COMUNE DI OSTUNI
- Comunicato Stampa
“Valida la deliberazione di
Consiglio Comunale”
Il sindaco di Ostuni, avv. Domenico Tanzarella e il segretario generale,
dott. Agostino Galeone, in una nota al Difensore civico (per conoscenza
al Presidente del Consiglio Comunale e al consigliere comunale, dr.
Antonio Galizia), hanno fatto delle precisazioni in riferimento alla
richiesta di “annullamento della deliberazione consiliare n. 39 del
29-11-2006, adottata con 14 voti favorevoli e 6 voti contrari”, con cui
si è provveduto a ratificare la deliberazione di Giunta (adottata lo
scorso 12 ottobre n. 329) sull’”Esercizio finanziario 2006 – Variazione
di bilancio e all’elenco delle opere pubbliche 2006 e al piano triennale
2006-08”.
Nella nota si fa rilevare “preliminarmente, l’assoluta carenza da parte
del difensore civico del potere di annullamento di provvedimenti
adottati dagli organi di governo e di gestione del Comune perché non
previsto da alcuna norma legislativa statale”.
Nel merito si fatto presente che: “L’interpretazione estensiva della
disposizione (2° comma dell’art. 48 del regolamento del Consiglio
Comunale), così come formulata dal consigliere Galizia, non può essere
condivisa alla luce della chiara lettera della norma regolamentare in
esame la quale non prevede affatto, tra i provvedimenti tassativamente
indicati, anche le loro rispettive deliberazioni di variante”.
Per quanto riguarda l’affermazione degli scriventi: “qualsiasi delibera
che modifica i provvedimenti dev’essere adottata con la stessa
maggioranza qualificata così com’è stato fatto in passato”, il sindaco e
il segretario generale hanno chiarito che: “è del tutto priva di
fondamento giuridico non soltanto per la sua genericità non suffragata
dall’indicazione della norma violata ma anche perché contraddetta dalla
disposizione di cui all’8° comma dell’art. 29 del regolamento che
prevede esclusivamente per le modifiche del piano regolatore generale,
la necessità che siano trattate e deliberate con il quorum strutturale
prescritto per le adunanze di prima convocazione, ossia con la presenza
di almeno la metà dei consiglieri assegnati”.
Sempre nella fattispecie dell’art. 29, “è prescritto unicamente il
quorum strutturale qualificato per la validità della seduta (pari ad
almeno la metà dei consiglieri assegnati) mentre non è richiesto un
quorum funzionale qualificato per la validità delle deliberazione”
quindi, l’atto consiliare in questione “è stato adottato validamente
avendo conseguito la maggioranza assoluta (metà +1) dei votanti in
conformità a quanto sancito nella norma generale di cui al 1° comma
dell’art. 48 del regolamento consiliare”.
OSTUNI, giovedì 14 dicembre 2006
UFFICIO STAMPA
Resp.: Dr. Natalino Santoro
Collab.: Dr. Francesco Pecere
Dr. Emilio Guagliani
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