COMUNE DI OSTUNI
- Comunicato Stampa
Disciplina per la raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei
Il Sindaco di Ostuni ha emesso un’ordinanza con la quale disciplina la
raccolta e la vendita dei funghi epigei per la prossima stagione.
Con il provvedimento, il sindaco ha disposto che: «la vendita dei funghi
freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale
è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori
professionali che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo
micologici delle ASL, l'attestato d'idoneità all'identificazione delle
specie fungine commercializzate.
La vendita di questi può essere compiuta presso gli esercizi commerciali
di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati
rionali e le aree o strutture autorizzate, così come individuate
dall'Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle
ASL. La vendita di funghi epigei spontanei è consentita previa
certificazione d'avvenuto controllo da parte dei Centri di controllo
micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore dovrà
presentare: una sola specie fungina, disposta a singolo strato; funghi
interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal
terriccio e da corpi estranei; il certificato d'avvenuto controllo con
il timbro dell'Ispettore micologo dell'ASL recante l'indicazione delle
generalità e la residenza del raccoglitore professionale, della specie
fungina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale
è consentita la consumazione del prodotto correttamente conservato ed
eventuali avvertenze per il consumo; la dichiarazione del raccoglitore
professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.
I controlli e le prescrizioni non si applicano se i funghi sono
destinati all'autoconsumo mentre le norme per la raccolta sul territorio
della Regione Puglia è consentita tutti i giorni della settimana e per
quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età
superiore ai 14 anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta
(art. 3 della L.R. 14/2006 nonché per ciascuno dei soggetti di cui
all’art. 2, comma 3, della legge n, 352/1993). E’ vietata la raccolta
dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette. E’ fatto obbligo ai
cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all’atto della
raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi.
E’ vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica (sacchetti). E’
vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri
mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e l’apparato
radicolare della vegetazione. E’ comunque vietato distruggere,
calpestare e danneggiare la flora fungina di qualunque specie; E'
vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato d'ovolo chiuso e di
tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è
vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro
del cappello inferiore a centimetri tre.
La visita e la relativa certificazione sarà effettuata da personale
tecnico del dipartimento di prevenzione e a tal fine incaricato, ogni
giovedì, presso l’ufficio d’igiene di Ostuni (sito sulla via dei colli)
dalle ore 9.30 alle 11, previa riscossione delle somme previste dal
vigente tariffario regionale.
Le specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la
commercializzazione (a norma dell’art. 12 della L.R. n. 12/2003, e
dell’art. 2 lettera C della L.R. 14/2006), sono: i Prataiolo maggiore,
coltivato, Champignon, Prataiolo doppio anello, Ovulo buono, chiodino,
famigliola buona, Orecchietta di Giuda, Porcino nero-bronzino,
Prataiolo, pinarello, monetola, cappello granuloso, boleto giallo,
pinarolo, porcino rosso, boleto reale, porcinello, gallinaccio-finferlo,
porcino dal reticolo, cantarello giallo, agarico geotropo, trombetta da
morto o corno dell’abbondanza, agarico gigante, fungo dell’olmo o
agarico dal piede di velluto, steccherino dorato, lattario delizioso o
sanguigno, sanguinello, porcinello, mazza di tamburo, gambe secche,
spugnola, corno dell’abbondanza, cardoncello o fungo della ferula,
cardoncello o gelone o orecchione, famigliola gialla, champignon di
coltivazione, morella o colombina maggiore, puperazze o dardaro bianco,
verdone, tricoloma colombetta, agarico equestre, prugnolo buono o fungo
di San Giorgio, pioppino, tricoloma embricato, moretta, fungo del
muschio, tricoloma portentoso, cordoncello o fungo dell’Eringeo e
strofaria.
Le violazioni delle disposizioni sulla raccolta e la vendita dei funghi,
fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali, saranno punite
con le sanzioni previste dalla legge n. 352/1993, dal D.P.R. n. 376/1995
e dalla L.R. n. 14/2006 e dalle altre norme legislative e regolamentari
in materia.
La vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza è affidata agli
Operatori Professionali di Vigilanza ed Ispezione dell’Azienda U.S.L.,
alla Polizia Municipale ed a tutti gli altri Organi di Polizia.
OSTUNI, martedì 18 settembre 2007
UFFICIO STAMPA
Resp.: Dr. Natalino Santoro
Collab.: Dr. Francesco Pecere
Dr. Emilio Guagliani
TEL. 0831/307350/358
e-mail
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