COMUNE DI OSTUNI  - Comunicato Stampa

 

 

Ordinanza del Sindaco  - per la prevenzione degli incendi boschivi


Sino al prossimo 15 settembre 2007, per tutte le aree boschive ricadenti nel Comune di Ostuni, vige il divieto di accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla Regione; di far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; i tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche o private; di fumare, gettare fiammiferi o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio; di inoltrarsi o sostare con le auto nelle predette aree con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l’erba secca e di abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
Il divieto è contenuto in una ordinanza del Sindaco, avv. Domenico Tanzarella ed è giustificato dagli incendi boschivi verificatisi, sul territorio comunale, negli ultimi anni.
I proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive, possono praticare la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo tutto il perimetro delle superfici interessate, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il 15 luglio, traccino una fascia protettiva per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire immediamente l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.
I proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi, sono obbligati a realizzare, lungo tutta la linea di confine con le aree boscate, una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero di adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi fuori strada, per eventuali interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali.
L'inosservanza dei divieti e degli obblighi della presente ordinanza sarà punita con le sanzioni amministrative di cui agli art. 10 del D.P.G.R. N. 270/2002 ed 11 della Legge n. 353 del 21.11.2000.
I Comandi del Corpo Forestale dello Stato e degli altri Organi di Polizia, ai quali l’ordinanza è stata notificata, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza del sopra citato D.P.G.R. n. 270/2002, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termine di legge.
L’ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Ostuni: www.comune.ostuni.it.

 

Ostuni, lì 14 giugno 2007

 

UFFICIO STAMPA

Resp.: Dr. Natalino Santoro

Collab.: Dr. Francesco Pecere

              Dr. Emilio Guagliani

 

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