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ALIQUOTE ICI - ANNO 2011
(Deliberazione CC. N. 24 del 26.05.2011)
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Si confermano per l’anno 2011,
le aliquote approvate per l’anno 2010 per
l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 come segue:
1)
Aliquota ordinaria :
7
per mille;
2)
Aliquota ridotta :
3,00
per mille per le unità immobiliari di cui al comma
5, dell’art.18 del Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili
(I.C.I.) di seguito indicate:
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in favore delle persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative
edilizie a proprietà indivisa
residenti nel Comune, per l'unità
immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale;
-
unità immobiliari possedute a titolo di
proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili
che hanno la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
-
alloggio regolarmente assegnato da Istituto
Autonomo Case Popolari;
-
le pertinenze come definite all’art.6 del
precitato regolamento, limitatamente ad una sola
unità immobiliare.
3) Aliquota ridotta
:
4,00 per mille
-
gli immobili destinati ad attività produttive
(artigianali e P.M.I.) situati all’interno delle
aree urbanisticamente tipizzate “D”, interamente
utilizzati e di proprietà di imprese;
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i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell’attività la
costruzione o l’alienazione
dei beni;
I benefici previsti al precitato punto 2) alla
lettera b) decorrono dall’anno successivo a quello
in cui si sono verificate le suddette condizioni,
vengono concessi a seguito di istanza prodotta dal
richiedente su modulo predisposto dal Comune.
I fabbricati di cui al precitato punto 3) alla
lettera b) beneficiano dell’aliquota ridotta per un
periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare
dell’aliquota ridotta l’impresa deve effettuare
immediata dichiarazione al Comune della data di
ultimazione della costruzione, con avviso che la
stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni
dalla cessione dell’immobile, l’impresa deve
comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti
e la data di contratto. L’aliquota ridotta è
applicata dalla data di ultimazione della
costruzione.
- si
determinano per l’anno 2011, le riduzioni e le
detrazioni d’imposta come segue:
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo sono
detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €
103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da
più soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. Per la
determinazione dell'imposta dovuta per
le predette unità immobiliari utilizzate da
nuclei familiari nella cui abitazione principale
risiedono handicappati con percentuale di
invalidità del 100% accertata con idonea
documentazione, è stabilito che la detrazione di €
103,29
di cui sopra sia elevata a € 258,23. Per abitazione
principale s'intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprietà,
usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi
familiari dimorano abitualmente. Viene considerata
direttamente adibita ad abitazione principale
l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani e
disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.
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