COMUNE DI OSTUNI - Comunicato Stampa
ICI - ACCONTO 2008
Prorogato al 30 giugno 2008 il termine per il pagamento della prima rata
Accogliendo le richieste pervenute da parte dei cittadini e delle
diverse associazioni ed organizzazioni di categoria, in seguito
all’entrata in vigore del D.L. 93 del 27 maggio 2008 che ha introdotto
l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale, l’Amministrazione
Comunale di Ostuni per venire incontro ed eliminare eventuali disagi
alla cittadinanza, ha disposto di prorogare al 30 giugno 2008 la data di
pagamento della prima rata dell’ICI (prevista per il 16 giugno).
La prima rata dell’ICI, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in
corso (come per il pagamento in un’unica soluzione), potrà quindi essere
versata entro il 30 giugno 2008, con le seguenti modalità:
• utilizzando gli appositi bollettini sul nuovo conto corrente postale
n.69656635 intestato a COMUNE DI OSTUNI SERVIZIO TESORERIA ICI“”, presso
gli uffici postali;
• tramite il modello F24 con gli appositi codici tributo;
• postazione POS presso Ufficio Tributi;
• versamento online su c/c n.69656635
Si rammenta, infine, che per legge tutti i versamenti devono essere
arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Si ricorda che per l’anno 2008 l’Amministrazione Comunale ha confermate
le aliquote in vigore per l’anno precedente per l’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come segue:
1) Aliquota ordinaria: 7 per mille;
2) Aliquota ridotta: 3,00 per mille per le unità immobiliari di cui al
comma 5, dell’art.18 del Regolamento Comunale per l’applicazione
dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di seguito indicate:
a. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per
l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da
anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata;
c. alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari;
d. le pertinenze come definite all’art.6 del precitato regolamento,
limitatamente ad una sola unità immobiliare.
3) Aliquota ridotta : 4,00 per mille
a. gli immobili destinati ad attività produttive (artigianali e P.M.I.)
situati all’interno delle aree urbanisticamente tipizzate “D”,
interamente utilizzati e di proprietà di imprese;
b. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la
costruzione o l’alienazione dei beni;
I benefici previsti al precitato punto 2) alla lettera b) decorrono
dall’anno successivo a quello in cui si sono verificate le suddette
condizioni, vengono concessi a seguito di istanza prodotta dal
richiedente su modulo predisposto dal Comune.
I fabbricati di cui al precitato punto 3) alla lettera b) beneficiano
dell’aliquota ridotta per un periodo non superiore a tre anni. Per
beneficiare dell’aliquota ridotta l’impresa deve effettuare immediata
dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con
avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla
cessione dell’immobile, l’impresa deve comunicare al Comune i dati
relativi agli acquirenti e la data di contratto. L’aliquota ridotta è
applicata dalla data di ultimazione della costruzione.
- di determinare per l’anno 2008, le riduzioni e le detrazioni d’imposta
come segue:
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le
predette unità immobiliari utilizzate da nuclei familiari nella cui
abitazione principale risiedono handicappati con percentuale di
invalidità del 100% accertata con idonea documentazione, è stabilito che
la detrazione di € 103,29 di cui sopra sia elevata a € 258,23. Per
abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che
la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente. Viene considerata direttamente
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
OSTUNI, venerdì 13 giugno 2008
UFFICIO STAMPA
Resp.: Dr. Natalino Santoro
Collab.: Dr. Francesco Pecere
Dr. Emilio Guagliani
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