui risultati ottenuti
riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di
materiali;
1.28) D.Lgs. 22:
il Decreto Legislativo 05.02.1997 n° 22;
1.29) Delibera del
Comitato: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di
cui all’art. 5 del Decreto 915/82;
1.30) Codice CER:
codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97;
1.31) Riutilizzo:
utilizzare una cosa che sia già stata usata;
1.32) Riciclaggio:
sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;
1.33) Recupero:
riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di
scarto.
Art. 7
Classificazione
1. Ai fini
dell’attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo
l’origine, in
rifiuti urbani e rifiuti speciali,
e, secondo le caratteristiche di pericolosità , in rifiuti pericolosi e rifiuti
non pericolosi.
2.
Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche
ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi
dell’articolo 21 , comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97;
c) i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti
da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da
esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e);
3. Sono rifiuti
speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e
agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle
attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni
industriali, fatto salvo quanto previsto dall’art.9, comma 1, lettera f-bis;
d) i rifiuti da lavorazioni
artigianali;
e) i rifiuti da attività
commerciali;
f) i rifiuti da attività di
servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività
sanitarie;
i)
i macchinari e le apparecchiature
deteriorati ed obsoleti;
i-bis) il combustibile derivato da
rifiuti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e
simili fuori uso e loro parti.
4. Sono rifiuti
pericolosi: i rifiuti precisati all’art. 7 comma 4 del D.Lgs. 22/97.
Art. 8
Assimilazione dei rifiuti speciali
non pericolosi ai rifiuti urbani
Sono assimilati ai
rifiuti urbani elencati al comma 2 dell’art.7 del D.Lgs. n.22/97 e s.m.i., ai
fini del servizio di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi
aventi una composizione merceologica identica, analoga o simile a quelli
elencati al punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del
Comitato Internazionale previsto all’art. 5 del D.P.R. 10 sett. 1982 n. 915,
nonché dei rifiuti riportati nell’allegato A al presente regolamento, con
indicazione anche della condizione quantitativa e qualitativa compatibile con la
potenzialità organizzativa del servizio pubblico.
Detta assimilazione varrà
sino a diversa determinazione che il Comune dovrà adottare a seguito di
eventuali prescrittive disposizioni di legge.
Restano esclusi
dall’assimilazione gli imballaggi terziari di cui all’art.43, comma 2, primo
periodo, del D.Lgs. n.22/97.
Non sono in ogni caso
assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali
e da materiali da cava.
I rifiuti speciali non
pericolosi assimilati restano nell’ambito del servizio comunale di raccolta e
smaltimento rifiuti, e i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti
restano assoggettati alla relativa tassa finchè essa non verrà soppressa nei
termini previsti dal regime transitorio, entro tali termini il Comune dovrà
provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani attraverso la tariffa.
Art. 9
Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo
di applicazione del D.Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti
gassosi emessi nell’atmosfera, nonché , in quanto disciplinati da specifiche
disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla
prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali
o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti
agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali
riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e
le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
c-bis) i residui e le eccedenze
derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi,
cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione,
destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge
14 agosto 1991, n.281, e successive modifiche, nel rispetto della vigente
normativa;
d) le acque di scarico, esclusi i
rifiuti allo stato liquido;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le terre e le rocce da scavo
destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da
bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità
stabiliti dalle norme vigenti;
f-bis) il coke da petrolio
utilizzato come combustibile per uso produttivo
g) i materiali vegetali non
contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto
del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di
scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.
Art. 10
Competenze del comune
1. Il comune effettua la
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in
regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
dell’articolo 23 del D.Lgs. 22/97 (Ambiti territoriali ottimali).
2. Il comune disciplina
la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei
principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
a) le disposizioni per assicurare
la tutela igienico- sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
urbani;
b) le modalità del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento,
della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere
il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una
distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da
esumazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 22/97;
e) le disposizioni necessarie a
ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari
di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard
minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della
pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione per qualità e
quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della
raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs: 22/97.Sono comunque considerati
rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti
i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
3. E’, inoltre, di
competenza del comune l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti
inquinanti, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 22/97.
4. Nell’attività di
gestione dei rifiuti urbani, il comune si può avvalere della collaborazione
delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle
loro associazioni.
5. Il comune può
istituire, nelle forme previste dalla normativa vigente, servizi integrativi per
la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. Il comune è tenuto a
fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei
rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al
comma 1 non si applica alle attività di recupero di rifiuti urbani e assimilati,
a far data dal 1° gennaio 2003.
8. Il comune, o il
Consorzio, ovvero l’Azienda Speciale con finalità di smaltimento dei rifiuti e
assimilati comunica annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25
gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani
raccolti nel proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto
alla gestione dei rifiuti specificando le operazioni svolte, le tipologie e le
quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di
ammortamento tecnico e finanziario dagli investimenti per le attività di
gestione dei rifiuti, nonchè i proventi della tariffa rifiuti;
d) i dati relativi alla raccolta
differenziata.
Art. 11
Oneri dei produttori e dei
detentori
1. Gli oneri relativi
alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti
ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni
individuate nell’allegato B del D.Lgs. e dei precedenti detentori o del
produttore dei rifiuti.
2. il produttore dei
rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità.
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi
autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai
soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con
i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le
modalità previste dall’articolo 16 del D.Lgs. 22/97.
3. La responsabilità del
detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei
rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei
rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a
condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 22/97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi
dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza
del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della
mancata ricezione del formulario.
Art. 12
Ordinanze contingibili e urgenti
1. Fatto salvo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e
di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed
urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si
possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti
per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell’ambiente.
2. Le ordinanze sono
comunicate al ministro dell’Ambiente e al Ministro della sanità e al Presidente
della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo
non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze indicano
le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi
tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento
alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze non
possono essere reiterate per più di due volte.
Art. 13
Divieto di abbandono
1. L’abbandono e il
deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E’ altresì vietata
l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle
acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva
l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D. Lgs. 22/97 e
dell’art. 71 del presente regolamento , chiunque viola i divieti di cui al comma
1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il
Dirigente competente dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie
ed il termine entro sui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in
danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la
responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti
del comma 3, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che
subentrano nei diritti della persona stessa.
Art. 14
Bonifica
1. Chiunque cagiona ,
anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1,
lettera a) dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97 ovvero determina un pericolo concreto
ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie
spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore,
notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti,
nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di
inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore
successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione
al Comune e ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli
interventi di messa in sicurezza;
c) entro trenta giorni dall’evento
che ha determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al Comune e alla Regione il progetto di
bonifica delle aree inquinate.
2. I soggetti e gli
organi pubblici che nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali
individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti
previsti , ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell’inquinamento a provvedere ai sensi del comma 1, nonché alla Provincia ed
alla Regione.
3. Il comune approva il
progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione
alla Regione. L’autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del
progetto presentato, ne fissa i tempi anche intermedi, di esecuzione, e
stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della
Regione per la realizzazione e l’esercizio degli impianti previsti dal progetto
di bonifica medesimo. Se l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza
riguarda un’area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli
interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
4. Entro sessanta giorni
dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere
al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite
specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
5. Qualora la
destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il
rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere
raggiunti neppure con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
costi sopportabili, l’autorizzazione di cui al comma 3 può prescrivere
l’adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall’inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l’impiego di
tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti
all’utilizzo dell’area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l’utilizzo dell’area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6. L’autorizzazione di
cui al comma 3 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di
pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a
tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i
nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie
all’attuazione del progetto di bonifica.
7. Il completamento degli
interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, lettera c), è attestato da
apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
8. Qualora i responsabili
non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal
Comune.
9. Gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale
sulle aree inquinate di cui ai commi 1 e 2. L’onere reale deve essere indicato
nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 18 , comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
10. Le spese sostenute
per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree
inquinate nonche per la eventuale realizzazione delle misure di sicurezza sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai
terzi sull’immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio
generale mobiliare.
11. Nel caso in cui il
mutamento di destinazione d’uso di un’area comporti l’applicazione dei limiti di
accettabilità di contaminazione più restrittivi, l’interessato deve procedere a
proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito
progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 3 e 5.
L’accertamento dell’avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del
comma 7.
12. Le procedure per gli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica, e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente articolo possono comunque essere utilizzate ad
iniziativa degli interessati.
13. Gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente
articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni
e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli
inquinamenti.
Art. 15
Autorità per la gestione dei
rifiuti urbani nel bacino BR/1
1. Con Decreto del
Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n.301 del 30/09/2002 è
stato istituito, mediante convenzione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, l’Autorità per la gestione dei rifiuti urbani del bacino BR/1, così
come previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia. Di detto
bacino BR/1 fanno parte, oltre al Comune di Ostuni, i Comuni di Brindisi,
Carovigno, Cellino S. Marco, Cisternino, Fasano, Mesagne, Sandonaci, S. Pietro
Vernotico, S. Vito dei Normanni, Torchiarolo.
2. A regime, l’Autorità
per la gestione, disciplina l’intero ciclo dei rifiuti urbani nelle sue diverse
fasi della raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e destinazione al
recupero e riutilizzo, nel rispetto delle previsioni del piano regionale di
gestione dei rifiuti, nonché del piano provinciale di organizzazione dei
servizi.
TITOLO II
GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLO
CAPO I
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI INTERNI
E ASSIMILATI AVVIATI A SMALTIMENTO
Art. 16
Definizione
1. Per rifiuti urbani
interni si intendono:
a) i rifiuti domestici , anche
ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi
provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi
dell’articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97.
2. Il Comune, promuove le
forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione
e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l’attuazione di raccolte
differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
a) rispetto degli obblighi dalla
vigente normativa;
b) tutela dell’ambiente in
considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
c) opportunità di carattere
economico - produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire
recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
3. Il Comune e il gestore
del servizio attiveranno le iniziative promozionali ed educative necessarie al
conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o energia e al fine di
ridurre i rifiuti avviati a smaltimento.
Art. 17
Conferimento
1. I rifiuti urbani
ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani
pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a
conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad
osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi
elencati.
Il conferimento dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati al servizio pubblico deve avvenire
esclusivamente secondo le norme del presente articolo.
2. I rifiuti umidi,
facilmente putrescibili, che hanno origine nei laboratori di preparazione di
sostanze alimentari, collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si
consumano e si vendono generi alimentari ecc.., debbono essere temporaneamente
conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori del gestore
del servizio, in idonei recipienti chiusi.
3.
Rifiuti urbani non ingombranti e rifiuti
speciali assimilati agli urbani per tutto il ciclo di smaltimento.
a) Il conferimento dei rifiuti cui
al punto 1.a e 1.b del precedente art. 16 deve avvenire mediante i contenitori
del sistema stabilito dal gestore del servizio, ubicati con le modalità previste
e pubblicizzate dal gestore del servizio, nel rispetto dei parametri
qualitativi/quantitativi previsti nel contratto di servizio oppure mediante il
ritiro diretto esclusivamente nelle zone in cui tale servizio è previsto dal
contratto di servizio col gestore oppure mediante il conferimento presso le aree
ecologiche nel rispetto dei parametri qualitativi/quantitativi, con le modalità
e negli orari stabiliti con apposita ordinanza del Dirigente competente;
b) E’ fatto divieto assoluto di
modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori
destinati alla raccolta dei rifiuti;
c) Per i rifiuti di cui al 1 comma
dell’art. 16, possono essere previste anche modalità di conferimento diverse
dettate e pubblicizzate dal gestore del servizio;
d) Non possono essere conferiti nei
contenitori insieme ai rifiuti urbani ed assimilati i seguenti rifiuti:
- rifiuti urbani ingombranti
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali pericolosi
- gli altri rifiuti speciali
non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli,
ecc.)
- sostanze liquide
- materiali accesi
- materiali, metallici e non,
che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
- rifiuti urbani e speciali
assimilati oggetto di raccolte differenziate da cui sia possibile il recupero
dei materiali ed energia regimati da specifiche circolari attuative;
e) Se la raccolta avviene mediante
cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente compattati
e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume e, comunque, devono essere
sempre inseriti all’interno dei cassonetti e non abbandonati al di fuori degli
stessi; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti raccogliendoli
preventivamente in sacchetti di plastica e simili ben chiusi per impedirne la
dispersione e debbono assicurarsi che, dopo l’introduzione dei propri rifiuti ,
il coperchio del cassonetto rimanga chiuso oppure immetterli nel successivo
cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo;
f) Qualora la raccolta dei rifiuti
sia effettuata mediante trespoli reggisacco, debbono essere seguite le medesime
norme di comportamento stabilite per i cassonetti;
g) Se il conferimento è effettuato
mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli
utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e
acuminati prima dell’introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso
massimo di kg 30. Gli utenti dovranno dotarsi di opportuno box per il deposito
dei sacchi con accesso direttamente dall’esterno e debitamente custoditi e
chiusi;
h) E’ vietato depositare i rifiuti
nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del
coperchio. E’ altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.
Nel caso di esaurimento della
capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti
domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore
da parte del gestore del servizio;
Quando tale situazione non
risulti eccezionale, l’utente avverte il gestore del servizio che la verifica e
comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.
i) Al fine di razionalizzare il
servizio di raccolta rifiuti nei tratti di strada molto corti o vicoli di
dimensioni ridotte o in situazioni comunque che costringano i mezzi addetti allo
svuotamento dei cassonetti a fermarsi più volte in pochissimo spazio o ad
effettuare manovre difficoltose per raggiungere i cassonetti da svuotare, ovvero
che costringano a manovre lunghe e difficoltose per gli addetti stessi, questi
verranno collocati in zone più facilmente raggiungibili. In questi casi dovranno
essere individuate zone o predisposti accorgimenti tali da limitare al massimo i
disagi alla cittadinanza.
4.
Rifiuti urbani interni ingombranti
a)
I rifiuti ingombranti di cui al punto 1 a)
dell’art. 16 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali
sistemi di raccolta né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale; il
conferimento e la asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:
Nelle aree del territorio
comunale servite dal servizio di raccolta rifiuti:
- Il gestore del servizio
deve essere informato dall’utente del tipo di rifiuto, del quantitativo da
ritirare e del luogo nel quale viene posto, su richiesta dell’utente al numero
del servizio utenza del gestore.
- I materali dovranno
essere posizionati al piano terreno in prossimità dell’ingresso. Nel caso in cui
non ci fosse la possibilità di posizionarli all’interno della proprietà, i
materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che
costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario
programmato col gestore del servizio che provvede a ritirarli gratuitamente. E’
vietato l’abbandono di rifiuti ingombranti, sul suolo pubblico con modalità
difformi da quelle previste nel presente articolo. La gratuità del servizio è
valida solo se conferita nel rispetto delle specifiche caratteristiche del
servizio rese all’utente all’esterno altrimenti il gestore del servizio ne
stabilirà il compenso secondo tariffe concordate con il Comune.
-
Il ritiro degli
ingombranti da parte del gestore non può superare il numero di n. 3 pezzi per
ciascun singolo
intervento programmato ad
utente.
Nelle aree del territorio
comunale non servite dal servizio di raccolta rifiuti:
- I rifiuti urbani interni
ingombranti prodotti in tali aree dovranno essere conferiti a cura e spese del
produttore/detentore esclusivamente presso un’area ecologica comunale con le
modalità e negli orari stabiliti e nel rispetto dei parametri
qualitativi/quantitativi previsti dal gestore.
5.
Rifiuti urbani pericolosi
I rifiuti urbani
identificati come pericolosi, vale a dire i rifiuti aventi titolo 20 e indicati
come pericolosi nel CER previsto dal D.Lgs. 22/97; essi sono oggetto di separato
conferimento, secondo le seguenti modalità:
a) Le pile esauste devono essere
conferite negli appositi contenitori ubicati in prossimità dei rivenditori e/o
negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri soggetti pubblici e
presso le aree ecologiche;
b) I farmaci scaduti o non più
utilizzati dalle utenze domestiche devono essere conferiti dagli stessi utenti
negli appositi contenitori collocati all’esterno delle farmacie e presso le aree
ecologiche;
c) Prodotti e relativi contenitori
etichettati con il simbolo “T” e/o “F” rifiuti pericolosi urbani devono essere
conferiti dagli utenti stessi negli appositi contenitori ubicati in prossimità
dei rivenditori e/o negli specifici raccoglitori stradali e/o presso altri
soggetti pubblici e presso le aree ecologiche;
d) I rifiuti identificati dai
seguenti codici CER:
20 01 27 Vernici, inchiostri,
adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 13 Solventi
20 01 17 Prodotti fotochimica
20 01 19 Pesticidi
20 01 21 Tubi fluorescenti ed
altri rifiuti contenenti mercurio
Devono essere conferiti dagli
stessi utenti negli appositi contenitori collocati all’interno delle aree
ecologiche.
Art. 18
Raccolta
1.
Individuazione
a) Il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni viene svolto nell'ambito del
territorio comunale con le modalità previste dal contratto di servizio con il
gestore cui si rinvia;
b) I limiti della zona di raccolta
obbligatoria coincidono con quelli previsti dal contratto di servizio con il
gestore;
2. Sistemi di raccolta
a) Il servizio di raccolta dei
rifiuti urbani è organizzato con appositi cassonetti o bidoni ovvero con altri
contenitori.
3.
Dotazione di cassonetti e bidoni
a) La dotazione di cassonetti deve
essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita;
b) I cassonetti sono sistemati, di
norma, sul suolo pubblico o su aree aperte al pubblico transito in apposite
piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti
stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando
intralci alla circolazione veicolare e pedonale, compatibilmente con le esigenze
di raccolta e la conformazione della sede stradale nel rispetto del codice della
strada;
c) I cassonetti devono essere
costruiti in materiale resistente che riduca al minimo la rumorosità durante lo
svolgimento delle operazioni di raccolta , permetta una rapida ed efficace
pulizia;
Sono dotati di segnalazioni
visive esterne del tipo catarifrangente trasversale, nel rispetto del codice
della strada;
d)
I bidoni o gli altri contenitori similari,
sono sistemati lungo le strade esterne in spazi opportunamente scelti, in modo
tale da non intralciare la circolazione.
e)
Il posizionamento dei cassonetti e il loro
eventuale spostamento viene disposto con Ordinanza motivata del Dirigente
competente d’intesa con l’Assessore al ramo sentito il Comando di Polizia
Municipale.
E' vietato modificare la posizione
dei cassonetti o di altri contenitori per la raccolta dei rifiuti. In caso di
violazione si provvederà ad irrogare le sanzioni previste dall'art.77 del
presente Regolamento.
4.
Raccolta RSU fuori perimetro
L’intero ciclo di
smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio
di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del
presente regolamento
5.
Raccolta assimilati
I rifiuti speciali
assimilati agli urbani di cui al comma 2 punto b dell’art. 7 del presente
regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse
stabilite dal gestore del servizio; i produttori di tali rifiuti sono obbligati
a rispettare tutte le indicazioni in merito fornite dal gestore del servizio
pubblico, con il consenso del Comune.
Art. 19
Pulizia e disinfezione dei
contenitori
1. Il gestore del
servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori
installati sul territorio nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.
2. Il lavaggio e la
disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi
appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze e, comunque, con le
modalità previste dal contratto di servizio con il gestore.
3. Il gestore del
servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei
contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o
caduti.
Art. 20
Periodicità della raccolta
1. Nelle zone servite del
territorio comunale, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per
zone, giorni fissi prestabiliti e orari previsti dal contratto di servizio con
il gestore e comunicati all’utenza. Il Dirigente competente, per particolari
esigenze, con propria ordinanza potrà impartire modifiche ai programmi di
raccolta, nonché ai relativi orari informandone l’utenza.
Art. 21
Divieto di accesso nelle proprietà
private
1. E’ fatto divieto al
personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle
abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver
luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari,
ma solo nell’interesse del Servizio, gli interessati potranno ottenere
autorizzazione per il deposito, dei rifiuti all’interno della proprietà stessa.
L’autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo
che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà
essere revocata in qualsiasi momento.
3. In questi casi di
interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all’interno
della proprietà stessa. L’utente dovrà garantire l’accesso alla proprietà.
4. Il Comune e il gestore
del servizio in ogni caso, non assumono alcuna responsabilità in dipendenza
della detta autorizzazione.
Art. 22
Trasporto
1. Il trasporto dei
rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della
normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti le cui caratteristiche e stato
di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto
delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali di cui ai principi generali del
comma 2 art. 2, del presente regolamento.
2. I veicoli utili per la
raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione
vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono
essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del
servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in
zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.
Art. 23
Stazioni di trasferimento -
trasbordo
1. Nel caso in cui siano
adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non
dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione
soprattutto alla distanza di quest’ultimo, potranno essere utilizzati uno o più
siti, pubblici o privati, nei quali effettuare il trasferimento, tenendo ferme
tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori
nell’attività.
2. Le stazioni di
trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi
impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono
percorrere i mezzi raccoglitori, e vengono posizionate in aree che non rechino
disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne
impediscono un’eventuale impatto visivo negativo.
CAPO II
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI ESTERNI
Art. 24
Definizione
1. Per i rifiuti urbani
esterni si intendono:
a) i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade;
b) i rifiuti di qualunque natura o
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua;
c) i rifiuti vegetali provenienti
da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
Art. 25
Raccolta, spazzamento e trattamento
1. I servizi di raccolta,
spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati dal
gestore del servizio con le modalità ed entro il perimetro definito dal
contratto di servizio con il gestore.
2. Il servizio di
raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso
l’installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo
pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico
all’interno delle zone e con le modalità previste dal contratto di servizio del
gestore.
Art. 26
Modalità di espletamento del
servizio
1. All’interno delle zone
indicate nell’articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in
modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere,
rottami e simili.
2. La pulizia delle
superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite
automezzi attrezzati.
3. Nell’effettuare lo
spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti
necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti
con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici
utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più
possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento
acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di
spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente
articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.
6. Il Comune potrà
attivare ordinanze per l’istituzione di divieti di sosta permanenti o a cadenza
periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.
Art. 27
Cestini stradali
1. Nelle zone in cui è
istituito il servizio di spazzamento, il gestore del servizio provvede alla
installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per
carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali
vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con
periodicità stabilita dal contratto di servizio per ciascuna zona interessata.
3. E’ vietato conferire
nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli
ingombranti.
Art. 28
Pulizia dei fabbricati e delle aree
scoperte private
1. I luoghi di uso comune
dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e
non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori,
amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente
liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi
devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere
ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l’inquinamento e
impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di
efficienza.
Art. 29
Pulizia dei terreni non edificati
1. I proprietari, ovvero
coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano
l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente
liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi
devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere
idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la
manutenzione.
Art. 30
Pulizia dei mercati
1. I concessionari ed
occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti
o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere
pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi. Essi avranno
l’obbligo di separare i rifiuti provenienti dalla propria attività secondo la
loro natura e con le modalità che verranno impartire dal Comune tramite apposita
Ordinanza del Dirigente competente sia conferendoli al gestore del servizio che
depositandoli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di
raccolta affinchè gli stessi vengano avviati a recupero o smaltimento.
Art. 31
Aree occupate da pubblici esercizi
1. I gestori di esercizi
pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico,
quali caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono
provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando anche adeguati
contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento
della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio.
2. I rifiuti così
raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti
solidi urbani interni.
3. All’orario di chiusura
l’area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi
pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili,
impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di
consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana,
con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un’ampiezza
corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l’attività.
Art. 32
Aree adibite a luna - park, circhi,
spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
1.
Le aree occupate da spettacoli viaggianti,
luna- park e circhi devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate
pulite dagli occupanti.
2. Gli Enti Pubblici, le
Associazioni, i Circoli, i Partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di
cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc...o
manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. su strade, piazze ed aree
pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a informare con anticipo di
almeno 15 giorni gli uffici comunali preposti, allegando il programma delle
iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occuparre, ed a
provvedere direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo
l’uso.
Art. 33
Carico e scarico di merci e
materiali
1. Chi effettua
operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando
sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve
provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area e della superficie
medesima.
2. Qualora dette
operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere
effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di
inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio,
fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili
inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di
regolamento.
Art. 34
Obbligo dei frontisti delle strade
in caso di nevicate e grosse precipitazioni
1. In caso di nevicate
con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti
di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai
marciapiedi per l’intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili
da essi abitati.
2. Nel caso di strade
sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la
larghezza di un metro e per l’intero fronte dell’edificio, l’obbligo in parola
finalizzato alla tutela dell’incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti
precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da
eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell’acqua.
Art. 35
Asporto degli scarichi abusivi
1. Ove avvengano scarichi
abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà,
tramite il comando di Polizia Municipale l’identità del responsabile il quale
sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a
raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
Art. 36
Osservanza di altre disposizioni e
dei regolamenti comunali
1. Le persone che
conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso
pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci ), i
marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere. E’ fatto obbligo ai conduttori
degli animali di cui sopra pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.
In caso di violazione si
provvederà a irrogare le sanzioni previste all’articolo 77 del presente
regolamento.
1
BIS. Sulle aree di interesse storico,
artistico o paesaggistico individuate dall'Amministrazione Comunale è
espressamente vietato abbandonare gomme da masticare sul suolo pubblico, pena
l'applicazione dell'apposita sanzione pecuniaria prevista dall'art. 77.
2. Chi effettua attività
relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati
in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che
eventualmente risultino sporcati da tale attività e, in ogni caso, a non
abbandonarvi residui di alcun genere.
3. I rifiuti speciali
provenienti dalle suddette attività dovranno essere smaltiti o avviati a
recupero a norma di legge.
4. Al fine di mantenere
la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini
per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli, anche
aerei. La distribuzione di opuscoli e volantini pubblicitari è consentita
esclusivamente mediante consegna a mano dei destinatari. Sono esclusi dal
presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici effettuate alla cittadinanza
per motivi di interesse pubblico.
In caso di violazione si provvederà
a irrogare le sanzioni previste all’articolo 77 del presente regolamento.
Art. 37
Aree di sosta temporanea e ad uso
speciale
1. Le aree assegnate alla
sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per
la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite
dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente
regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale,
per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.
2. Tutti gli oneri
derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio
pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a
carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività
svolte nelle zone suddette.
3. Per quanto non
espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme dei
regolamenti comunali di igiene e di Polizia Urbana le successive circolari e
leggi regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.
4. Modalità particolari
per l’applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di
normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni
amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite
ordinanze sindacali.
CAPO III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI
PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 38
Beni durevoli
1. I beni durevoli per
uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere
consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di
tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o
private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli
appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del
detentore.
2. Il Comune promuove
accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1,
quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i
soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il
riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) l’individuazione di centri di
raccolta
b) il recupero ed il riciclo dei
materiali costituenti i beni;
c) lo smaltimento di quanto non
ricuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. In fase di prima
applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del
presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e
congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d’aria.
I produttori e gli
importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni
durevoli, sulla base degli accordi di programma stipulati ai sensi dell’art. 25
del D. Lgs. 22/97.
4. Il Comune individua
nelle aree ecologiche i centri di raccolta dei beni durevoli.
I cittadini potranno
consegnare tali beni di cui intendono disfarsi pressi i Centri.
5. Il Comune attiva
inoltre, tramite il gestore del servizio pubblico, una raccolta di tali beni a
chiamata.
Il cittadino che intende
disfarsi di beni durevoli può chiamare il gestore del servizio pubblico e
concordare la data e le forme di raccolta con le modalità previste dall’articolo
17 comma 4.
Art. 39
Rifiuti sanitari
1. Il deposito temporaneo
presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere
effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi
per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi
non superiori a 200 litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta
giorni, alle predette condizioni;
2. Al direttore o
responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la
sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al
conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto
di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al
comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97.
4. La sterilizzazione dei
rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che
li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 22/97.
In tal caso al responsabile dell’impianto compete la certificazione di avvenuta
sterilizzazione.
5. La gestione dei
rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto del Regolamento previsto dall’art.
45 del D.Lgs. 22/97, vale a dire il Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219.
Art. 40
Veicoli a motore, rimorchi e simili
1. Il proprietario di un
veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello
stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi
degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/97. Tali centri di raccolta possono
ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un
veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì
consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la
consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il
predetto veicolo o di un rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore
rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti
per occupazione ai sensi degli artt. 927 - 929 e 923 del codice civile, sono
conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure
determinate dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 469.
4. I centri di raccolta
ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o
del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve
risultare la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro,
nonché l’assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del
concessionario o del titolare della succursale dell’impegno a provvedere
direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la
cancellazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli e dei
rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del
centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza
oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal
fine, entro 60 giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del
proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il
titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l’avvenuta
consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di
proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA
che provvede ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del
certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla
responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello
stesso.
7. E’ consentito il
commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a
motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei
veicoli.
8. Le parti di ricambio
attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese
esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 05.02.1992, n. 122, e
sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste
dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L’utilizzazione delle
parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti
attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. I gestori dei centri
di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case
costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere
i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio e alla successiva
riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
11. Gli estremi della
ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli
uffici competenti devono essere annotati sull’apposito registro di entrate e di
uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
12. Agli stessi obblighi
di cui al comma 10 e 11 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o
altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell’art. 159 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi
dell’art. 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 41
Oli e grassi vegetali ed animali
esausti
1. Chiunque, in ragione
della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è
obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati del Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli
olii e dei grassi vegetali e animali esausti.
2. Chiunque, in ragione
della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e
grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito
contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
Art. 42
Rifiuti di beni in polietilene
1. Al fine di ridurre il
flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il
Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli
imballaggi di cui all’articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs.
22/97.
2. Il Consorzio ha
personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da
uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il
Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato.
3. A decorrere dalla data
di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque,
in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è
obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati dal consorzio.
Art. 43
Rifiuti speciali
1.
Disposizioni di carattere generale
a) I produttori dei rifiuti
speciali ( con esclusione di quelli assimilati di cui all’art. 15, comma 1,punto
b del presente regolamento ), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a
distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali
assimilati di cui al predetto art.15 comma 1, punto 1 e a provvedere ad un loro
adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs.
22/1997, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del
presente regolamento.
2. E’ fermo l’obbligo del
produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento.
Art. 44
Rifiuti cimiteriali
1. Sono
definiti, a norma del Decreto del Ministero dell’Ambiente n.219 del 26/06/2000,
“Rifiuti da esumazione ed estumulazione” i seguenti rifiuti costituiti da parti,
componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione
o tumulazione:
1)
assi e resti lignei
delle casse utilizzate per la sepoltura;
2)
simboli religiosi,
piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa /ad es.
maniglie);
3)
avanzi di indumenti,
imbottiture e similari;
4)
resti non mortali di
elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5)
resti metallici di casse
(ad es. zinco, piombo)
2. I
rifiuti da esumazione ed estumulazione:
1)
devono essere raccolti
separatamente dagli altri rifiuti urbani,
2)
devono essere raccolti e
trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile
da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani
prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta: “Rifiuti urbani
da esumazione ed estumulazione”.
3. Al
fine di razionalizzare le operazioni di raccolta e smaltimento, sarà possibile
il raggruppamento di rifiuti da esumazione ed estumulazione, adeguatamente
racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili, in apposita area
individuata all’interno del cimitero.
4. I
rifiuti di che trattasi devono essere avviati a discarica autorizzata ai sensi
degli artt.27 e 28 del Decreto Legislativo n.22 del 05/02/1997, inseriti in
appositi imballaggi a perdere flessibili, così come descritti nei precedenti
punti.
5. In ogni caso, i rifiuti
metallici le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato
alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere
raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi
contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati
in apposita area o locale interno o esterno del cimitero, e successivamente
avviati al recupero.
La raccolta
differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal
presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del
cimitero previsto nell’art. 52 del citato D.P.R. 285 del 1990.
Art. 45
Rifiuti inerti (non pericolosi)
1. Sono considerati
rifiuti speciali inerti quelli indicati nell’art. 7, 3° comma, lett. b) del
D.Lgs. 22/97, nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della citata delibera
27/7/1984, vale a dire:
a) i materiali provenienti dalle
attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attività da scavo;
b) gli sfridi di materiali da
costruzione;
c) i materiali ceramici cotti;
d) i vetri di tutti i tipi;
e) le rocce e materiali litoidi da
costruzione.
2. Chiunque intenda
avviare un’attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali
ristrutturazioni, all’atto della comunicazione di inizio lavori al competente
ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con una ditta autorizzata
allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero oppure una
autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Art. 46
Rifiuti derivanti dalle attività di
trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti
1. Il gestore del
servizio provvede a sua cura e spese allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal
trattamento dei rifiuti solidi urbani mediante mezzi atti al trasporto di
materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell’atmosfera; tali
materiali dovranno essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
22/97.
2. Acque di percolazione
delle discariche controllate e derivanti dal lavaggio delle macchine e degli
impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento. Il gestore del servizio
smaltisce a sua cura e spese tali rifiuti liquidi eventualmente avvalendosi
dell’impianto centralizzato di depurazione nel rispetto della normativa
antinquinamento idrico e della normativa regionale, delle deliberazioni
dell’autorità competente che stabiliscono gli standard di accettabilità degli
scarichi defluenti nella pubblica fognatura.
Art. 47
Rifiuti pericolosi
1. Tutte le attività di
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente
autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere
separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli
urbani.
2. Chiunque intenda
avviare un’attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali
pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per
la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni,
indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in
sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l’attività.
Art. 48
Rifiuti di amianto
1. Il presente
regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti
amianto. I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.
2. I rifiuti friabili
sono di norma considerati pericolosi.
3. I rifiuti di amianto
ai sensi del D.Lgs.22/97 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento
mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti, pertanto
non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad
eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.
4. Per lo smaltimento dei
rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica
controllata conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti.
CAPO IV
GESTIONE DI RIFIUTI RECUPERABILI
SOLIDI URBANI, ASSIMILATI
E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
Art. 49
Conferimento ai fini della raccolta
differenziata, di materiali destinati al recupero
Piattaforme o aree ecologiche
1. Sono raccolti in modo
differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le
seguenti frazioni di rifiuti:
A) Rifiuti urbani interni,
domestici anche ingombranti e assimilati RSU non pericolosi:
a1) ingombranti metallici;
a2) ingombranti legnosi;
a3) ingombranti vari;
a4) beni durevoli per uso
domestico;
a4-1) frigoriferi, surgelatori
e congelatori;
a4-2) frazione umida;
a4-3) lavatrici e
lavastoviglie;
a4-4) condizionatori d’aria;
a5) rifiuti di beni in
polietilene;
a6) frazione umida;
a6-1) scarti cucina e attività
di ristorazione;
a6-2) scarti di attività
orto-frutta;
a7) frazione secca,
rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti;
a8 ) alluminio;
a9) carta;
a10) metallici ferrosi;
a11) legno;
a12) plastica;
a13) vetro;
a14) tessuti;
B) Rifiuti urbani esterni:
b1) rifiuti di pulizia
arenile marittimo con forte presenza di sabbia recuperabile;
b2) rifiuti vegetali;
b2-1) scarti potature;
b2-2) sfalci e foglie;
C) Rifiuti urbani pericolosi:
c1) pile;
c2) farmaci;
c3) prodotti e relativi
contenitori etichettati “T” e/o “F” e/o “TV” e/o “Xn” e/o “Xi”;
c4) 20 01 27 Vernici,
inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose;
c5) (CER 200113) solventi;
c6) (CER 200117) prodotti
fotochimici;
c7) (CER 200119)
pesticidi;
c8) (CER 200121) tubi
fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
D) Rifiuti provenienti da attività
del “fai da te domestico”:
d1) oli minerali esausti;
d2) accumulatori al
piombo;
d3) pneumatici;
d4) inerti, manufatti
ceramici;
E) Rifiuti di imballaggio:
e1) carta;
e2) legno;
e3) metalli;
e4) plastica;
e5) vetro;
e6) tessuti;
F) Altri rifiuti con
gestione differenziata:
f1) teli plastici di uso
agricolo (serre, pacciamature);
f2) contenitori di
fitofarmaci, fertilizzanti;
f3) supporti informatici;
f4) oli e grassi vegetali
ed animali esausti;
f5) piccoli
elettrodomestici;
f6) lampade esauste.
3. Tutti i materiali
ricuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per
rifiuti urbani di mano in mano che viene attivata la specifica raccolta
differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.
4. Le frazioni di rifiuti
per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero
di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal
contratto di servizio o da apposite ordinanze del dirigente competente
opportunamente rese note all’utenza.
Piattaforme o Aree Ecologiche
1. Le frazioni di rifiuti
urbani ed assimilati di cui al presente articolo potranno essere conferite da
cittadini e operatori economici presso le piattaforme o aree ecologiche. Detti
impianti sono costruiti dal Comune con lo scopo di garantire, ai sensi del comma
2 lett. c dell’art.21 del D.L.vo n.22/97, nella fase della raccolta, una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi.
2. La localizzazione
delle aree ecologiche avviene, ai sensi dell’art.58 comma 1 del D.Lgs 22/97, in
aree destinate urbanisticamente alle opere di urbanizzazioni secondaria.
3. La loro costruzione
avviene previa approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale.
4. Il loro esercizio
avviene con le modalità di seguito stabilite, nel rispetto dei parametri
qualitativi/quantitativi di conferimento e degli orari di apertura disposti con
apposita ordinanza del Dirigente competente e opportunamente resa nota
all’utenza.
5. Utilizzo: l’isola o area
ecologica è utilizzata per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuto
differenziato, per fornire servizi, informazioni e materiali ai cittadini utili
alla raccolta differenziata.
6. Frazioni conferibili: sono
conferite all’isola o all’area ecologica soprattutto quelle frazioni che non
vengono raccolte a domicilio o tramite contenitori stradali in modo regolare
oltre ai rifiuti ingombranti, senza esclusione comunque delle frazioni
regolarmente raccolte. Sono conferibili in modo separato, compatibilmente con
l’organizzazione del servizio:
a)
la carta suddivisa eventualmente in cartone
e altre frazioni cartacee quali giornali, riviste tabulati, carta straccia;
b)
i metalli eventualmente suddivisi in ferro,
rame, alluminio, altri metalli;
c)
il vetro eventualmente suddiviso in bianco,
verde, altro vetro;
d)
la plastica eventualmente suddivisa in
bottiglie e contenitori, teli in polietilene, cassette, polistirolo, altro;
e)
olii esausti suddivisi in vegetali e
minerali;
f)
gli stracci eventualmente suddivisi in
pelle, lana, cotone, altri;
g)
la frazione organica verde come sfalci di
potature e ramaglie sfuse;
h)
il legno suddiviso in verniciato e non
verniciato;
i)
beni durevoli dismessi bianchi
(elettrodomestici) o grigi (computers, televisori, ecc.)
j)
mobili dismessi
k)
materiali inerti in piccola quantità,
provenienti da interventi di piccole demolizioni in economia, nei limiti
quantitativi e qualitativi che verranno fissati con l’Ordinanza di attivazione
dell’area o isola ecologica e previo pagamento del costo di smaltimento all'upo
previsto;
l)
i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) suddivisi
in batterie, pile, contenitori TF, tubi catodici, siringhe, lampade a
fluorescenza, toner
7.
Tipologie dei contenitori: Per consentire i
conferimenti nell’area o isola ecologica dei rifiuti di cui ai punti
a)-c)-d)-f)-g)-h)-i)-j)-k) saranno posizionati dei contenitori da 20-30 mc
movimentabili con autocarro dotato di sistema di caricamento tipo multi-lift.
Per consentire il conferimento dei rifiuti di cui ai punti b)-l) saranno
ubicati nell’area dei cassonetti e dei contenitori di volume variabile. Per
consentire il conferimento degli olii bruciati vegetali e animali di cui al
punto e) sarà installata una apposita botte scarrabile con il sistema multi-lift
dotata di attrezzatura per il trasbordo degli olii dai piccoli contenitori.
Art. 50
Raccolta differenziata di carta,
vetro, plastica, lattine, RUP
1. I rifiuti quali carta,
vetro, plastica e lattine devono essere conferiti, oltre che presso le isole a
aree ecologiche, in appositi contenitori posizionati dal gestore del servizio.
Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della
densità abitativa anche nelle sue variazioni stagionali e della quantità di
rifiuti prodotta e, di regola, posizionati nei pressi dei contenitori per i
rifiuti urbani interni.
2. Per la raccolta
differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina e/o polietilene a
forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo, cassonetti, bidoni,
cestini appositi, ecc... il più possibile raggruppati in centri di raccolta
pubblici, oppure sacchi recanti scritte apposite distribuite ai cittadini.
3. I contenitori di cui
al comma precedente possono essere diversi per ognuno dei rifiuti indicati e
devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi in modo da
agevolare il conferimento.
4. Di regola i
contenitori indicati al comma 2 possono essere sistemati a cura del gestore del
servizio all’interno o all’esterno delle scuole, uffici pubblici , presso
supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere di luoghi in
cui si producano i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.
5. Le frazioni di rifiuti
di cui al presente articolo sono conferite a cura degli utenti. E’ vietato
depositare i materiali all’esterno dei contenitori. I materiali devono essere
depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei
contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
6. La raccolta avviene
con una frequenza tale da permettere il conferimento continuo da parte
dell’utente.
7. I contenitori devono
essere lavati e disinfettati periodicamente.
8. Gli utenti
conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta a condizione che non sia
eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano.
Art. 51
Raccolta differenziata di cartone e
plastica
1.
Raccolta differenziata cartone
a) La raccolta prevede il ritiro di
cartone di qualsiasi tipo, proveniente da imballaggi, purché pulito e asciutto;
b) Il cartone conferito dovrà
essere ridotto il più possibile di volume ( es. scatole, scatoloni, ecc. saranno
opportunamente aperti e appiattite le varie componenti) e legato in balle o
pacchetti;
c) Il Servizio potrà prevedere
forme diverse di raccolta, nel qual caso modalità e tempi saranno resi noti con
apposito avviso;
d) Nei casi di produttori di grosse
partite di cartone impossibilitati a conferirlo con le modalità di cui ai commi
precedenti, la raccolta é effettuata con apposito servizio a domicilio, secondo
il programma deciso dal gestore del Servizio.
2.
Contenitori per liquidi in plastica
I contenitori per liquidi
in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore giallo
predisposti alla raccolta differenziata o presso le isole a aree ecologiche. E’
vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla
raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all’esterno dei
contenitori residui non introducibili negli stessi.
Art. 52
Altre forme di conferimento per la
raccolta differenziata
1. Saranno attuate in
forma sperimentale e/o permanente, raccolte differenziate per altre categorie di
rifiuti quali :
- frazione secco
- frazione umida
- accumulatori al piombo esausti
- ingombranti
2. Allorquando questi
servizi verranno istituiti è fatto obbligo agli utenti di conferire tali rifiuti
negli appositi contenitori od aree di raccolta, all’uopo predisposte dal Comune
e dal gestore del servizio, secondo le modalità che, verranno di volta in volta
stabilite e rese note. Per i rifiuti umidi, nel caso gli utenti vengono dotati
di apposito contenitore, questi, oltre ad adeguarsi alle modalità di
conferimento, dovranno provvedere alla perfetta tenuta del contenitore stesso.
Nel caso in cui il Servizio sarà effettuato con il metodo a sacchi, l’utente si
dovrà dotare di appositi sacchetti biodegradabili.
3. Tutte le modifiche
alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione
tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente
comunicate all’utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le
norme previste dal presente regolamento.
Art. 53
Ramaglie e sfalci provenienti da
giardini privati
1. Chiunque produca, a
seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino,
ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di
raccolta differenziata attivati in accordo con il Comune o/il gestore del
servizio.
2. I rifiuti di cui al
punto 1, purché non inquinanti da altre sostanze, verranno avviati ad impianto
di compostaggio.
3. Qualora il
quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà il
gestore del Servizio per concordare il momento di raccolta.
4. E’ fatto divieto di
porre tali rifiuti nei cassonetti per RSU.
5. È possibile conferire
tali rifiuti presso le aree o isole ecologiche negli orari di apertura e secondo
le modalità di conferimento per le stesse stabiliti.
Art. 54
Norma transitoria
1. Considerando le
attività già in essere di raccolta differenziata effettuate da questo Comune la
raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente Capo (
intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di
nuove ) é introdotta gradualmente nel corso di quattro anni solari successivi
alla data di esecutività del presente regolamento, sulla base di programmi che
prevedano:
a) I materiali che si intende
raccogliere in maniera separata;
b) Le zone in cui effettuare la
raccolta differenziata;
c) I costi di investimento e di
gestione, in modo da scrivere i relativi importi nel bilancio comunale;
d) I possibili rientri economici
derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti recuperati e/o le economie
registrabili nella gestione dei rifiuti in generale;
2. Una volta attivato il
servizio di raccolta differenziata l’utente deve conferire i materiali raccolti
solo con le modalità indicate dall’Amministrazione.
TITOLO III
GESTIONE DEGLI
IMBALLAGGI
Art. 55
Definizioni
1.
Ai fini dell’applicazione del presente titolo si
intende per:
a) Imballaggio: il prodotto,
composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere
determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro
manipolazione e la loro consegna dal produttore o all’utilizzazione, e ad
assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo
stesso scopo;
b) Imballaggio per la vendita o
imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto
vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
c) Imballaggio multiplo o
imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel
punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita,
indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al
consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali
nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le
caratteristiche;
d) Imballaggio per il trasporto
o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di
imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al
trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi
ed aerei;
e) Rifiuto di imballaggio:
ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di
rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 esclusi i
residui della produzione;
f) Gestione dei rifiuti di
imballaggio: le attività di gestione di cui all’art. 6, comma 1, lettera d)
del D.Lgs. 22/97
g) Prevenzione: riduzione,
in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non
inquinanti, della quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e
delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia
degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione,
nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione,
dell’utilizzazione e della gestione post-consumo;
h) Riutilizzo: qualsiasi
operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere,
durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è
riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è
stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul
mercato che consentano il riempimento dell’ imballaggio stesso; tale imballaggio
riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) Riciclaggio:
ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la
loro funzione originaria o per altri fini, compreso i riciclaggio organico e ad
esclusione del recupero di energia;
l) Recupero dei rifiuti
generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste
dall’allegato C al D.Lgs. 22/97;
m) Recupero di energia:
l’utilizzazione di rifiuti di imabllaggio combustibili quale mezzo per produrre
energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero
di calore;
n) Riciclaggio organico: il
trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di
microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei
rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di
metano, ad esclusioni dell’interramento in discarica, che non può essere
considerato una forma di riciclaggio organico;
o) Smaltimento: tutte le
pertinenti operazioni di cui all’allegato B al D.Lgs 22/97;
p) Operatori economici: i
fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di
imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i
commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di
diritto pubblico;
q) Produttori: i fornitori
di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di
imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
r) Utilizzatori: i
commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di
imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
s) Pubbliche amministrazioni e
organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il
servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani
nelle forme previste dalla normativa vigente o loro concessionari;
t) Consumatore: l’utente
finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci
imballate;
u) Accordo volontario:
accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori
economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che
disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di
cui all’art. 37 del D.Lgs. 22/97.
Art. 56
Obblighi dei produttori e degli
utilizzatori degli imballaggi
1. I produttori e gli
utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio
comunale:
a) incentivare e promuovere la
prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo
di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l’utilizzazione degli
imballaggi , nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il
riutilizzo degli imballaggi;
b) promuovere la riduzione del
flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso
tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti
di imballaggio.
2. I produttori e gli
utilizzatori di imballi sono responsabili in base al principio europeo “chi
inquina paga” per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il
costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio
sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in
proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del
servizio ritira;
3. I produttori e gli
utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri
prodotti:
I produttori e gli
utilizzatori adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi.
5. Per adempiere agli
obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli
imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari su superfici private nonché all’obbligo del ritiro, i produttori
possono:
a) organizzare autonomamente la
raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio;
b) aderire ad uno dei Consorzi
nazionali;
c) mettere in atto un sistema
cauzionale sull’imballaggio per incentivarne la restituzione.
6. Gli utilizzatori sono
tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché
a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso
concordato.
7. I produttori che non
aderiscono al Consorzio di cui all’art. 40 del D.Lgs. 22/1997 devono dimostrare
all’Osservatorio di cui all’art.26 dello stesso D.Lgs., entro novanta giorni dal
termine di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. citato, di:
a) adottare dei provvedimenti per
il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione
della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi
e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali
degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.
8. I produttori che non
aderiscono ai Consorzi di cui all’art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono inoltre
elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’art.41 del
D.Lgs 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la
base per l’elaborazione del programma generale di cui all’art. 42 del D.Lgs.
22/97.
9. Entro il 31 marzo di
ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. 22/97, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’art. 40 del
D.Lgs.22/97, sono tenuti a presentare all’osservatorio sui rifiuti di cui
all’art. 26 del D.Lgs. 22/97 una relazione sulla gestione, comprensiva del
programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei
rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi
inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di
adeguamento della normativa.
10. I produttori che non
dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obhligati a partecipare ai
consorzi di cui all’art 40 del D.Lgs. 22/97 , fatti salvi l’obbligo di
corrispondere i contributi pregressi e l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art.54 del D.Lgs. 22/97.
11. Sono a carico dei
produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati
e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi
usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei
rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari.
12. La restituzione di
imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di
rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il
consumatore.
Art. 57
Modello unico dichiarazione
ambientale
1. I produttori, gli
utilizzatori di imballaggio nonchè i soggetti impegnati nelle attività di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare
annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70
(MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza,
riferiti all’anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi
per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per
ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di
imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
Art. 58
Imballaggi del consumatore
1. Gli imballaggi del
consumatore sono raccolti dal Servizio pubblico.
2. I consumatori devono
conferire obbligatoriamente in maniera differenziata gli imballaggi di cui
intendono disfarsi secondo le modalità indicate dal gestore del Servizio
pubblico (cassonetti per raccolta separata, campane, sacchi, Aree o isole
ecologiche, ecc.).
3. È vietato immettere
nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di
qualsiasi natura.
4. Eventuali imballaggi
secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono
essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
TITOLO IV
TASSA / TARIFFA
Art. 59
Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni
1. Per i servizi relativi
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati
agli urbani di cui al punto 1. dell’art. 16 del presente regolamento nelle sue
varie fasi e dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale
istituita ai sensi del D.Lgs. n° 507 del 15 novembre 1993, art. 58 e successive
modifiche e integrazioni.
2. La tassa in argomento
viene disciplinata dalle norme contenute nel “Regolamento comunale per
l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
“ vigente, ai sensi del citato D,Lgs. n° 507/93 che definisce prescrizioni e
criteri per la determinazione della tassa da applicare, e successive
modificazioni.
3. A decorrere dai
termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal DPR 27 aprile 1999 n.
158, la tassa di cui al comma 1 e 2 del presente articolo verrà soppressa ed il
Comune dovrà provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa.
Art. 60
Pesatura dei rifiuti
1. Nelle more del
passaggio al sistema tariffario per la copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, il Comune avvierà, con forme adeguate,
l’attivazione di servizi di raccolta differenziata con le modalità previste dal
presente regolamento (isole ecologiche, aree ecologiche, raccolta porta a porta
o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini
del computo delle agevolazioni previste dall’art.49, comma 10, del decreto
legislativo n.22/97, da corrispondere secondo modalità che verranno determinate
con separati atti amministrativi.
TITOLO V
RAPPORTI CON
L’UTENZA E ASSOCIAZIONI
Art. 61
Associazioni ambientaliste e
organizzazioni di volontariato
1. Il Servizio, nel
promuovere la raccolta differenziata, si può avvalere anche delle associazioni
ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di
volontariato, iscritte nel registro di cui all’ art. 6 della legge 11 agosto
1991. n. 266.
2. Le associazioni e le
organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune e il
gestore del servizio, contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani
nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli
utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata e in generale
alla tutela ambientale.
Art. 62
Il riconoscimento e
l’autorizzazione
1. Si riconoscono quali
contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli
delle associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che
operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
2. Condizione
indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le
associazioni, di cui al comma 1, concordino con il Comune, territorialmente
competente, gli ambiti cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di
intervento.
3. Le Associazioni, di
cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o
politico, stabilendo ambiti e modalità d’intervento, purché non in concorrenza
con analoghi servizi gestiti dal pubblico servizio.
4. A fronte di più
richieste di autorizzazione alla collaborazione, che riguardino ambiti similari
della raccolta differenziata, si procederà a selezioni secondo criteri di
priorità della richiesta evitando, comunque, di determinare situazioni di
concorrenza.
Art. 63
Principi gestionali e requisiti
1. I principi gestionali
cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta
differenziata riguardano l’osservanza delle norme di sicurezza, delle norme
igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di
decoro cittadino; in particolare nell’espletamento delle attività dovranno:
- arrecare il minimo intralcio alla
circolazione
- evitare lo spandimento di
materiali e liquami sul suolo pubblico
- osservare le vigenti norme di
sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari
- garantire la pulizia e il decoro
delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti
- non creare intralcio
all’organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.
2. Nel caso di
utilizzazione di attrezzature fisse da collocare sul suolo pubblico, è
necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere
garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le
disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e
all’occupazione di suolo pubblico.
3. Le associazioni di
volontariato dovranno dimostrare di possedere i requisiti indispensabili per
poter collaborare dignitosamente alla raccolta differenziata; intendendosi con
ciò il possesso di attrezzature, mezzi di trasporto, aree attrezzate per lo
stoccaggio provvisorio adeguati alle finalità per cui è avanzata la richiesta di
collaborazione.
4. Le associazioni di
volontariato dovranno garantire l’effettivo riciclaggio dei materiali per i
quali richiedono l’autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando
idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d’intesa con aziende
affidabili che operano nel campo del riciclaggio dei materiali.
Art. 64
Condizioni operative
1. Le iniziative di
collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di
volontariato possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di
materiali presenti nei rifiuti urbani:
- frazione secca (carta,
cartone, plastica)
- vetro in forma di bottiglie e
contenitori per liquidi
- alluminio in forma di lattine
per liquidi
- metalli
- rifiuti ingombranti di origine
domestica
si fa espresso divieto di raccolta
di:
- frazione umida dei rifiuti
urbani
- verde da giardino
- rifiuti urbani pericolosi
- rifiuti speciali assimilati
- olii e batterie auto
2. Le iniziative delle
associazioni di volontariato dovranno essere attivate e concordate con il
gestore del servizio, non dovranno, comunque, determinare condizioni di
conflittualità con gli analoghi servizi comunali.
3. Per le attività di
raccolta differenziata, e per le attività conseguenti (stoccaggio provvisorio,
trattamento) le associazioni di volontariato, ancorchè autorizzate dal Comune,
sono tenute a munirsi delle autorizzazioni di legge.
4. Le associazioni di
volontariato sono tenute a presentare un rendiconto annuale dell’attività in
termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al
riciclaggio, dovranno, inoltre, certificare il corretto smaltimento delle
eventuali frazioni non riutilizzate.
5. Della raccolta
differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni di
volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed
incentivi agli utenti con riguardo alla tassa sui rifiuti.
Art. 65
Coinvolgimento degli utenti
1. Per una migliore
gestione dei rifiuti il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura
atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione
stessa.
Art. 66
Incentivi
Il Comune incentiverà le
persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente
distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifuti
urbani e assimilati con:
a) attestati di benemerenza:
saranno conferiti sulla base dei rendiconti periodici della raccolta
differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell’impegno
profuso;
b) premi materiali: da distribuirsi
in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione
dell’iniziativa;
c) sgravi sulla tassa rifiuti:
commisurati al beneficio effettivo, per il Comune, ottenuto dalla raccolta
differenziata.
Art. 67
Riscontri e divulgazione dei
risultati
1. Il Comune da
informazioni ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed
economici della differenziata, dei dati consuntivi.
TITOLO VI
GESTIONE DEL
SERVIZIO
Art. 68
Principi fondamentali
1. La gestione del
servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:
a) Essere ispirata al principio di
uguaglianza del diritto dei cittadini;
b) Garantire parità di trattamento
a parità di condizioni del servizio prestato;
c) Ispirarsi a criteri di
obiettività, giustizia ed imparzialità;
d) Garantire una erogazione
continua, regolare e senza interruzioni;
e) Garantire la partecipazione e
l’accesso dei cittadini alla prestazione del servizio secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente.
Art. 69
Standard di qualità
1. Gli standard generali
e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio
Comunale sulla base delle indicazioni date dalla Regione e dalla Provincia e dei
principi indicati agli articoli 2, 3, 4, 5, e dei seguenti fattori:
a) Continuità e regolarità
nell’erogazione del servizio;
b) Completezza e accessibilità
dell’informazione all’utente;
c) Termine massimo di risposta ai
reclami;
d) Sicurezza degli impianti;
e) Rumorosità dei mezzi impiegati;
f) Numero del personale addetto;
g) Conformazione urbanistica e
orografica delle zone interessate dal servizio;
h) Caratteristiche delle zone
industriali e artigianali;
i) Densità media della
popolazione;
l) Densità media di uffici e
servizi;
m) Eventuali altri, in
corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.
2. Con l’indicazione
degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la
comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
3. Per la verifica dei
risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del
servizio di controllo interno (o nucleo di valutazione).
Art. 70
Informazioni e comunicazioni
all’utente
1. Il servizio garantisce
la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura
organizzativa responsabile del servizio e tramite l’ufficio per le relazioni con
il pubblico.
2. Il Comune, di concerto
con il gestore del servizio, anche con l’apporto del corpo delle GEV, nonché
delle associazioni ambientalistiche e culturali, della scuola e di esperti
interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale
per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una
consapevolezza diffusa sull’ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei
cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione
dell'ambiente.
Art. 71
Forme di gestione
1. Le attività di
gestione dei rifiuti vengono esplicate dal Comune tramite l’Autorità di ambito
ottimale territoriale e mediante il gestore del servizio.
2. Il gestore del
servizio è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull’attività di
smaltimento dei rifiuti di propria competenza per il successivo inoltro alla
Provincia e alla Regione.
3. La gestione dei
rifiuti è costituita dalle seguenti attività:
a) Eventuale deposito temporaneo
nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;
b) Conferimento da parte del
produttore e del detentore secondo le modalità definite dal presente
regolamento;
c) Raccolta in contenitori entro i
limiti della zona di raccolta servita, così come indicate nel titolo II e III
del presente regolamento;
d) Spazzamento dei rifiuti di
qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, nei
cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal I titolo del presente
regolamento;
e) Trasporto effettuato con idonei
automezzi in osservanza alle norme igienico-sanitarie vigenti;
f) Smaltimento, riutilizzo, riciclo
e recupero come previsto dal D.Lgs. 22/97.
Art. 72
Gestione del servizio tramite il
gestore del servizio
1. I soggetti affidatari
dell’intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate
nella gestione dei rifiuti ed iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti.
2. L’ obbligo del
rispetto dei principi fondamentali e degli standards fissati ai sensi dei
precedenti articoli 62, 63, 64.
3. Fino alla piena
operatività dell’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale, ogni altro profilo
dei rapporti tra il Comune e il gestore del servizio sono regolati da specifico
contratto di Servizio.
TITOLO VII
VALIDITA’ DEL
REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI
Art. 73
Osservanza di altre disposizioni e
dei regolamenti comunali
1. Per quanto non
espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti
nonché quanto previsto dai regolamenti comunali.
Art. 74
Controlli
1. Come disposto
dall’art. 20 del D.Lgs. 22/97 la Provincia esercita l’attività di controllo
sulla gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le
competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative, dei
regolamenti vigenti e del contratto di servizio col gestore oltre che della
vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle AA. UU. SS. LL.,
e della vigilanza ambientale svolta dall’ ARPA.
3. Restano salve le
competenze del Comune in riferimento all’art. 21 del D.Lgs. 22/97.
Art. 75
Accertamenti
1. Alla repressione dei
fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque
costituiscono degrado dell’ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale.
2. Le violazioni al
presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e
funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità
previste dal vigente ordinamento.
Art. 76
Efficacia del presente regolamento
1. Il presente
regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione dell’albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.
2. Ogni disposizione
contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere
abrogata.
Art. 77
Sistema sanzionatorio
Riferimenti
Violazione
Sanzione
edittale
Oblazione
Autorità
in
via
competente
min.
max.
breve
all’ingiunzione
€
€
€
Art. 17 comma 1
Chiunque contravviene alle
modalità di conferimento
dei rifiuti al servizio
pubblico previste dall’art.17
del presente regolamento
25,00
500,00
50,00
Comune
Art. 18 punto 3
Chiunque modifica la posizione
dei cassonetti o di altri contenitori
per la raccolta dei rifiuti
25,00
500,00
50,00
Comune
Art. 27 comma 3
Chiunque conferisce presso
i cestini stradali rifiuti domestici
o ingombranti
25,00
500,00
50,00
Comune
Art. 30 comma 1 I
concessionari ed occupanti di
posti di vendita nei mercati che non
ottemperano all’obbligo di separare
i rifiuti provenienti dalle proprie
attività e conferirli al servizio pubblico
secondo le modalità impartite
con Ordinanza Dirigenziale
25,00
500,00
50,00
Comune
Art. 31 comma 1 I
gestori di esercizi pubblici
che usufruiscono di concessioni
di aree pubbliche che non provvedono
alla costante pulizia dell’area occupata
25,00
500,00
50,00
Comune
Art. 32 comma 2
Coloro i quali organizzano manifestazioni
di tipo culturale, sportivo, ecc. su aree
pubbliche che non provvedono a informare
con almeno 15 gg. di anticipo gli uffici comunali
preposti allegando il programma delle iniziative
ed indicando le aree che si intendono occupare
25,00
500,00
50,00
Comune
Art. 33 comma 1
Chiunque effettua operazioni di carico,
scarico e trasporto di merci e materiali,
lasciando sull’area pubblica o di uso pubblico
rifiuti di qualsiasi genere
25,00
500,00
50,00
Comune
Riferimenti
Violazione
Sanzione
edittale
Oblazione
Autorità
in
via
competente
min.
max.
breve
all’ingiunzione
€
€
€
Art. 36 comma 1 Le
persone che conducono cani o
altri animali per le strade o aree pubbliche
sui marciapiedi ed i percorsi pedonali
che non provvedono alla rimozione
con strumenti igienicamente idonei
delle feci eventualmente abbandonate
dagli animali
25,00
500,00
50,00
Comune
Art. 36 comma 1bis
Chiunque abbandona sul suolo pubblico
in violazione dell'art. 36 comma 1 bis
gomme da masticare
25,00
500,00
50,00
Comune
Art. 36 comma 4
Chiunque effettua la distribuzione di
volantini al di fuori dei casi previsti
dall'art. 36 comma 4
25,00
500,00
50,00
Comune
Art. 50 comma 1
Art. 14 commi 1, 2,
Art. 43 comma 2
Chiunque abbandona
Art. 44 comma 1 o
deposita rifiuti ovvero
Art. 46 commi 1, 2 li
immette nelle acque
D.
Lgs.
22/97
superficiali o
sotterranee
103,00
620,00
207,00
Comune
Art.50 comma 1
Chiunque abbandona
D.
Lgs.
22/97
rifiuti non pericolosi e non
ingombranti sul
suolo
26,00
155,00
52,00
Comune
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE
E FINALI
Art. 78
Rinvio ad altre predisposizioni
|