COMUNE DI OSTUNI
- Comunicato Stampa
Ordinanza del Sindaco - per la prevenzione
degli incendi boschivi
Sino al prossimo 15 settembre 2007, per tutte le aree boschive ricadenti
nel Comune di Ostuni, vige il divieto di accendere fuochi di ogni
genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le
aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dalla
Regione; di far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a
fiamma o elettrici per tagliare metalli; i tenere in esercizio fornaci,
discariche pubbliche o private; di fumare, gettare fiammiferi o
sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare
comunque pericolo immediato di incendio; di inoltrarsi o sostare con le
auto nelle predette aree con la marmitta (specialmente se catalitica) a
contatto con l’erba secca e di abbandonare rifiuti nei boschi ed in
discariche abusive.
Il divieto è contenuto in una ordinanza del Sindaco, avv. Domenico
Tanzarella ed è giustificato dagli incendi boschivi verificatisi, sul
territorio comunale, negli ultimi anni.
I proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi
confinanti con le aree boschive, possono praticare la bruciatura delle
stoppie, a condizione che lungo tutto il perimetro delle superfici
interessate, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura ed entro il
15 luglio, traccino una fascia protettiva per tutta l'estensione
direttamente confinante con boschi e foreste per una larghezza non
inferiore a 10 (dieci) metri e, comunque, tale da assicurare che il
fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati
titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di
eseguire immediamente l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il
diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a
contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi,
pascolivi, incolti e cespugliati.
I proprietari, gestori e conduttori di campeggi, villaggi turistici ed
alberghi, sono obbligati a realizzare, lungo tutta la linea di confine
con le aree boscate, una fascia di protezione della larghezza di metri
20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed
ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, ovvero di adottare
idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche
mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe,
opportunamente attrezzate su mezzi fuori strada, per eventuali
interventi di spegnimento su focolai che dovessero insorgere ai margini
dei rispettivi complessi turistici o residenziali.
L'inosservanza dei divieti e degli obblighi della presente ordinanza
sarà punita con le sanzioni amministrative di cui agli art. 10 del
D.P.G.R. N. 270/2002 ed 11 della Legge n. 353 del 21.11.2000.
I Comandi del Corpo Forestale dello Stato e degli altri Organi di
Polizia, ai quali l’ordinanza è stata notificata, sono incaricati di
vigilare sulla stretta osservanza del sopra citato D.P.G.R. n. 270/2002,
oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei
boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termine di legge.
L’ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Ostuni:
www.comune.ostuni.it.
Ostuni, lì 14 giugno 2007
UFFICIO STAMPA
Resp.: Dr. Natalino Santoro
Collab.: Dr. Francesco Pecere
Dr. Emilio Guagliani
TEL. 0831/307350/358
e-mail
ufficiostampa@comune.ostuni.br.it.it