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Regolamento Comunale del Servizio
di Pubblica Illuminazione ai fini della riduzione
dell’inquinamento luminoso
Norme per il miglioramento dell’illuminazione pubblica esterna attraverso il
contenimento del consumo energetico
e l’abbattimento dell’inquinamento luminoso
Approvato con delibera di giunta comunale n. 321 del 31.10.2005
Articolo 1
Tutti gli impianti pubblici comunali di illuminazione esterna in fase di
progettazione, appalto o installazione dovranno essere eseguiti secondo criteri
“antinquinamento luminoso” con basso fattore di abbagliamento e a ridotto
consumo energetico.
Dall’entrata in vigore del presente regolamento negli impianti di pubblica
illuminazione comunali non potranno più essere impiegate ottiche e sorgenti di
luce non rispondenti ai criteri successivamente indicati.
Inoltre, quelle già esistenti sul territorio del Comune dovranno essere
gradualmente sostituite, modificate o utilizzate secondo le modalità esposte nei
successivi articoli.
Articolo 2
Agli effetti del presente regolamento sono considerati antinquinamento luminoso
con basso fattore di abbagliamento tutti gli apparecchi di illuminazione dotati
di dispositivi di controllo del flusso luminoso diretto verso il basso.
La scelta degli apparecchi di illuminazione dovrà essere effettuata tenendo
conto delle seguenti tipologie:
o Sfere o lanterne munite di gruppo ottico lamellare o di lente toroidale in
vetro ottico per la distribuzione di luce verso il basso.
o Proiettori con riflettore asimmetrico o in alternativa con riflettore
simmetrico purché muniti di schermo per l’orientamento del flusso luminoso.
Nell’installazione degli apparecchi di illuminazione si dovrà aver cura che
l’emissione della luce sia diretta verso il basso, in modo da ridurre il più
possibile l’inquinamento luminoso.
Allo scopo di uniformare la qualità della luce emessa dagli impianti di
illuminazione stradale esterne al centro urbano, é opportuno che siano impiegate
preferibilmente lampade al sodio ad alta pressione del tipo ad alta efficienza;
mentre per l’illuminazione delle aree urbane é possibile utilizzare lampade a
ioduri metallici ad alto rendimento luminoso.
E’ consentito l’uso di lampade elettroniche a basso consumo purché secondo le
modalità indicate dal presente regolamento. Al fine di ridurre ulteriormente il
consumo energetico e l’inquinamento luminoso gli impianti di illuminazione
dovranno esser realizzati in modo che dopo le ore 23 si riduca la quantità si
luce emessa utilizzando allo scopo uno dei seguenti sistemi:
· impianto con controllore elettronico di flusso luminoso
· impianto con doppio circuito tutta-notte mezza-notte
· altri dispositivi o tecnologie presenti sul mercato
Articolo 3
E’ fatto divieto di utilizzare, per l’illuminazione pubblica e privata, fasci di
luce orientati dal basso verso l’alto. Fari, torri-faro e riflettori,
illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e
stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno
obbligatoriamente avere, rispetto al terreno, un’inclinazione non superiore a 30
gradi se simmetrici nonché idonei schermi per evitare dispersioni verso l’alto
se necessario e a 0 gradi se asimmetrici. In ogni caso non potranno inviare luce
al di fuori delle aree da illuminare. Tale disposizione si applica anche alle
insegne non dotate di luce propria. Per quelle luminose di non specifico e
necessario uso notturno dovrà essere osservato, per lo spegnimento obbligatorio,
l’orario previsto dall’articolo 2.
Nell’illuminazione di edifici dovrà essere utilizzata la tecnica "radente
dall’alto". Solo nei casi di assoluta impossibilità di attuazione della stessa,
e per soggetti di particolare e comprovato pregio architettonico, é prevista
deroga e quindi la tecnica radente dal basso: in tal caso i fasci di luce
dovranno rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della
superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi,
prevedendo lo spegnimento parziale o totale, o la diminuzione di potenza
impegnata degli impianti dopo le ore indicate nell’articolo 2.
Articolo 4
Le Ditte fornitrici e/o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna
dovranno, sotto la direzione dell’Ufficio tecnico comunale uniformare le nuove
installazioni ai criteri sopra indicati. L’Amministrazione Comunale avvierà
specifiche campagne rivolte ad incentivare i titolari di impianti privati alla
installazione dei nuovi impianti o all’adeguamento di quelli esistenti in
conformità ai criteri ed alle prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 5
Con l’entrata in vigore del presente regolamento il Comune, nell’ambito dei
finanziamenti assegnati e/o destinati allo scopo di cui al presente regolamento
dovrà avviare la graduale sostituzione o modifica tutte le sorgenti di luce non
rispondenti ai criteri indicati per ridurre l’inquinamento luminoso,
l’abbagliamento ed i consumi energetici impegnandosi a ricercare le adeguate e
sufficienti risorse finanziarie.
Per l’adeguamento degli impianti si potrà procedere anche alla sola
installazione di appositi schermi sulle armature, alla sostituzione dei vetri di
protezione e delle lampade, alla modifica di inclinazione delle sorgenti, ovvero
ancora alla semplice rimozione dei vetri protettivi, purché assicurino
caratteristiche finali analoghe a quanto disposto nel presente regolamento
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