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S T A T U T O
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TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1 - IL COMUNE DI OSTUNI
1.
Il Comune di Ostuni è un ente locale autonomo che
rappresenta la propria comunità ed opera
al servizio di essa curandone gli
interessi, coordinandone le attività e promuovendone
lo sviluppo sociale, civile culturale ed economico,
e assicurando la più ampia partecipazione dei
cittadini, singoli e associati,
alle scelte politiche ed amministrative che
riguardano la comunità locale.
2.
Il Comune di Ostuni ha autonomia organizzativa ed
amministrativa, nonché autonomia impositiva e
finanziaria, nell’ambito del proprio Statuto, dei
Regolamenti e delle Leggi.
3.
L'azione del Comune di Ostuni è rivolta ai
componenti della propria comunità, comprese le
persone emigrate o immigrate che per ragioni di
lavoro, di studio o di interessi
localizzati sul territorio comunale
comunque siano in rapporto con esso ed è
finalizzata:
·
a promuovere il rispetto della vita e
la sicurezza sociale, rimuovendo
le cause di emarginazione, con particolare
attenzione alla tutela dei
minori e degli anziani, ed al diritto
delle persone disabili e degli
immigrati ad una rete di servizi e di
interventi che ne facilitino l'integrazione
sociale;
·
a promuovere azioni positive per
favorire l'inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro, per
sostenere l'azione della scuola e della
famiglia, anche attraverso il potenziamento degli
spazi pubblici di ricreazione, di
pratica sportiva e di solidarietà;
·
ad assicurare le condizioni per lo sviluppo della
persona e per l'effettiva partecipazione alla
vita della città integrando gli istituti
della democrazia
rappresentativa con istituti ed
esperienze di democrazia diretta;
·
ad incentivare la tutela e lo sviluppo
del territorio con la valorizzazione dei
beni storici, museali, artistici e naturali;
·
a favorire una diffusione dei servizi sul
territorio equilibrata ed omogenea,
nell'ambito del coordinamento della propria
azione con quella degli altri soggetti pubblici,
collettivi e del privato sociale operanti
sul territorio;
·
a coordinare tempi e modalità della vita
urbana per rispondere alle esigenze
dei cittadini, delle famiglie e dei
lavoratori, con particolare riferimento
alla disciplina degli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici e
degli Uffici periferici delle Amministrazioni
Pubbliche. A tal fine il Comune si avvale
dell'apparato partecipato delle organizzazioni
sociali, culturali, sindacali, imprenditoriali,
nonché di tutte quelle rappresentative dei
consumatori e degli utenti, nel rispetto
della normativa vigente in materia di pari
opportunità.
4.
Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle
conferite ad esso con Legge dello Stato o della
Regione, secondo il principio della sussidiarietà.
Esercita tali funzioni mediante i propri organi e
secondo le competenze e le attribuzioni stabilite
dallo Statuto e dai Regolamenti, assicurando la più
ampia partecipazione dei cittadini singoli e
associati, ed anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla
autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali.
5.
Il Comune valorizza le libere forme associative e
gli organismi di
volontariato, promuove
gli organismi di
partecipazione e cooperazione; informa la propria
azione politico-amministrativa ai principi di
partecipazione in virtù di un fecondo rapporto
con le associazioni, gli organismi
di volontariato, le associazioni cooperative e
le altre forme di partecipazione.
6.
Il Comune persegue le finalità e i
principi della "Carta Europea della Autonomia
Locale" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio
dei Comuni d'Europa al fine di collegare la
valorizzazione delle autonomie al processo di
unificazione europea.
7.
Si adopera per la diffusione di una
educazione interculturale e per l'affermazione di
una cultura di pace, di solidarietà e di mediazione
attiva come unici mezzi per la soluzione dei
problemi e delle conflittualità fra gli uomini
e fra i loro interessi particolari.
8.
Nell'ambito dei propri poteri
e delle proprie funzioni l'Amministrazione Comunale
è impegnata a superare le discriminazioni tra i
sessi determinando anche con specifiche azioni
positive condizioni di pari opportunità nel
lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie
a consentire alla popolazione femminile il pieno
godimento dei diritti di cittadinanza sociale.
9.
Nell’ambito delle attività produttive, l’Ente quale
soggetto attivo dello sviluppo locale riconosce:
a)
l’agricoltura quale risorsa primaria
dell'economia del proprio territorio e
contribuisce, anche con proprie
forme di incentivazione, alla riqualificazione
produttiva con sistemi e metodi che
salvaguardino gli assetti idrogeologici e la qualità
ambientale;
b)
al turismo un ruolo trainante nello
sviluppo economico e stimola gli operatori ad
affermare il principio del pieno rispetto
dell'ospite. Individua nel patrimonio
ambientale, naturale e storico culturale la
risorsa fondamentale per il richiamo turistico ed
opera per la sua valorizzazione e tutela;
c)
alla formazione di un distretto di piccole e
medie imprese ed all’innovazione tecnologica un
ruolo determinante nella necessaria modernizzazione
competitiva dell’economia locale del mercato
globale.
ART. 2 - IL TERRITORIO, LA SEDE E L'EMBLEMA
1.
Il territorio del Comune che si estende per circa
206 Kmq. dalle ultime propaggini delle Murge al mare
Adriatico, comprende i terreni riportati in catasto
nelle mappe dal n. 1 al n. 222, e confina con i
territori dei Comuni di Carovigno, S. Michele
Salentino, S. Vito dei Normanni, Ceglie Messapica,
Martina Franca, Cisternino e Fasano.
2.
La circoscrizione territoriale del
Comune può essere modificata, nelle
forme previste dalle leggi
regionali, previa consultazione,
mediante referendum locale,
della popolazione interessata.
3.
La sede del Comune è Palazzo San Francesco in Piazza
della Libertà; presso di esso si riuniscono: il
Consiglio, la Giunta, le Commissioni,
salvo esigenze particolari che possono consigliare
lo svolgimento delle sedute in altra sede.
4.
Ostuni, Comune insigne per storia e monumenti, ha il
titolo di Città per Decreto del Capo del Governo in
data 16 dicembre 1936, trascritto
nei registri della Consulta
Araldica ed è autorizzato ad usare il
Gonfalone Civico con Decreto reale in data 9
dicembre 1937.
5.
Lo stemma è d'azzurro a tre monticelli d'oro
sostenenti tre torri dello stesso colore, finestrate
di nero, la media più alta, circondato
da due rami di quercia e d'alloro annodati da un
nastro dai colori nazionali, sormontato dalla corona
turrita.
6.
Il Gonfalone riproduce lo stemma e
l'iscrizione centrata "Città di Ostuni", su un
drappo partito verticalmente di azzurro e
giallo riccamente ornato di ricami d'argento. Le
parti di metallo e i nastri
saranno argentati. L'asta verticale sarà
ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate
poste a spirale. Nella freccia sarà
rappresentato lo stemma della città e sul gambo
inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dei
colori nazionali e fregiati di argento.
7.
Gli originali dello stemma e del Gonfalone sono
depositati e custoditi nella biblioteca comunale.
8.
Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma
è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia
tricolore è scortato dai Vigili Urbani in alta
uniforme. Per fini diversi da quelli istituzionali è
vietato l’uso del nome e la riproduzione
dell’emblema salvo espressa autorizzazione della
Giunta Comunale.
ART. 3 - I BENI COMUNALI
1.
I beni comunali si distinguono in beni demaniali e
beni patrimoniali secondo le norme di legge. La
valorizzazione, gestione ed eventuale alienazione
dei beni comunali saranno disciplinate da apposito
regolamento, previa dettagliata inventariazione dei
beni mobili ed immobili.
2.
Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI
E CONTROLLO DI GESTIONE
Capo I - Funzioni, compiti e programmazione
ART. 4 - LE FUNZIONI DEL COMUNE
1.
Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative,
che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale precipuamente nei settori organici dei
servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti
della legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
2.
Il Comune per l'esercizio delle funzioni
in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di
decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e
con la Provincia.
3.
In particolare il Comune svolge le funzioni
amministrative seguenti:
-
pianificazione territoriale dell'area
comunale;
-
viabilità, traffico, e trasporti;
-
tutela e valorizzazione dei beni culturali e
dell'ambiente;
-
difesa del suolo, tutela
idrogeologica, tutela e valorizzazione delle
risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
-
raccolta e distribuzione delle acque e delle
fonti energetiche;
-
servizi per lo sviluppo economico e la
distribuzione commerciale;
-
servizi nei settori: sociale,
sanità, scuola, formazione
professionale e degli altri servizi urbani;
-
altri
servizi attinenti alla cura degli interessi della
comunità e al suo sviluppo economico e civile;
-
polizia
amministrativa per tutte le
funzioni di competenza comunale;
-
servizi
per lo sviluppo e la promozione turistica,
agrituristica e le attività produttive.
-
interventi socio-sanitari a favore delle
persone disabili.
ART. 5 - I COMPITI DEL COMUNE
PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
1.
Il Comune gestisce i servizi elettorali,
di anagrafe, di stato civile, di statistica e di
leva militare.
2.
Le relative funzioni sono
esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3.
Il Comune svolge ulteriore funzioni amministrative
per servizi di competenza statale qualora esse
vengano affidate con legge, che regola anche i
relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse
necessarie.
4.
Competono al Comune e vengono
affidate al Sindaco - ove occorra - funzioni di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che
saranno svolte in modo organizzato
tramite personale specializzato, secondo la
normativa vigente, anche mediante forme di
coordinamento fra gli organi preposti alla
sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico.
5.
Il Comune adotta tutti i provvedimenti
per assicurare ai cittadini ed alle persone che vi
dimorano, anche temporaneamente, una serena
convivenza civile ed un tranquillo
esercizio delle attività produttive e sociali.
6.
6. Il Comune opera, nell'interesse dell'intera
comunità cittadina, per promuovere
una cultura della legalità e per assicurare ogni
azione finalizzata al rispetto delle regole
della civile convivenza
contrastando i fenomeni di criminalità diffusa e
ogni altra forma di illegalità.
ART. 6 - LA PROGRAMMAZIONE
-
Il Comune assume la politica di
programmazione coordinata con la Regione e con
la Provincia e gli altri enti
territoriali come metodo ordinatore della
propria attività; attua il programma
di sviluppo economico e i
piani di intervento settoriale
nel proprio territorio in conformità con
le norme sulla valutazione di impatto
ambientale.
-
Il Comune realizza la programmazione
anche attraverso la partecipazione democratica
dei cittadini, delle associazioni e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
-
Il Comune opera con la politica del bilancio e
con le risorse finanziarie in modo
da applicare i principi e le regole della
programmazione.
-
Il Comune:
·
Promuove programmi atti a favorire lo
sviluppo del terziario avanzato
per assicurare la
qualificazione professionale e l’occupazione
giovanile.
·
Favorisce l’associazione e la
cooperazione come strumento di
sviluppo sociale ed economico e di
partecipazione popolare al processo
produttivo.
·
Appresta e gestisce aree
attrezzate per l’insediamento di
imprese industriali ed artigiane
nel rispetto della pianificazione
territoriale comunale.
·
Promuove lo sviluppo
dell’artigianato locale, al
fine di consentire una più vasta
collocazione dei prodotti ed una
più equa remunerazione del lavoro.
ART. 7 – I SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
1.
I soggetti della programmazione sono:
a)
il Comune;
b)
gli organismi di gestione dei servizi
pubblici locali.
ART. 8 - GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
1.
Gli strumenti della programmazione discendono
dalle linee programmatiche del Sindaco,
le quali si attuano, di norma, attraverso:
a)
Il Piano Comunale di Sviluppo;
b)
i piani comunali di settore;
c)
i piani comunali dei servizi pubblici locali.
ART. 8 bis - LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO
1.
Il quadro di riferimento per la pianificazione e la
programmazione generale e/o di settore
del territorio comunale è costituito
dalle linee programmatiche del Sindaco così
come approvate dal Consiglio Comunale.
2.
Entro la seduta successiva a quella
dell’insediamento del Consiglio Comunale, il
Sindaco, sentita la Giunta relaziona al Consiglio
circa i progetti da realizzare nel corso del mandato
e costituenti le linee programmatiche che sono
definite ed approvate nella stessa seduta e
successivamente modificate, nel corso del mandato,
qualora se ne presenti la necessità.
3.
In occasione dell’esame del bilancio di previsione
relativo ad ogni esercizio finanziario il Sindaco e
i singoli Assessori sottopongono all’esame del
Consiglio Comunale la verifica dell’attuazione e
l’eventuale adeguamento delle linee programmatiche.
ART. 9 - IL PIANO COMUNALE DI SVILUPPO
1.
Il Piano Comunale di sviluppo:
a)
recepisce gli indirizzi economici e sociali
della programmazione regionale e provinciale ed
indica il modo e le procedure per la loro coordinata
realizzazione, unitamente agli obiettivi della
programmazione locale, sul territorio comunale;
b)
individua le zone da
destinare alla allocazione dei servizi pubblici di
interesse regionale e provinciale;
c)
indica le aree e/o gli ambienti
da sottoporre a specifica disciplina di tutela,
disponendo, in casi
particolari, prescrizioni immediatamente operative;
d)
stabilisce, articolandoli per ambiti
territoriali omogenei, i principali
parametri da osservare
nella formazione degli strumenti urbanistici
comunali.
2.
Il Piano Comunale di Sviluppo ha durata
quadriennale purché l'insorgere di impreviste
e gravi modifiche del tessuto
socio- economico e di obiettivi di
sviluppo della programmazione di livello superiore
non ne renda necessaria la riformulazione.
3.
Il Piano Comunale di Sviluppo determina i piani di
settore e i piani dei servizi pubblici locali.
4.
Le procedure della formazione,
approvazione, verifica ed aggiornamento del
Piano Comunale di Sviluppo sono stabiliti da
apposito regolamento.
5.
Per la formazione, l'attuazione, la verifica e
l'aggiornamento del Piano Comunale di Sviluppo è
istituito l'Ufficio del Piano.
6.
L'Ufficio del Piano opera alle
dirette dipendenze del Sindaco.
7.
Il Comune promuove, per la definizione del
Piano Comunale di Sviluppo, consultazioni con le
associazioni e gli organismi di partecipazione
previsti dal presente Statuto.
8.
Ai fini dell'aggiornamento, delle verifiche
periodiche del Piano e della valutazione del
suo impatto sul sistema socio-economico locale, il
regolamento d'attuazione stabilisce le relative
procedure.
ART. 10 - I PIANI COMUNALI DI SETTORE
1.
I Piani comunali di settore articolano sul
territorio comunale le previsioni del Piano Comunale
di Sviluppo in funzione di specifici interessi
comunali.
2.
I piani comunali di settore hanno lo stesso
contenuto e seguono lo stesso procedimento di
formazione ed approvazione del Piano Comunale di
Sviluppo.
3.
I piani comunali di settore hanno una durata
compresa nel periodo di validità del Piano Comunale
di Sviluppo.
4.
Le procedure della formazione, approvazione,
verifica ed aggiornamento dei piani comunali di
settore sono stabiliti nell'ambito del regolamento
del Piano Comunale di Sviluppo.
ART. 11 - I PIANI COMUNALI DEI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI
1.
I piani dei servizi pubblici locali specificano le
previsioni del Piano Comunale di Sviluppo
relativamente alla produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.
I piani dei servizi pubblici locali determinano i
singoli servizi da erogare, il loro ambito ottimale
di gestione e le forme di gestione.
3.
I piani comunali dei servizi pubblici locali hanno
una durata compresa nel periodo di validità del
Piano Comunale di Sviluppo.
4.
Le procedure della formazione, approvazione,
verifica ed aggiornamento dei piani comunali dei
servizi pubblici locali sono stabiliti nell'ambito
del regolamento del Piano Comunale di Sviluppo.
ART. 11 bis - L'INFORMAZIONE
1.
1. Il Comune assicura l'informazione, promuove
l'immagine della Città e cura
l'istituzione di mezzi
e strumenti della comunicazione
idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni
e atti di particolare rilevanza.
2.
Attraverso la stampa del
Bollettino Ufficiale a cadenza periodica, il Comune
pubblicherà i propri atti amministrativi più
importanti, le circolari interpretative, le
risoluzioni, i programmi nonché i Regolamenti
Comunali, la cui raccolta aggiornata sarà
accessibile al pubblico.
Capo II - Gestione dei servizi pubblici locali
ART. 12 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1.
Il Comune - nell'ambito delle proprie competenze -
provvede alla gestione dei servizi pubblici locali,
che abbiano per oggetto la produzione di beni ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale
2.
I servizi riservati in via esclusiva al Comune
sono stabiliti dalla legge.
3.
Per la gestione dei servizi pubblici locali il
Comune prevede appositi regolamenti.
4.
Il Comune promuove la partecipazione di
associazioni, organismi di volontariato,
cooperative, nella gestione dei servizi pubblici
locali.
ART. 13 - FORME E AMBITI OTTIMALI DI GESTIONE
1.
Il Comune può gestire i servizi pubblici locali
nelle seguenti forme:
·
in economia, quando per le modeste
dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia
opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
·
in concessione a terzi, quando sussistono
ragioni tecniche, economiche o di opportunità
sociale;
·
a mezzo di azienda speciale,
anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
·
a mezzo di istituzione, per
l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
·
a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o
partecipate dal Comune, qualora sia opportuno in
relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la
partecipazione di più soggetti pubblici o
privati.
2.
Il Comune attiva le procedure per
verificare gli ambiti ottimali di gestione dei
servizi pubblici locali e promuovere le forme di
gestione rispondenti ai principi di funzionalità,
efficienza ed economicità. In particolare il Comune
si attiva per rilevare e soddisfare i bisogni
emergenti della comunità locale. A tali
fini sono promosse forme di
controllo di gestione.
3.
Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, la
convenienza, l'economicità e
l'efficacia, può adottare
soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei
servizi pubblici. Le forme di gestione
possono essere anche le seguenti:
-
le convenzioni apposite tra il Comune e la
Provincia, ai sensi dell'art. 24 della legge n.
142 del 1990;
-
i
consorzi appositi tra il Comune, la Provincia
e/o tra enti locali diversi, ai sensi
dell'art. 25 della legge n. 142 del 1990;
-
gli
accordi di programma, ai sensi dell'art.
27 della Legge n. 142 del 1990.
4.
Il Sindaco convoca entro il 15 settembre di
ogni anno una conferenza dei servizi pubblici locali
per verificare il buon andamento degli
stessi e formulare idonee soluzioni per il
loro miglioramento.
ART. 14 - L'ISTITUZIONE DEI SERVIZI
1.
L'Istituzione è organismo strumentale del
Comune dotato di autonomia gestionale.
2.
Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al
quale compete la responsabilità gestionale.
3.
Gli organi dell’Istituzione sono nominati dal
Sindaco, sulla base dei criteri stabiliti dal
Consiglio Comunale salvaguardando le minoranze
consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per
la nomina a Consigliere Comunale e documentata
competenza tecnica ed amministrativa preferibilmente
nello stesso settore di attività, restano in carica,
salvo il caso di revoca anticipata, per l’intero
mandato amministrativo del Sindaco.
4.
Il Sindaco può provvedere alla revoca di cui
al comma precedente al sopravvenire delle cause
individuate dal Consiglio Comunale.
ART. 15 - FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE
1.
Il Comune con delibera di costituzione
dell’Istituzione per i servizi sociali adotta gli
adempimenti seguenti:
a)
conferisce il capitale di dotazione,
costituito dai beni mobili ed immobili ed il
capitale finanziario;
b)
approva un apposito regolamento per il
funzionamento degli organi, delle strutture e
degli uffici della Istituzione;
c)
approva uno schema di regolamento di
contabilità;
d) dota
l'Istituzione del personale occorrente
al buon funzionamento e per il
perseguimento degli scopi.
2.
Il Comune, con delibera del Consiglio
Comunale, determina le finalità e gli indirizzi
della Istituzione per i servizi sociali, ai quali il
Consiglio di Amministrazione della Istituzione
stessa dovrà conformarsi.
3.
L’Istituzione, e per essa gli organi preposti
deve informare la propria attività ai criteri di
efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha
l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi,
compresi i trasferimenti.
4.
Il Collegio dei revisori dei conti del Comune
esercita le sue funzioni anche nei confronti
dell'Istituzione per i servizi sociali.
ART. 16 - LE AZIENDE SPECIALI
1.
L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune
dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal
Consiglio Comunale.
2.
Organi dell'Azienda speciale sono
il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il
Direttore, al quale compete la responsabilità
gestionale.
3.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio di
Amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i
criteri stabiliti dal Consiglio Comunali,
salvaguardando le minoranze consiliari, fra coloro
che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere
Comunale e competenza tecnica ed amministrativa,
preferibilmente nello stesso settore d’attività
dell’azienda.
4. Il
Sindaco può revocare l’incarico al Presidente ed ai
componenti del Consiglio di Amministrazione, anche
singolarmente, sulla base del sopravvenire delle
cause individuate dal Consiglio Comunale.
5. La
nomina, la conferma e la revoca del Direttore
competono al Consiglio di Amministrazione
dell’azienda.
6.
Il regolamento aziendale è adottato dal
Consiglio di Amministrazione
7.
Il Comune con delibera del Consiglio Comunale
conferisce il capitale di dotazione, approva gli
atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i
risultati di gestione, provvede alla copertura degli
eventuali costi sociali conseguenti ad apposita
decisione del Consiglio Comunale.
8.
Lo statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito
organo di revisione, nonché forme autonome di
verifica gestionale
9.
Ulteriori specificazioni e discipline per le Aziende
sono stabilite dalla legge vigente.
Capo III - Forme associative e di
collaborazione
ART. 17 - PRINCIPI GENERALI
1. Il
Comune nell'esercizio delle funzioni e per
l'espletamento ottimale dei
servizi informa la propria
attività al principio associativo e di
cooperazione, sia nei rapporti con gli altri
Comuni, che con la Provincia, la Regione e
altri Enti pubblici e privati, anche
attraverso contratti, convenzioni, costituzioni di
consorzi, accordi di programma, istituzione di
strutture per attività di comune interesse.
2.
Il Comune collabora con lo Stato, con la
Comunità Economica Europea, con la Regione, con la
Provincia e con tutti gli altri
Enti ed Istituzioni che hanno
poteri di intervento in materie interessanti la
comunità locale, al fine di accrescere
il numero e la qualità dei servizi resi alla
popolazione.
3. Ai
fini della scelta delle forme associative e di
collaborazione ed in considerazione delle
opzioni programmatiche contenute
nelle linee programmatiche del
Sindaco e nei suoi strumenti attuativi, il
Comune effettua analisi di fattibilità
tecnico-economica e finanziaria, in modo da
garantire una stretta relazione tra
attività da svolgere su scala sovracomunale,
obiettivi da raggiungere, struttura organizzativa
per l'espletamento delle attività.
ART. 18 - LE CONVENZIONI TRA COMUNI E PROVINCIA
1.
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, il Comune può stipulare con
altri Comuni e con la Provincia apposite
convenzioni.
2.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari
3.
e i reciproci obblighi e garanzie, nonché gli organi
decisionali legittimati a compiere le scelte
relative alla gestione dell'oggetto delle
convenzioni, le risorse umane destinate al
perseguimento degli obiettivi, in considerazione dei
risultati delle analisi di fattibilità di cui al
precedente art. 17.
4.
Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera, ai
sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 142
dell'8 giugno 1990, lo Stato e la Regione, nelle
materie di propria competenza, possono prevedere
forme di convenzione obbligatoria tra il Comune di
Ostuni, altri Comuni e/o la Provincia, previa
statuizione di un disciplinare tipo.
5.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di Uffici Comuni,
che operano con personale distaccato dagli Enti
partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle
funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti
all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte
degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno
di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti
deleganti.
ART. 19 - I CONSORZI
1.
Il Comune, per la gestione associata di uno o più
servizi, può costituire con altri Comuni e con la
Provincia un consorzio, secondo le norme previste
per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2.
Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta
dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24
della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e del precedente
art. 18, unitamente allo statuto del consorzio.
3.
In particolare, la convenzione
deve prevedere la trasmissione, agli enti
aderenti, degli atti fondamentali
del consorzio. Tali atti vengono pubblicati
contestualmente negli albi pretori degli enti
consorziati.
4.
Organi del consorzio sono l'Assemblea, il Consiglio
di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, al
quale compete la responsabilità gestionale.
5.
L'Assemblea del consorzio è composto dai
rappresentanti degli enti associati nella persona
del Sindaco, o di un suo delegato, ciascuno con
responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6.
Il Sindaco, nel caso in cui nomini un suo delegato,
ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale
nella prima seduta successiva. Con le stesse
modalità di nomina il Sindaco può revocare
l'incarico con atto motivato ed eventualmente
nominare un nuovo delegato.
7.
Il Comune non può costituire con gli stessi enti più
di un consorzio.
8.
Con la Legge dello Stato possono essere costituiti
consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate
funzioni e servizi, attuati con legge regionale.
ART. 20 - INTESE E ACCORDI DI PROGRAMMA
1.
Per la definizione e
attuazione di opere, interventi o programmi di
intervento, che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata
del Comune, della Provincia e della Regione,
di Amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici, comunque di due o più tra i
soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento spetti al Comune,
promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o più dei
soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinare i
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni
altro connesso adempimento.
2.
L'accordo può prevedere altresì procedimenti di
arbitrato, nonché interventi surrogatori di
eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3.
Per verificare la possibilità dell'accordo di
programma, il Sindaco convoca una conferenza dei
rappresentanti di tutte le Amministrazioni
interessate. La proposta di accordo di
programma deve essere preventivamente approvata dal
Consiglio Comunale.
4. L'accordo,
consistente nel consenso
unanime delle amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del
Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
5.
L'accordo qualora adottato con decreto del
Presidente della Regione, produce gli effetti
dell'intesa di cui all'art. 81 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, determinando le eventuali
e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e sostituendo le
concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso
del Comune interessato.
6.
Ove l'accordo di programma comporti variazione degli
strumenti urbanistici, l'adesione del
Sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal Consiglio Comunale entro il termine
di sessanta giorni a pena di decadenza.
7.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi
sostitutivi sono svolti da
un collegio
8.
presieduto dal Sindaco e composto da
rappresentanti degli enti interessati, nonchè dal
Commissario del Governo nella Regione o
dal Prefetto nella Provincia, se all'accordo
partecipano Amministrazioni statali o
Enti pubblici nazionali.
9.
Allorché l'intervento o il programma di
intervento comporti il concorso di due o più Regioni
finitime la conclusione dell'accordo di programma è
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma
III. Il collegio di vigilanza di cui al comma VI è
in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte
le Regioni che hanno partecipato all'accordo.
La Presidenza del Consiglio dei
Ministri esercita le funzioni attribuite dal
comma VI al Commissario del Governo ed al Prefetto.
ART. 20 BIS - PATTO TERRITORIALE
1.
Anche in attuazione di intese e accordi
di programma, il Sindaco può stipulare un patto
territoriale tra soggetti pubblici e
privati per l'individuazione, ai
fini di una realizzazione
coordinata, di interventi di diversa
natura finalizzati alla promozione dello sviluppo
locale.
Capo IV - Programmazione e revisione finanziaria
ART. 21 - LA FINANZA LOCALE
1.
La finanza del Comune è costituita da:
a)
imposte proprie;
b)
b) addizionali e
compartecipazioni ad imposte
erariali o regionali;
c)
tasse e diritti per servizi pubblici;
d)
trasferimenti erariali;
e)
trasferimenti regionali;
f)
altre entrate proprie, anche di natura
patrimoniale;
g)
risorse per investimenti;
h)
altre entrate.
2.
Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e
i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o
corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo
non generalizzato.
3.
Le entrate fiscali del Comune finanziano i servizi
pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della
comunità ed integrano la contribuzione erariale per
la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
ART. 22 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1.
I principi dell'ordinamento finanziario e contabile
dell'Ente locale sono stabiliti dalle leggi dello
Stato e applicati dal Comune nel Regolamento di
contabilità secondo modalità organizzative
corrispondenti alle caratteristiche
della comunità locale.
1.
bis - Il regolamento di contabilità stabilisce le
norme relative alle competenze specifiche dei
soggetti dell'Amministrazione preposti
alla programmazione, adozione ed attivazione dei
provvedimenti di gestione che
hanno carattere finanziario
contabile, in armonia
con le disposizioni
dell'ordinamento delle Autonomie
locali e delle altre leggi
vigenti.
2.
Il Comune delibera entro il
31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità. Il termine può essere differito con
Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, sentita la Conferenza
Stato-Città e Autonomie Locali, in presenza di
motivate esigenze.
3.
Il bilancio è corredato di un Bilancio pluriennale
di durata pari a quello redatto dalla Regione
Puglia, comunque non inferiore a
tre anni, e di una
relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo
pari a quello del bilancio pluriennale. (Artt.12 e
13 D.Lgs.77\95).
4.
Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere
redatti in modo da consentirne la
lettura per programmi, servizi e
interventi, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di contabilità.
5.
Gli impegni di spesa diventano esecutivi a seguito
dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del servizio finanziario.
6.
I risultati di gestione sono rilevati mediante
contabilità economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio, il
conto del patrimonio e il conto economico.
7.
La contabilità patrimoniale è articolata in modo da
garantire le necessarie correlazioni con la gestione
del bilancio e comporta adeguate forme di
rilevazione inventariale dei beni mobili ed
immobili.
8.
Al conto consuntivo è allegata una relazione
illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni
di efficacia dell'azione condotta sulla base
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed
ai costi sostenuti.
9.
Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio
Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
10.
La Giunta Comunale entro il 30 settembre presenta al
Consiglio Comunale il rapporto di gestione annuale
che sintetizza i risultati dell'attività di
controllo di gestione dei servizi gestiti o promossi
dal Comune, anche in rapporto ai risultati della
Conferenza dei servizi pubblici locali, di cui
all'art. 13. La redazione del rapporto di
gestione è affidata all'Ufficio del Piano di
cui all'art. 9.
11.
I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi,
istituzioni, aziende, in qualunque modo
costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi
alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati
dal Consiglio Comunale rispettivamente
insieme al bilancio ed insieme al conto
consuntivo del Comune.
12.
I consorzi, ai quali partecipa il
Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il
bilancio preventivo e il conto
consuntivo, in conformità alle norme previste dallo
statuto consortile. Il conto
consuntivo è allegato al conto consuntivo del
Comune.
13.
Al conto consuntivo del Comune sono allegati
l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle
società nelle quali il Comune ha una partecipazione
finanziaria.
ART. 23 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
1.
Il Consiglio Comunale elegge, con
voto limitato a due componenti, il Collegio
dei Revisori, composto da tre membri.
2.
I componenti del Collegio dei Revisori dei conti
devono essere scelti:
a)
a) uno tra gli iscritti al
registro dei revisori contabili, il
quale svolge le funzioni di Presidente del
b)
Collegio. (Art. 100 D.Lgs. 77\95).
c)
uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti;
d)
uno tra gli iscritti nell'albo dei
ragionieri.
3.
I revisori durano in carica tre anni, non sono
revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili
per una sola volta.
4.
I revisori hanno diritto di accesso agli atti
e documenti dell'ente ed assistono, al fine di
formulare pareri tecnici, alle sedute degli
organi istituzionali, su richiesta degli
stessi.
5.
L'organo dei revisori svolge le seguenti funzioni:
a)
a) attività di
collaborazione con l'organo
consiliare secondo le disposizioni
dello statuto e del regolamento;
b)
pareri sulla proposta di bilancio
di previsione e dei
documenti allegati e sulle
variazioni di bilancio;
c)
c) vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della
gestione relativamente
all'acquisizione delle entrate,
all'effettuazione delle spese,
all'attività contrattuale,
all'amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali ed alla tenuta della
contabilità; l'organo di revisione
svolge tali funzioni anche con tecniche
motivate di campionamento;
d)
d) relazione sulla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto della gestione e sullo
schema di rendiconto entro il termine,
previsto dal regolamento di
contabilità e comunque non inferiore a
giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa
proposta approvata dall'organo esecutivo. La
relazione contiene l'attestazione
sulla corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione nonché rilievi,
considerazioni e proposte tendenti a
conseguire efficienza,
produttività ed economicità della
gestione;
e)
e) referto all'organo
consiliare su gravi
irregolarità di gestione,
con contestuale denuncia ai competenti organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di
responsabilità;
f)
verifiche di cassa di cui all'art. 64 del
D.Lgs. 77\95.
6.
Nella relazione di cui al comma
precedente, il Collegio dei revisori esprime rilievi
e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza produttiva ed economicità
della gestione. A tal fine, la Giunta Comunale
assicura al Collegio le informazioni necessarie
secondo le modalità e le procedure stabilite dal
regolamento di contabilità.
7.
Il Collegio dei revisori in merito alle sue
attribuzioni di impulso e di proposta,
esercita, in particolare, i seguenti compiti:
a)
a) suggerisce parametri e
metodi per migliorare
le forme del controllo
economico interno di gestione;
b)
fornire opinioni sulla
scelta delle fonti di copertura finanziaria
delle spese di investimento e sulla
articolazione dei piani finanziari;
c)
valutare le misure delle tariffe dei servizi
nel rispetto delle indicazioni legislative in
materia.
8.
I Revisori dei conti rispondono
della verità delle loro attestazioni e adempiono ai
loro doveri con la diligenza del mandatario.
Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione
dell'ente, ne riferiscono immediatamente al
Consiglio.
9.
Ai Revisori dei conti ed al Presidente del Collegio
spettano i compensi previsti dalla legge.
10.
I rapporti tra il Collegio dei revisori e gli organi
elettivi e burocratici del Comune sono disciplinati
dal Regolamento di contabilità. Lo stesso
Regolamento disciplina i requisiti di
eleggibilità dei revisori, le cause di revoca e
decadenza dall'Ufficio, i compiti del Collegio.
ART. 24 - IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA
GESTIONE
1.
Il bilancio preventivo e il bilancio pluriennale
determinano le risorse finanziarie per la gestione
annuale e pluriennale dei programmi fissati
dall'Amministrazione nella relazione previsionale e
programmatica.
2.
Il controllo economico interno
di gestione completa il controllo della gestione
finanziaria onde consentire di valutare
la coerenza dell'andamento della gestione con
costi individuati a preventivo.
3.
Le attività del controllo
economico interno di gestione competono al
Servizio Controllo di Gestione che
inserito funzionalmente all'interno del Servizio
Finanziario opera in piena autonomia e
risponde esclusivamente agli organi di
direzione politica.
4.
Al fine del controllo economico di
gestione e secondo le modalità e le procedure
stabilite nel regolamento di contabilità
il Comune adotta una contabilità
parallela per centri di costo, ai sensi degli
artt. 2424, 2425 e 2425bis e seguenti del codice
civile.
5.
La contabilità parallela prevede:
a)
a) la sistematica raccolta dei dati
gestionali imputabili alle singole unità
operative onde pervenire
b)
alla valutazione dell'efficienza ed
efficacia della spesa articolata per Uffici,
servizi, programmi;
c)
la elaborazione di indici di produttività.
6.
La Giunta Comunale può individuare
centri di costo per i quali attivare specifiche
forme di rilevazione anche temporanee.
7.
La contabilità parallela si richiama ai
criteri del budget-program e del
budget-control secondo i principi della
programmazione e controllo per centri di costo.Essa
si articola nelle seguenti fasi:
a) determinazione degli obiettivi;
b) programmazione delle operazioni;
c) esecuzione di azioni di gestione;
d) controllo dei
risultati, con evidenziazione
degli scarti
rispetto
agli obiettivi prefissati.
8.
Con cadenza trimestrale, nonché a chiusura
dell'esercizio finanziario, il Servizio Controllo di
gestione redige un referto con il quale
rassegna le conclusioni del controllo ai fini
della verifica dello stato di attuazione degli
obiettivi programmatici e alla
rispondenza della spesa
agli scopi perseguiti
dall'Amministrazione anche in riferimento al
Bilancio Pluriennale. Detto referto viene
trasmesso al competente Assessore e ai centri
di responsabilità tecnica. L'Assessore
entro un mese dal
ricevimento del referto, relaziona al
Consiglio Comunale sullo stato di attuazione dei
programmi.
9.
La Giunta Comunale, sulla base delle
relazioni di cui al comma precedente, dispone
rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di
valutare l'efficienza e l'efficacia dei
progetti e dei programmi realizzati o in corso di
realizzazione.
10.
Il regolamento di contabilità
disciplina le verifiche periodiche di cassa e i
rendiconti trimestrali di competenza e di
cassa.
ART. 25 - DISCIPLINA DEI CONTRATTI
1.
I contratti sono disciplinati da apposito
regolamento, ferme restando le previsioni di cui
all'art. 56 comma I, della Legge 142/90 per la cui
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende
perseguire;
b)
l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le
penalità previste in caso di
inadempienza;
c)
le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti
delle amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base.
2.
Il Comune si attiene alle procedure previste dalla
normativa della Comunità Economica Europea recepita
o comunque vigente nell'ordinamento giuridico
italiano.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Capo I - Partecipazione popolare e diritti dei
cittadini
ART. 26 - TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
1.
Le disposizioni di questo capo si applicano,
oltre che ai cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune anche:
·
ai cittadini, residenti nel Comune, che
abbiano compiuto il 16° anno di età;
·
ai cittadini non residenti che esercitano nel
Comune la propria attività prevalente di
lavoro e/o di studio;
·
agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune
di Ostuni.
2.
La disposizione del comma precedente non trova
applicazione in materia di referendum locale.
3.
La disciplina di dettaglio di quanto previsto negli
articoli di cui al presente Capo viene dettata da
appositi regolamenti.
ART. 27 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE
1.
Il Comune valorizza le libere forme associative e le
organizzazioni del volontariato assicurandone la
partecipazione attiva all'esercizio delle proprie
funzioni e garantendone l'accesso alle strutture e
ai servizi comunali; promuove, inoltre, organismi di
partecipazione dei cittadini anche su base di
quartiere.
2.
Il Comune promuove il Forum della Società Civile
composto da associazioni, organismi di volontariato,
organizzazioni sindacali e di categoria, ordini
professionali. Il Forum ha funzioni consultive e
propositive circa l'attività del Consiglio Comunale.
Il Forum è luogo di incontro di tutte le forze
sociali, culturali ed economiche.
3.
Il Comune istituisce l'Albo delle associazioni
legalmente costituite, nonché delle associazioni
studentesche e degli organismi di volontariato; ad
esso possono essere iscritte le associazioni:
·
che ne fanno richiesta;
·
che non hanno scopo di lucro;
·
che hanno libertà di
accesso, ispirandosi ai
principi democratici della Costituzione;
·
che operano sul territorio ostunese da almeno un
anno;
·
che depositino copia dello
statuto e dell'atto costitutivo presso
il Comune.
4.
La gestione dell'Albo è disciplinata dal regolamento
della partecipazione.
5.
Il Comune informa le associazioni e gli organismi
sulla propria attività in relazione alle materie di
intervento di tali enti; in particolare vengono
comunicati alle forme associative, di cui al
precedente art. 12 comma 4, dati sulla qualità,
quantità, numero di utenti, costi e tariffe dei
servizi erogati.
6.
Il Comune, in base alle disponibilità indicate nel
bilancio e secondo modalità da indicare con il
regolamento della partecipazione, attua forme di
sostegno consistenti nella messa a disposizione di
strutture o mezzi, nonché nella concessione di
sovvenzioni e/o contributi per la realizzazione di
singoli progetti di intervento.
7.
Il Comune promuove e istituisce, inoltre, organismi
di partecipazione e Consulte come referenti per
l’azione comunale, tra gli altri, nei quartieri, a
tutela della popolazione anziana, per l’aggregazione
dei giovani, per garantire la pari dignità tra
uomini e donne, per la tutela dei consumatori, per
la promozione di attività sportive,
turistico-culturali, per la tutela dell’ambiente. Il
documento politico-programmatico della Giunta
Comunale dovrà prevedere il numero degli organismi
consultivi e i relativi ambiti di interesse.
8.
I meccanismi di funzionamento del Forum, la
istituzione ed il funzionamento delle Consulte di
Settore, le modalità della informazione, la
organizzazione di eventuali consultazioni
periodiche, la regolamentazione delle forme di
sostegno e tutta la disciplina di dettaglio è
disciplinata a mezzo di apposito regolamento della
partecipazione.
ART. 27 bis – VOLONTARIATO
1.
1. Il Comune riconosce l’apporto
del volontariato e delle
cooperative a scopo sociale per il conseguimento di
pubbliche finalità, e può avvalersene
nell’erogazione di servizi secondo le modalità
contenute in un apposito regolamento.
2.
Il Comune riconosce l’elevato valore sociale e
morale del servizio civile e ne promuove
l’impiego nell’ambito delle proprie strutture.
ART. 28 – DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI
ATTI
1.
1. Il Comune riconosce nella
informazione la condizione essenziale per
assicurare la partecipazione dei
2.
cittadini, singoli e in forma associata, alla vita
sociale e politica.
3.
2. I documenti amministrativi del
Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli
riservati per espressa indicazione di legge o
per effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del Sindaco che ne vieti
l’esibizione, conformemente a quanto previsto da
apposito regolamento per la trasparenza
dell’attività amministrativa.
4.
3. In nessun caso può essere vietata l’esibizione
degli atti di competenza del Consiglio
Comunale, nonché dei
provvedimenti riguardanti la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici
e/o privati.
5.
Il regolamento per la trasparenza dell’attività
amministrativa stabilisce:
·
i tempi entro cui l’Amministrazione deve rispondere;
·
le categorie di atti e documenti per i quali
l’esibizione non può che essere
differita;
·
le forme del diniego di
esibizione e delle reazioni
dei cittadini;
·
i soggetti tenuti alla esibizione, la
individuazione del responsabile e la istituzione di
un apposito Ufficio informazione
di assistenza al cittadino;
·
i costi della riproduzione degli atti;
·
le modalità della pubblicità degli atti fondamentali
del Comune, con l’eventuale ricorso a convenzioni
con i mass media locali.
ART. 29 – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
1.
1. Ogni cittadino ha il diritto,
nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge
7.8.1990, n. 241, a partecipare ai
procedimenti amministrativi che lo riguardano; tale
posizione soggettiva è estesa alle
associazioni, agli organismi di
volontariato e agli organismi di partecipazione.
2.
Ogni procedimento deve essere concluso
con provvedimenti espressi e motivati nei termini
indicati dal regolamento e dalla legge;
occorre comunicarne l’inizio agli interessati.
3.
Per ogni procedimento, in base alle
norme regolamentari, deve essere individuato il
responsabile.
4.
L’esame delle domande deve
avvenire secondo un criterio cronologico, salva
espressa deroga disciplinata dal regolamento per la
trasparenza dell’attività amministrativa.
ART. 30 – AZIONE POPOLARE
1.
Ciascun elettore può far valere in giudizio le
azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
ART. 30 bis - AZIONE RISARCITORIA CONSEGUENTE A
DANNO AMBIENTALE
1.
Le Associazioni di protezione ambientale di cui
all’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349,
possono proporre le azioni risarcitorie di
competenza del Giudice Ordinario che spettino al
Comune conseguenti a danno ambientale. L’eventuale
risarcimento è liquidato a favore dell’Ente
sostituito e le spese processuali sono liquidate in
favore o a carico dell’Associazione.
ART. 31 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE
1.
L'istanza è l'atto di iniziativa con il quale si
sollecita il Comune ad adottare
un provvedimento o ad
assumere un comportamento. La petizione è l'atto di
iniziativa a seguito del quale v'è obbligo per il
Comune di prendere in
considerazione l'oggetto della richiesta.
La proposta è l'atto di iniziativa con il
quale si propone al Comune di assumere una
determinata decisione, così come formulata nella
richiesta.
2.
Le istanze, le petizioni, e
le proposte devono essere presentate, in forma
scritta al Sindaco, con sottoscrizione
legalmente autenticata, su moduli predisposti dal
Comune.
3.
Il Sindaco, completata l'istruttoria
dell'Ufficio, risponde con formale provvedimento
entro 30 giorni.
4.
Le istanze, le proposte e le petizioni sottoscritte
da 200 cittadini, con firme autenticate, a
richiesta, sono inseriti nell'ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio Comunale,
sempre che attengano a materia di competenza
consiliare. L'autentica delle firme per le istanze,
le proposte e le petizioni non comporta
alcun costo per i sottoscrittori.
5.
La disciplina di dettaglio è regolata in apposito
regolamento della partecipazione.
ART. 32 – I REFERENDUM
1.
1. Il Sindaco su iniziativa di almeno duemila
elettori o con deliberazione approvata a maggioranza
dei Consiglieri assegnati indice
referendum consultivi ovvero abrogativi relativi
ad atti di competenza consiliare.
2.
Sono esclusi dalla consultazione referendaria
i provvedimenti in materia:
·
di mera esecuzione di attività regionale e statale;
·
già sottoposta, nel corso dello
stesso mandato, al giudizio degli elettori;
·
di tributi locali, tariffe, assunzioni
di mutui, emissione di prestiti
obbligazionari e comunque provvedimenti
attinenti alla finanza comunale;
·
che interessa le qualità di singole persone;
·
che contenga elementi di negazione della
pari dignità sociale e della uguaglianza
delle persone con discriminazione della popolazione
per sesso, razza, lingua,
religione, opinioni
politiche, condizioni personali e sociali;
·
i referendum abrogativi inoltre, fermo il limite per
materia, possono riguardare i soli regolamenti di
competenza consiliare; non sono ammessi referendum
abrogativi di atti politici e di indirizzo e
comunque non aventi effetti amministrativi
diretti sui cittadini, nonché di norme dello Statuto
Comunale.
3.
Hanno diritto a partecipare alla
consultazione tutti gli elettori iscritti nelle
liste elettorali del Comune
al momento della indizione.
4. I
referendum sono sottoposti, prima della
raccolta delle firme, e comunque
entro 60 giorni dalla richiesta, al giudizio
di ammissibilità di una commissione
composta dal Presidente del Consiglio
Comunale, dal Difensore Civico e dal Segretario
Comunale. In caso di rigetto i promotori
possono, entro 30 giorni dalla comunicazione,
ricorrere al Consiglio Comunale che
dovrà esprimersi nei successivi 30 giorni, a
maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5.
I referendum ad iniziativa popolare, devono essere
promossi da un comitato dei promotori composto
da almeno 50 elettori del Comune di Ostuni.
6.
La raccolta delle firme, regolarmente autenticate,
in caso di referendum ad
iniziativa popolare, deve concludersi
entro
7.
novanta giorni dalla comunicazione al
responsabile del Comitato
promotore del giudizio
di ammissibilità del referendum. La
Commissione di cui al comma
4 verifica la piena validità delle firme raccolte.
8.
I referendum possono svolgersi non più di una volta
l’anno e non possono aver luogo in coincidenza con
operazioni elettorali provinciali e comunali.
8.
bis. Nei referendum abrogativi , l’approvazione
della proposta referendaria determina la caducazione
dell’atto o delle parti di esso sottoposte a
referendum, con effetto dal 180° giorno successivo
alla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale
data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli
eventuali provvedimenti necessari per regolamentare
gli effetti del referendum ed eventualmente adottare
la disciplina sostitutiva degli atti abrogativi.
9.
L'esito del referendum assume efficacia a
condizione che alla consultazione
partecipi il cinquanta per cento
più uno degli aventi diritto.
10.
Il Consiglio Comunale delibera sull’oggetto del
referendum entro un mese dalla proclamazione dei
risultati che è effettuata dal Sindaco; ove l’organo
comunale competente intenda discostarsi dall’esito
della votazione referendaria, deve indicare i motivi
per cui non si uniforma all’avviso degli elettori.
La deliberazione deve essere adottata a maggioranza
dei due terzi dei membri assegnati al Consiglio.
11.
L'attività di informazione e propaganda è
disciplinata dalla normativa nazionale in materia.
ART. 33 - CONSULTAZIONI POPOLARI
1.
Le consultazioni popolari hanno la forma dei
sondaggi, delle assemblee pubbliche e/o dei
questionari.
2.
Possono essere indette dalla Giunta Municipale, dal
Consiglio Comunale e dal Forum della Società
Civile, con la maggioranza dei due terzi
delle associazioni iscritte all'Albo, ovvero
da mille cittadini.
3.
Devono essere adeguatamente pubblicizzate dal
Comune.
4. Sulle
risultanze delle consultazioni popolari, il
Presidente del Consiglio Comunale promuove un
dibattito in Consiglio Comunale
entro 30 giorni dalla
comunicazione dell'esito.
5.
La normativa di dettaglio è regolata dal regolamento
della partecipazione.
ART. 34 - DIFENSORE CIVICO
1.
Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico.
2.
Il Difensore Civico vigila
sull'imparzialità ed il buon andamento dell'attività
del Comune, delle istituzioni e delle aziende
speciali del Comune; in particolare
agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei
cittadini in attuazione dei principi sanciti con la
legge 8.6.1990, n. 142, con la legge 7.8.1990, n.
241, con la legge 15.5.1997,
n. 127 e nello Statuto e nei regolamenti.
3.
Il Difensore Civico relaziona semestralmente
al Consiglio Comunale sull'attività
svolta, circa le segnalazioni di
associazioni e di
singoli cittadini, nonché di
propria iniziativa, nelle forme indicate nel
Regolamento sulla Trasparenza dell'attività
amministrativa.
4.
Il Difensore Civico provvede
d'ufficio o a richiesta di singoli cittadini, enti
pubblici e/o privati, associazioni, a controllare il
regolare espletamento di pratiche presso gli uffici
dell'Amministrazione Comunale, degli enti,
istituti o aziende dipendenti, segnalando, secondo
le modalità previste nel
regolamento per la trasparenza
dell'attività amministrativa, ritardi, irregolarità
o inadempienze. Il Difensore Civico può, inoltre,
intervenire d'ufficio qualora
abbia notizie di abusi,
disfunzioni e disorganizzazioni
che incidono su interessi di singoli
cittadini.
5.
Il Difensore Civico
esercita il controllo
di legittimità sulle deliberazioni di Giunta e di
Consiglio, per le materie con le procedure di cui al
comma 38 dell'art. 17 della legge
15 maggio 1997, n. 127,
nella forma della richiesta di riesame al
Consiglio per i presunti riscontrati vizi di
legittimità.
6.
Può, altresì, intervenire, mediante segnalazioni e
suggerimenti, in materia di controllo di gestione.
7.
E' dotato di un ufficio comunale, la cui
organizzazione è disciplinata nel regolamento
e percepisce una indennità pari a quella del
Presidente del Consiglio Comunale, così come
previsto dalla legge per questo Comune.
8. Il
Difensore Civico è nominato dal
Consiglio Comunale con la maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri
assegnati ed è scelto nell'ambito
di una o più terne indicate dal
Forum della Società Civile, da almeno 10
Associazioni non iscritte al Forum, che
abbiano almeno un anno di attività documentata sulla
quale si esprimerà il Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta, da almeno 500 elettori.
Nel caso in cui nessun
candidato consegua la maggioranza prescritta, si
procede ad altra votazione, nella
stessa seduta. Nel caso in cui nessun candidato
consegua la maggioranza dei due terzi il
Consiglio viene riconvocato entro trenta
giorni per procedere all'elezione del
Difensore Civico con le stesse
modalità della prima seduta.
Nell'ipotesi in cui neppure in questa seconda
seduta, alcuno dei candidati abbia
conseguito la maggioranza dei due terzi, si
procede ad una seduta distinta non prima di 90
giorni dalla seconda seduta e risulterà
eletto il candidato che in due
votazioni nel corso della stessa seduta ottenga la
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8.
bis. L'incarico di Difensore
Civico è incompatibile con ogni altra carica
elettiva pubblica.
9.
Deve essere un cittadino italiano, residente
nel territorio di Ostuni, con competenze di tipo
giuridico-amministrativo che non sia dipendente del
Comune, Consigliere Comunale, Provinciale e
Regionale, Parlamentare nazionale, né dirigente di
alcun partito politico e
organizzazione sindacale. Deve, inoltre,
possedere i requisiti
di eleggibilità a Consigliere Comunale.
10.
Il mandato del Difensore Civico dura tre anni
e può essere rinnovato per non più di una volta.
11.
Il Difensore Civico cessa dalla carica:
·
alla scadenza del mandato triennale;
·
per dimissioni, morte, impedimento grave o
decadenza;
·
quando il Consiglio Comunale, con la
maggioranza dei quattro quinti dei
Consiglieri assegnati, deliberi la revoca
della nomina per gravi violazioni della legge,
dello Statuto o dei regolamenti comunali.
12.
Il Difensore Civico quando ravvisi atti,
comportamenti o omissioni in
violazione dei principi di imparzialità
e di buon andamento trasmette al responsabile del
procedimento del servizio una comunicazione
scritta con l'indicazione del termine e
delle modalità per sanare la
violazione riscontrata e, in caso
di inadempienza, può richiedere
al Sindaco l'esercizio di poteri
sostitutivi, nei limiti e
con le modalità precisate nel regolamento della
partecipazione.
13.
Al Difensore Civico non può
essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli
atti riservati per espressa disposizione di legge.
14.
L'istituto del Difensore Civico
entrerà in funzione ad avvenuta approvazione
dei regolamenti obbligatori previsti dal
presente statuto.
Capo II - Forme del decentramento
ART. 35 - CONSULTE DI QUARTIERE
1.
Il Comune promuove la
formazione, quali organismi di
partecipazione e di consultazione, delle
Consulte di quartiere.
2.
La organizzazione e le
funzioni delle Consulte sono
disciplinate da apposito regolamento della
partecipazione.
3.
Le Consulte devono riferirsi a parti omogenee del
centro urbano.
4.
Sono altresì istituite due Consulte rispettivamente
per la zona collinare e per quella verso il mare.
5.
Le Consulte rappresentano le esigenze della
popolazione ivi residente nell'ambito delle unità
del Comune.
6.
Il regolamento dovrà:
·
indicare le materie per le quali è richiesto il
parere delle Consulte ed in genere
definire i rapporti di queste con gli organi
comunali, con le istituzioni e con le aziende
dipendenti dal Comune;
·
disciplinare le attribuzioni, le
funzioni e le modalità di
funzionamento.
ART. 35 BIS - CONSULTE
1.
Per facilitare il lavoro di partecipazione dei
cittadini e delle Associazioni il Comune promuove la
formazione delle seguenti consulte di settore:
A.
Consulta delle attività produttive;
B.
Consulta della cultura, istruzione e sport;
C. Consulta
della salvaguardia
dell'ambiente, dell'assetto del
territorio, della tutela dei beni
culturali;
D. Consulta
delle attività sociali, sanitarie
e della qualità della vita.
TITOLO IV
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI ED ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI
Capo I - Attribuzioni degli organi
ART. 36 - GLI ORGANI DEL COMUNE
1.
Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il
Sindaco.
2.
Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo
politico- amministrativo.
3.
La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4.
Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente; è
capo dell'Amministrazione Comunale nonché Ufficiale
di Governo per i servizi di competenza statale e
Ufficiale Sanitario.
5.
Gli amministratori, nell’esercizio delle proprie
funzioni, improntano il proprio comportamento ai
criteri di imparzialità e buona amministrazione.
ART. 36-bis - TRASPARENZA DELLE SPESE ELETTORALI
1.
Unitamente alla lista ed alle relative candidature
per l'elezione dei consiglieri comunali deve essere
depositata, presso l'Ufficio del Segretario
Generale, una dichiarazione, sottoscritta con firma
autenticata, con cui ciascun candidato
dichiari la spesa che prevede di sostenere
direttamente o indirettamente per la propria
campagna elettorale.
2.
2. Entro trenta giorni dal termine
della campagna elettorale, e
comunque all'atto della
nomina a Consigliere Comunale, ogni
candidato deve presentare presso
l'Ufficio del Segretario Generale il
rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
3.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 2 i dati
previsionali e consuntivi delle predette spese
elettorali sono resi pubblici mediante avviso del
Sindaco da affiggere all'Albo pretorio per trenta
giorni consecutivi. Di tale affissione è data
notizia attraverso giornali e mezzi radiofonici e
televisivi locali.
ART. 37 - IL CONSIGLIO COMUNALE
1.
Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia
funzionale ed organizzativa, esercita le potestà ad
esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi e
dallo Statuto.
2.
Le competenze di esso sono tassative ed
inderogabili.
3.
Adotta i seguenti atti fondamentali:
·
atti normativi quali
l'approvazione dello statuto
e dei regolamenti;
· atti
di programmazione economico-finanziaria,
di assetto del territorio e dei servizi;
· atti
di gestione quali la contrazione di mutui, la
fissazione di spese che impegnino più bilanci,
gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le
relative permute, appalti e concessioni,
la nomina e la designazione di propri
rappresentanti in enti vari.
4.
Svolge l'attività di indirizzo:
·
in via diretta mediante l'adozione degli atti
fondamentali;
·
in via indiretta attraverso
le manifestazioni della volontà
politica, cioè mediante risoluzioni, ordini del
giorno, mozioni e direttive.
·
In particolare:
·
approva direttive generali per programmi, progetti
e settori di intervento;
·
stabilisce i criteri generali per
l'esercizio, da parte della Giunta Comunale, della
potestà regolamentare in materia
di ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;
·
determina gli obiettivi dell'azione delle
istituzioni, delle aziende speciali e delle forme
associative intercomunali cui partecipa il Comune.
5.
Svolge l'attività di controllo:
·
direttamente mediante l'esame del conto consuntivo e
del rapporto di gestione, nonché
mediante indagini ed inchieste
conoscitive;
·
indirettamente mediante l'attività
dei singoli consiglieri di interpellanza e di
interrogazione, nonché mediante il controllo
sugli atti deliberativi della Giunta compiuto dai
capigruppo.
6.
In particolare:
·
stabilisce i termini e le modalità
di presentazione, da parte della Giunta, della
relazione annuale sull'attività gestionale,
con riferimento agli indirizzi fissati;
·
verifica i risultati delle direttive impartite;
·
acquisisce atti, documenti e
relazioni sui risultati della gestione
di istituzioni ed aziende.
7.
Il Consiglio Comunale, nella prima
riunione, dopo la convalida degli eletti, procede
alla elezione, nel suo seno, del
Presidente del Consiglio e di due
Vice-Presidenti, secondo le modalità
stabilite dal Regolamento per
il Funzionamento del Consiglio Comunale.
8.
L’elezione dei Vice Presidenti, uno dei quali
espressione dello schieramento opposto a quello che
esprime il Presidente con funzioni di Vice
Presidente Vicario, ha luogo dopo l’elezione del
Presidente e con unica votazione con voto limitato a
uno.
9.
La convocazione e la presidenza del Consiglio
comunale competono, salvi i casi speciali
disciplinati dalla legge, al Presidente
dell'assemblea o ad un Vice-Presidente.
10.
Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una
adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni
sottoposte al Consiglio.
11.
Si riunisce di norma una volta al mese e, quando lo
richiede un quinto dei consiglieri, entro venti
giorni dalla richiesta con, all'ordine
del giorno, l'esame delle questioni richieste,
secondo le norme di legge.
12.
Sono demandate alla disciplina regolamentare
le seguenti materie:
· il
funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni;
· i
termini e le modalità di
presentazione di interpellanze,
interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno, nonché
i termini entro i quali deve essere
fornita la risposta o iscritto
l'oggetto all'ordine del giorno;
· il
procedimento di nomina e di designazione dei
rappresentanti comunali in enti vari;
·
la pubblicità dell'attività consiliare e delle
commissioni;
·
l'esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo nei confronti delle
istituzioni e delle aziende speciali;
· l'esercizio,
in genere, delle funzioni consiliari di indirizzo e
di controllo;
· la
fissazione delle modalità attraverso le quali
fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse
finanziarie per il funzionamento;
· la
gestione di tutte le risorse attribuite per il
funzionamento del Consiglio e per quello dei Gruppi
Consiliari regolarmente costituiti.
12.
Gli assessori hanno il diritto di
partecipare alle sedute consiliari, pur non
incidendo con la loro presenza sul
"quorum" strutturale e funzionale. Essi
hanno altresì il diritto di
intervenire, al pari dei consiglieri
comunali, sugli argomenti iscritti all'ordine del
giorno della seduta, ma non compete loro
di partecipare alla votazione per le
deliberazioni.
ART. 38 - I CONSIGLIERI COMUNALI E I CAPIGRUPPO
CONSILIARI
1.
I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti
gli atti di competenza
consiliare. Possono formulare
interrogazioni, interpellanze, mozioni e
risoluzioni.
2.
Ai singoli consiglieri possono essere conferiti dal
Consiglio Comunale, su proposta del
Sindaco, incarichi speciali limitati
nel tempo e nell'oggetto. Essi hanno il
compito di approfondire e riferire al Consiglio in
ordine alle problematiche relative
all'incarico ricevuto, nonché possono
proporre atti deliberativi al Consiglio
nell'ambito delle competenze consiliari fissate
dall'art. 32 della legge n. 142/1990.
3.
Hanno diritto di ottenere dagli uffici del
Comune e degli enti, aziende, istituzioni e società
che gestiscono servizi pubblici locali
notizie, informazioni e copie di atti e
documenti utili all'espletamento del loro mandato;
non può ad essi essere opposto il
segreto d'ufficio, in particolare ai capigruppo
contestualmente all'affissione all'albo dovranno
essere trasmesse le deliberazioni adottate dalla
Giunta; i relativi testi saranno messi a
disposizione nelle forme stabilite dal regolamento.
4.
Ai Capigruppo va inviato almeno ogni 10
(dieci) giorni l’elenco delle
determinazioni dei dirigenti con il relativo
oggetto.
5. I consiglieri devono organizzarsi in gruppi
consiliari la cui composizione corrisponde, di
norma, alle liste presentate in occasione della
consultazione elettorale.
6.
La costituzione successiva di nuovi gruppi
consiliari non deve avere una composizione inferiore
a numero due Consiglieri.
7.
Le modalità di esercizio dei
poteri di iniziativa e di sindacato ispettivo
dei consiglieri sono
disciplinati dal regolamento del Consiglio
Comunale.
8.
Il funzionamento dei gruppi consiliari è,
altresì, disciplinato dal regolamento, dovranno
comunque essere assicurati ai
gruppi gli strumenti adeguati per l'espletamento
ottimale delle loro funzioni.
9.
I capigruppo si riuniscono
in conferenza. La conferenza convocata dal
Presidente del Consiglio, decide l'ordine del giorno
del Consiglio Comunale.
ART. 38 bis – DECADENZA DEI CONSIGLIERI
1.
La mancata partecipazione consecutiva non
giustificata a tre sedute di Consiglio Comunale
distintamente convocate, comporta la decadenza dalla
carica di Consigliere Comunale.
2.
Il Presidente del Consiglio Comunale contesta tale
circostanza al Consigliere Comunale interessato con
atto notificato.
3. Entro
20 (venti) giorni dalla notifica il Consigliere
Comunale può presentare le proprie giustificazioni.
4.
Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima
seduta utile, successiva al termine di cui al comma
precedente, è tenuto ad iscrivere all’ordine del
giorno del Consiglio Comunale, al primo punto,
l’argomento inerente la decadenza del Consigliere
Comunale.
5. Il
Consiglio Comunale delibera sulla decadenza del
Consigliere Comunale a maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
ART. 39 - LE COMMISSIONI CONSILIARI
1.
Le commissioni consiliari possono avere carattere
permanente e temporaneo.
2.
Sono nominate secondo un carattere
proporzionale garantendo comunque alla minoranza la
partecipazione a tutte le commissioni.
3.
Possono essere invitati ai lavori delle commissioni,
senza diritto di voto, esponenti del Forum
della Società Civile e delle Consulte.
4.
E' istituita, su base paritetica, la Giunta per il
Regolamento che vigila sull'applicazione del
regolamento consiliare e decide in
ordine ai contrasti interpretativi dello
stesso. Ove non sia stata rinnovata la Giunta
per il Regolamento, le relative attribuzioni sono
esercitate dalla conferenza dei capi gruppo.
5.
Le commissioni consiliari devono esaminare
preventivamente le questioni di competenza
consiliare ed esprimere su di esse il proprio
parere. Possono, altresì, essere
chiamate ad esprimere pareri su
altre questioni che Sindaco e Assessori ritengono
di sottoporre. Possono, di propria iniziativa,
proporre al Consiglio, tramite il Sindaco,
determinati argomenti.
6.
I lavori delle commissioni consiliari permanenti
sono pubblici, con deroghe per casi particolari,
così come avviene per il Consiglio Comunale.
7.
Il Consiglio Comunale può
istituire al proprio interno
commissioni di indagini sull'attività
dell'amministrazione, determinandone l'oggetto ed i
limiti anche temporali. I poteri, la composizione ed
il funzionamento delle suddette
commissioni sono disciplinati dal regolamento del
Consiglio Comunale.
8.
La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi
funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite,
è attribuita alle opposizioni, così come previsto
dalla legge.
ART. 40 - LA GIUNTA COMUNALE
1.
La Giunta Comunale collabora con
il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.
2.
Alla Giunta comunale compete :
a)
compiere gli atti di amministrazione che non
siano riservati dalla legge al Consiglio
Comunale e che non rientrino nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto,
del Sindaco, del Segretario generale o dei
Responsabili delle ripartizioni;
b)
collaborare con il Sindaco
nell'attuazione degli indirizzi generali del
Consiglio Comunale;
c)
riferire semestralmente al
Consiglio Comunale sulla propria
attività;
d)
svolgere attività propositive e
di impulso nei confronti del Consiglio
Comunale;
e)
adottare il regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti
dal Consiglio Comunale.
3.
La Giunta Comunale è composta, rispettivamente, dal
Sindaco, che la presiede, e da un numero di
Assessori, che non deve essere superiore ad un
terzo, arrotondato aritmeticamente, dal numero dei
Consiglieri Comunali, computando, a tale fine, il
Sindaco, e comunque il numero degli Assessori non
può essere inferiore a sei.
4.
La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, è
composta dal numero di Assessori dallo stesso
nominati, che non siano in rapporto di parentela o
affinità entro il terzo grado civile con il
Sindaco e tra loro.
5. Salvo
che disposizioni legislative o regolamentari
prevedano espressamente "quorum"
funzionali speciali, la Giunta adotta le
proprie deliberazioni collegiali a maggioranza dei
voti favorevoli su quelli
contrari, a condizione che partecipi al voto
la maggioranza assoluta dei componenti.
6.
Sono demandate al regolamento della Giunta comunale
le norme in materia di:
·
funzionamento della Giunta;
·
modalità e termini di convocazione;
·
iniziativa;
·
deposito degli atti;
·
delega di funzioni dal Sindaco agli Assessori.
ART. 41 – GLI ASSESSORI E VICE-SINDACO
1.
Il Sindaco provvede con decreto a nominare gli
Assessori comunali.
2.
Gli Assessori possono essere scelti anche tra
cittadini non facenti parte del Consiglio comunale
purché siano in possesso dei requisiti
di compatibilità ed eleggibilità
alla carica di
Consigliere Comunale;
3.
La nomina ad Assessore comunale ha efficacia a
decorrere dal giorno successivo a quello della data
di presentazione, presso l'Ufficio del Segretario
Generale, dell'accettazione della carica.
4.
Il Consigliere comunale eletto Assessore cessa dalla
carica di Consigliere dallo stesso giorno in cui ha
efficacia la nomina ad Assessore.
5.
Il Sindaco provvede con decreto motivato alla revoca
degli Assessori ed alla nomina dei nuovi in
sostituzione di quelli venuti a cessare dalla carica
per qualunque causa.
6.
I provvedimenti di nomina e di revoca degli
assessori devono essere immediatamente affissi
all'Albo pretorio e comunicati ai Capigruppo
consiliari ed ai componenti il Collegio dei revisori
dei conti, nonché comunicati al Consiglio comunale
nella prima seduta.
7.
Il Sindaco provvede con decreto a nominare uno
degli Assessori Vice-Sindaco, al quale compete
esercitare le funzioni del Sindaco in caso di sua
assenza o impedimento anche temporaneo.
8.
Nell'ipotesi che siano contemporaneamente assenti o
impediti il Sindaco o il Vice-Sindaco, le funzioni
del Sindaco sono esercitate dall'Assessore Anziano,
intendendosi per tale il più anziano di età tra gli
Assessori in carica.
ART. 42 - IL SINDACO
1.
Il Sindaco rappresenta il Comune,
convoca e presiede la Giunta, sovraintende al
funzionamento di servizi ed uffici.
2.
Inoltre:
·
agisce, resiste in giudizio e transige
nell'interesse del Comune, con
deliberazione della Giunta;
·
indice i referendum comunali;
·
accetta le dimissioni degli Assessori. Provvede alla
loro sostituzione dandone motivata
comunicazione al Consiglio Comunale;
·
coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei
criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle
Amministrazioni interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l’espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti.
·
nelle ipotesi in cui il Consiglio comunale sia
sciolto, o sia comunque impossibilitato
a riunirsi o a deliberare validamente,
provvede, dopo aver sentito i Capigruppo consiliari,
alla revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende
ed istituzioni, secondo i seguenti indirizzi:
a)
qualora sopravvenga una causa di
incompatibilità o di
ineleggibilità o ne sia
riscontrata una preesistente alla
nomina;
b)
quando si siano assentati per tre sedute
anche non consecutive senza comprovati giustificati
motivi;
c)
per violazione di legge
da cui comunque possa derivare
pregiudizio alle finanze o al prestigio dell'ente,
azienda o istituzione rappresentante.
Nelle ipotesi in cui il Consiglio
Comunale sia sciolto, o sia comunque
impossibilitato a riunirsi o a deliberare
validamente, provvede, dopo aver sentito i
capigruppo consiliari, alla nomina e alla
designazione dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni, secondo i
seguenti indirizzi:
a)
i designati devono avere
i requisiti prescritti per essere Consiglieri
comunali e non devono trovarsi in
alcuna delle relative cause di ineleggibilità
ed incompatibilità;
b)
non possono essere nominati
o designati i consiglieri, gli assessori
comunali, i componenti del collegio dei
revisori dei conti, nonché i loro parenti
ed affini sino al terzo grado
civile;
c)
la nomina e la designazione deve essere
motivata circa la professionalità posseduta dai
designati rispetto alle cariche da ricoprire;
·
informa la Giunta ed il Consiglio circa le
richieste di stipula di accordi di programma e di
convenzioni pervenute, nonché circa quelli che
intende promuovere;
·
determina le funzioni spettanti al vice-sindaco;
·
rilascia gli attestati di notorietà o ne
delega il potere ad un funzionario di sua
fiducia;
·
provvede alla nomina dei messi
comunali previsti dalla pianta organica.
3.
Il Sindaco ha, altresì, tutti i poteri e le funzioni
proprie della qualità di ufficiale di governo
previste dall’art.38 della Legge 8 giugno 1990, n.
142, come modificata dalla Legge 3 agosto 1999, n..
265, e successive modifiche ed integrazioni.
4.
Il Sindaco provvede, allorché occorra, ad informare
la popolazione su situazioni di pericolo per
calamità naturali o comunque connesse con esigenze
di protezione civile.
Capo II - Organizzazione degli uffici e del
personale
ART. 43 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
1.
L'organizzazione degli uffici risponde a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.
E' finalizzata al servizio verso la comunità
e si ispira ai principi della
professionalità.
2.
L'organizzazione degli uffici si fonda su tre fasi
fondamentali:
a. definizione degli obiettivi e dei
programmi;
b. attuazione dei programmi;
c. valutazione dei risultati e verifica
degli obiettivi.
3.
L'organizzazione degli uffici
risponde ai principi e ai criteri
desumibili dalla legge
e dai diversi livelli di
contrattazione e si suddivide in aree funzionali.
Gli Uffici possono essere decentrati sul territorio.
4.
Per l'organizzazione degli uffici in moduli
flessibili di lavoro in funzione delle diverse
materie da trattare e degli obiettivi
programmatici dell'attività
amministrativa con regolamento può essere
istituito l'Ufficio Organizzazione. Spettano
all'Ufficio Organizzazione le funzioni conoscitive e
diagnostiche di studio dell'organizzazione interna
degli uffici e di consulenza
nell'elaborazione dei regolamenti di servizio.
5.
Il Comune con apposito regolamento disciplina
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
ART. 44 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
1.
L'organizzazione del personale risponde ai
principi della partecipazione, responsabilità,
valorizzazione dell'apporto individuale,
qualificazione professionale e mobilità.
2.
2. Nel regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi sono stabilite le funzioni del
personale, secondo la contrattazione,
coordinazione, mobilità operativa, qualificazione,
degerarchia e competenza, in modo da
privilegiare il lavoro di gruppo
improntato alla interdisciplinarietà e alla
partecipazione.
3.
Per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità di cui all'art. 2229 del codice
civile oppure di alto valore in base all'art. 2222
del codice civile.
4.
Sono riservate ai regolamenti attuativi delle leggi
speciali le seguenti materie:
a) gli
organi, gli uffici, nonché
l'organizzazione ed i modi di
conferimento della titolarità degli stessi;
b)
i ruoli, le dotazioni
organiche, nonché la loro consistenza
complessiva;
c)
i procedimenti di selezione per
l'accesso al lavoro e di avviamento al
lavoro;
d)
i diritti dei lavoratori successivi al
rapporto di impiego.
5.
Sono riservati ai regolamenti
attuativi dei contratti collettivi di lavoro
del personale degli Enti Locali e delle leggi che li
regolano:
a) i
diritti dei lavoratori ed in generale il loro stato
giuridico nascente dal rapporto di impiego;
b) i
doveri dei dipendenti, le sanzioni
e le procedure disciplinari, i
provvedimenti cautelari di
sospensione dal servizio.
ART. 45 - RESPONSABILITA' E COMPITI
DEI DIRIGENTI E DEI
FUNZIONARI DIRETTIVI
1.
Il regolamento disciplina l’attribuzione ai
dirigenti delle rispettive responsabilità per
l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi
del Comune e stabilisce le modalità dell’attività di
coordinamento.
2.
Spetta ai dirigenti e ai funzionari direttivi
responsabili la direzione degli uffici e
dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dai regolamenti che si
uniformano al principio per cui i poteri di
indirizzo e di controllo spettano agli organi
elettivi mentre la gestione amministrativa è
attribuita ai dirigenti.
3.
I dirigenti ed i funzionari direttivi
sono direttamente responsabili, in relazione
agli obiettivi dell'ente, della correttezza
amministrativa e della efficienza della gestione.
4.
3 bis. Spetta in particolare ai
dirigenti ed ai funzionari direttivi titolari
di competenze :
a)
la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso;
b)
la responsabilità delle procedure d'appalto e
di concorso;
c)
la stipulazione dei contratti;
d) l'adozione
degli atti di gestione finanziaria,
compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) l'adozione
degli atti di amministrazione e gestione del
personale;
f) l'adozione
dei provvedimenti autorizzativi,
concessori ed analoghi, il cui rilascio
presupponga
g) anche
accertamenti e valutazioni
di natura discrezionale, nel rispetto
dei criteri di legge, di
h)
regolamento o derivanti da
atti generali di indirizzo;
i) l'emanazione
degli atti costituenti manifestazioni di
giudizio e di conoscenza;
j) la
formulazione di proposte agli organi di direzione
politica per l'elaborazione di
programmi,
k)
progetti e obiettivi;
l) la
formulazione di pareri
per problemi amministrativi,
giuridici e tecnici nei
settori di
m)
competenza;
n)
gli atti delegati dal Sindaco sulla base dei
regolamenti.
5.
La copertura dei posti di responsabili dei servizi o
degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, può avvenire mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con deliberazione motivata, di
diritto privato, fermi restando i
requisiti dalla qualifica da ricoprire.
6.
Con le modalità stabilite dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato
per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire.
7.
5 bis. Gli incarichi dirigenziali e di direzione
delle strutture di massima dimensione sono
conferiti a tempo determinato, con
provvedimento motivato e con
le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione
agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del Sindaco. L'attribuzione degli incarichi
può prescindere dalla precedente assegnazione
di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
6.
Il regolamento disciplina la
responsabilità, le sanzioni disciplinari, il
relativo procedimento, la destinazione
d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo
le norme previste per gli impiegati civili
dello Stato.
ART. 46 - IL SEGRETARIO COMUNALE
1.
Il Comune ha un Segretario titolare nominato dal
Sindaco, dirigente dipendente dall' Agenzia autonoma
ed inserito nell'Albo regionalmente
articolato.
2.
La legge dello Stato regola l'intera
materia relativa al Segretario Comunale.
3.
3. Il Segretario, che
dipende funzionalmente dal
Capo dell'Amministrazione, svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nel confronti degli Organi
dell'Ente in conformità dell'azione amministrativa
alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
4.
Il Segretario sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne
coordina l'attività ove il Sindaco non si sia
avvalso della facoltà di nomina del Direttore
Generale ai sensi dell'art. 51 bis della Legge 142
del 1990.
ART. 47 - IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
1.
E' istituita la figura professionale del vice
segretario comunale per lo svolgimento delle
funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento.
2.
La funzione di vice segretario spetta al dirigente
nominato di volta in volta dal Sindaco.
ART. 48 - RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO
E DEI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI
1.
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine
alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.
2.
Nel caso in cui il Comune
temporaneamente non abbia il funzionario o i
funzionari responsabili dei servizi, il
parere è espresso dal Segretario Comunale in
relazione alle sue competenze.
3.
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
ART. 48 BIS - COPERTURA ASSICURATIVA
1.
1. Nell'ambito delle proprie risorse l'Ente assume
iniziative a favore dei Consiglieri Comunali, degli
Amministratori, dei dirigenti, per la copertura
assicurativa collettiva, comprensiva
degli oneri di assistenza legale in ogni stato e
grado di giudizio, del rischio di responsabilità
civile per i danni causati a terzi in
conseguenza di fatti e atti, connessi
all'espletamento del mandato o del servizio,
con esclusione dei fatti ed omissioni
commessi con dolo o colpa grave.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 49 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
1.
Il Consiglio Comunale procede alla
approvazione dei regolamenti indicati nel presente
statuto entro un anno dalla approvazione di questo.
Può comunque disporre l'approvazione di ulteriori
regolamenti.
ART. 50 - NORME SUL CONTROLLO
1.
Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è
regolato dalla legge 8.6.1990, n. 142 e successive
modifiche ed integrazioni, capi XI e XII, nonchè
dall'apposita legge regionale.
ART. 51 - REVISIONE DELLO STATUTO – ENTRATA IN
VIGORE
1.
Le proposte di modifica dello Statuto sono
preventivamente sottoposte all’esame degli organi di
partecipazione popolare.
Lo Statuto e le eventuali modifiche entrano in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione
all’Albo Pretorio, dopo l’esame dell’organo di
controllo; del che viene data adeguata pubblicità
anche mediante pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
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